CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 42770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAtd_p _alJe_p_aM udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto contro/l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione avanzata da Allciu Lu0e, condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 1.250,00 di multa per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.