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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22284/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GHANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pi OICH E IA/A-rirp, (311E I udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 dicembre 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma dell'8 novembre 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa, in ordine al reato di commercio di sostanz& alimentari nocive, ai sensi dell'art. 444 cod. pen., perché il 4 marzo 2015, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva detenuto per il commercio e per la vendita alimenti e sostanze destinate all'alimentazione (nella specie, circa 250 kg di carni, ossa, frattaglie bovine e ovine) in cattivo stato di conservazione e pericolose per la salute pubblica, poiché contaminate dal batterio della "[OSCURATO:PERSONA]".

2. Il ricorrente articola tre motivi. 2.1.ydenuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 444, 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi era prova alcuna circa il fatto che la merce sequestrata fosse destinata al commercio.

2.2. Inoltre, il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che, agli atti, non vi era un verbale delle operazioni di conservazione della merce, affidata per il trasporto a una ditta non nota.

Il fatto, poi, che i campioni fossero stati conservati in apposita busta anti- manomissione o in strutture specializzate non poteva valere a escludere che la contaminazione delle carni potesse essere avvenuta successivamente al sequestro, anche considerando che tra il sequestro e il trasporto presso l'Istituto zooprofilattico erano trascorsi mesi.

2.3. Infine, la responsabilità penale dell'imputato non poteva ritenersi sussistente per carenza dell'elemento soggettivo del reato, non risultando agli atti alcun elemento in forza del quale poter ritenere l'imputato consapevole della presenza della merce nel furgone.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi di conseguenza considerarsi non specifici.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello in modo ineccepibile ha accertato che l'elevato quantitativo di merce trasportata, nonché il suo confezionamento in 282 sacchetti, erano elementi che deponevano per una distribuzione per il consumo.

La merce, inoltre, era stata trasportata senza i prescritti documenti, priva dei bolli sanitari ed etichette e conservata in condizioni non idonee (a una temperatura superiore a quella richiesta dalla natura della merce trasportata).

Le altre considerazioni sulla possibilità di contaminazione delle carni costituiscono delle ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti, che non possono essere valutate nel giudizio i legittimità, atteso che la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura del verbale di sequestro del 4 marzo 2015, si evinceva che ciascun sacchetto era stato immediatamente riposto in apposita busta anti-manomissione, circostanza che consentiva di escludere che la contaminazione della carne fosse avvenuta in epoca successiva al suo rinvenimento, anche considerando che secondo la valutazione dei giudici di merito non vi era alcun elemento concreto in forza del quale poter ipotizzare una cattiva conservazione dei campioni.

1.3. Infine, anche la doglianza relativa alla dedotta assenza dell'elemento soggettivo del reato non può essere accolta in sede di legittimità.

La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il tipo di automezzo utilizzato (tipicamente commerciale) e la quantità di merce trasportata (tale da richiedere, per le operazioni di carico e scarico, la manodopera di più persone) erano elementi che facevano presumere in capo all'imputato la consapevolezza circa la natura e lo stato della merce trasportata, anche considerando che lo stesso non aveva saputo fornire una ricostruzione alternativa dei fatti.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GHANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pi OICH E IA/A-rirp, (311E I udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 dicembre 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma dell'8 novembre 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa, in ordine al reato di commercio di sostanz& alimentari nocive, ai sensi dell'art. 444 cod. pen., perché il 4 marzo 2015, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva detenuto per il commercio e per la vendita alimenti e sostanze destinate all'alimentazione (nella specie, circa 250 kg di carni, ossa, frattaglie bovine e ovine) in cattivo stato di conservazione e pericolose per la salute pubblica, poiché contaminate dal batterio della "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Il ricorrente articola tre motivi. 2.1.ydenuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 444, 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi era prova alcuna circa il fatto che la merce sequestrata fosse destinata al commercio. 2.2. Inoltre, il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che, agli atti, non vi era un verbale delle operazioni di conservazione della merce, affidata per il trasporto a una ditta non nota. Il fatto, poi, che i campioni fossero stati conservati in apposita busta anti- manomissione o in strutture specializzate non poteva valere a escludere che la contaminazione delle carni potesse essere avvenuta successivamente al sequestro, anche considerando che tra il sequestro e il trasporto presso l'Istituto zooprofilattico erano trascorsi mesi. 2.3. Infine, la responsabilità penale dell'imputato non poteva ritenersi sussistente per carenza dell'elemento soggettivo del reato, non risultando agli atti alcun elemento in forza del quale poter ritenere l'imputato consapevole della presenza della merce nel furgone.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi di conseguenza considerarsi non specifici. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello in modo ineccepibile ha accertato che l'elevato quantitativo di merce trasportata, nonché il suo confezionamento in 282 sacchetti, erano elementi che deponevano per una distribuzione per il consumo. La merce, inoltre, era stata trasportata senza i prescritti documenti, priva dei bolli sanitari ed etichette e conservata in condizioni non idonee (a una temperatura superiore a quella richiesta dalla natura della merce trasportata). Le altre considerazioni sulla possibilità di contaminazione delle carni costituiscono delle ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti, che non possono essere valutate nel giudizio i legittimità, atteso che la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura del verbale di sequestro del 4 marzo 2015, si evinceva che ciascun sacchetto era stato immediatamente riposto in apposita busta anti-manomissione, circostanza che consentiva di escludere che la contaminazione della carne fosse avvenuta in epoca successiva al suo rinvenimento, anche considerando che secondo la valutazione dei giudici di merito non vi era alcun elemento concreto in forza del quale poter ipotizzare una cattiva conservazione dei campioni. 1.3. Infine, anche la doglianza relativa alla dedotta assenza dell'elemento soggettivo del reato non può essere accolta in sede di legittimità. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il tipo di automezzo utilizzato (tipicamente commerciale) e la quantità di merce trasportata (tale da richiedere, per le operazioni di carico e scarico, la manodopera di più persone) erano elementi che facevano presumere in capo all'imputato la consapevolezza circa la natura e lo stato della merce trasportata, anche considerando che lo stesso non aveva saputo fornire una ricostruzione alternativa dei fatti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di