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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 24799/2026

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to a carico diLonghetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/10/2025 del Tribunale di Pordenonevisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ela correzione dell’errore materiale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pordenone, all’esito delgiudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] peri delitti di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede (capo A), portoingiustificato di oggetti idonei ad offendere (capo B), resistenza a pubblicoufficiale (capo C) e danneggiamento (capo D) e, ritenuta la continuazione, lo hacondannato alla pena ritenuta di giustizia.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Trieste limitatamente al reato di cui alcapo A), chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’illegalità della pena che èstata determinata, quanto al capo A), in anno uno e mesi dieci di reclusione edeuro 400,00 di multa, sebbene la pena per il reato di furto monoaggravato aisensi dell’art. 625, primo comma, cod. pen. sia pari, nel minimo, ad anni due direclusione ed euro 927,00 di multa.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per nonavere il Tribunale applicato la recidiva reiterata di cui non si fa menzione nellamotivazione della sentenza impugnata.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della contraddittorietàintrinseca della motivazione in ordine alla esclusione dell’aggravante di cui all’art.625, primo comma, n. 3, cod. pen.Evidenzia il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto provato che il reato difurto dell’autovettura fosse stato commesso dall’imputato in quanto il veicolo eradotato di antifurto satellitare e tramite i dati di geolocalizzazione era statomonitorato costantemente nei suoi movimenti che non avevano avuto soluzionedi continuità dal momento del furto sino a quello in cui, a seguito diinseguimento, l’imputato era stato bloccato a bordo del veicolo e trovato inpossesso di un coltello a serramanico e di uno sfollagente.Poiché, secondo la motivazione del Tribunale, l’imputato non era mai scesodal veicolo in tale lasso temporale, doveva necessariamente ritenersi che almomento del furto egli portasse con sé le armi che gli erano state sequestrate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato.Il reato di furto monoaggravato ai sensi del primo comma dell’art. 625 cod.pen. è punito, nel minimo, con due anni di reclusione ed euro 927,00 di multa,ossia in misura superiore alla pena inflitta dal Tribunale con la sentenza quiimpugnata.2.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specificamotivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 – 01; Sez. 6, n. 16244 del27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183 -01), mentre nel caso di specie talemotivazione è del tutto assente.3.

Il terzo motivo è fondato.La motivazione con la quale è stata esclusa l’aggravante dell’arma ècontraddittoria, poiché in essa si afferma che l’autovettura è stata costantementein movimento dal momento del furto sino a quando la stessa, con a bordol’imputato, è stata bloccata dalle forze dell’ordine, ma al contempo si asserisce,in modo contraddittorio, che non può affermarsi che l’imputato portasse con séle armi già al momento della commissione del furto.4.

Ne deriva che la sentenza deve essere annullata in relazione allaesclusione della recidiva contestata e dell’aggravante di cui all’art. 625, primocomma, n. 3, cod. pen. nonché, in ogni caso, in relazione al trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Pordenonein diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della recidivacontestata e della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 3 cod. pen.,nonché al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alTribunale di Pordenone in diversa persona fisica.Così deciso il 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a carico diLonghetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/10/2025 del Tribunale di Pordenonevisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ela correzione dell’errore materiale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pordenone, all’esito delgiudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] peri delitti di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede (capo A), portoingiustificato di oggetti idonei ad offendere (capo B), resistenza a pubblicoufficiale (capo C) e danneggiamento (capo D) e, ritenuta la continuazione, lo hacondannato alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Trieste limitatamente al reato di cui alcapo A), chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’illegalità della pena che èstata determinata, quanto al capo A), in anno uno e mesi dieci di reclusione edeuro 400,00 di multa, sebbene la pena per il reato di furto monoaggravato aisensi dell’art. 625, primo comma, cod. pen. sia pari, nel minimo, ad anni due direclusione ed euro 927,00 di multa.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per nonavere il Tribunale applicato la recidiva reiterata di cui non si fa menzione nellamotivazione della sentenza impugnata.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della contraddittorietàintrinseca della motivazione in ordine alla esclusione dell’aggravante di cui all’art.625, primo comma, n. 3, cod. pen.Evidenzia il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto provato che il reato difurto dell’autovettura fosse stato commesso dall’imputato in quanto il veicolo eradotato di antifurto satellitare e tramite i dati di geolocalizzazione era statomonitorato costantemente nei suoi movimenti che non avevano avuto soluzionedi continuità dal momento del furto sino a quello in cui, a seguito diinseguimento, l’imputato era stato bloccato a bordo del veicolo e trovato inpossesso di un coltello a serramanico e di uno sfollagente.Poiché, secondo la motivazione del Tribunale, l’imputato non era mai scesodal veicolo in tale lasso temporale, doveva necessariamente ritenersi che almomento del furto egli portasse con sé le armi che gli erano state sequestrate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Il reato di furto monoaggravato ai sensi del primo comma dell’art. 625 cod.pen. è punito, nel minimo, con due anni di reclusione ed euro 927,00 di multa,ossia in misura superiore alla pena inflitta dal Tribunale con la sentenza quiimpugnata.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specificamotivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 – 01; Sez. 6, n. 16244 del27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183 -01), mentre nel caso di specie talemotivazione è del tutto assente.3. Il terzo motivo è fondato.La motivazione con la quale è stata esclusa l’aggravante dell’arma ècontraddittoria, poiché in essa si afferma che l’autovettura è stata costantementein movimento dal momento del furto sino a quando la stessa, con a bordol’imputato, è stata bloccata dalle forze dell’ordine, ma al contempo si asserisce,in modo contraddittorio, che non può affermarsi che l’imputato portasse con séle armi già al momento della commissione del furto.4. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata in relazione allaesclusione della recidiva contestata e dell’aggravante di cui all’art. 625, primocomma, n. 3, cod. pen. nonché, in ogni caso, in relazione al trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Pordenonein diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della recidivacontestata e della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 3 cod. pen.,nonché al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alTribunale di Pordenone in diversa persona fisica.Così deciso il 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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