CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 39891/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato ex art. 612 cod. pen. è estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Letta la memoria, pervenuta in data 27 settembre 2024, a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo di ricorso, con si contesta la violazione della legge in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, nonché il secondo con cui si denunzia violazione di legge per aver qualificato la minaccia come grave e il terzo motivo con cui si lamenta l'intempestività della querela richiesta per la procedibilità del reato, sono tutti manifestamente infondati atteso che: il primo si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - il secondo e il terzo non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione in fatto immune da vizi e come tale insindacabile in questa sede, ha fornito adeguata risposta alle censure indicate (p.9110). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024