CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 16024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21970/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCHIARIELLO MARIO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNUZZO GERMANO, presso l’ indirizzo di posta elettronica dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 158/2021 depositata il 02/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione in riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, la società [OSCURATO:PERSONA] srl unipersonale conveniva la allora UGF (già [OSCURATO:PERSONA].ni spa), chiedendo che quest’ultima- (previo accertamento della sussistenza del relativo obbligo, in forza delle condizioni di polizza) fosse condannata al pagamento in suo favore dell’indennizzo (quantificato in € 26.000,00, somma da cui andava detratto il 10% a titolo di franchigia, per un totale di € 23.400,00). A fondamento della sua domanda parte attrice deduceva: a) di avere acquistato in data 16.07.2010 l’autovettura Audi A8 2^ Serie tg. [OSCURATO:TARGA] al prezzo di € 20.000,00; b) di avere assicurato la predetta, per la responsabilità civile, furto e incendio, presso la compagnia assicuratrice Navale successivamente assorbita da [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. (n. polizza 7/2931/30/40064720); c) di avere subito il furto della vettura in data 09.09.2012; d) di avere denunciato il furto alle Autorità competenti e di avere consegnato alla compagnia di assicurazione –ad archiviazione avvenuta del procedimento penale - tutta la documentazione richiesta ai fini della liquidazione del danno; e) di avere sollecitato più volte la compagnia Unipol al pagamento, ma di avere ricevuto solo una lettera del 07.06.2013, con cui la società convenuta comunicava di non voler procedere alla liquidazione del danno. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, in punto di an debeatur, eccepiva:a) la nullità del contratto di assicurazione per reticenza dell’assicurato (che al momento del subentro della Unipol alla precedente compagnia Navale, non aveva fornito all’assicuratore i dati inerenti i due sinistri avvenuti in precedenza dalla vettura, e non aveva fornito il certificato di installazione del localizzatore satellitare attestante la sussistenza dei requisiti tecnici dichiarati in polizza, nonché il contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l’avvenuta installazione); b) la non operatività della polizza Furto e Incendio (in applicazione della clausola di esclusione di cui al punto F2 pag.31, secondo capoverso secondo cui … la garanzia non è operante: … per mancata consegna o non conformità della documentazione sopra prevista ). Alle contestazioni in punto di an debeaturseguivano anche contestazioni sul quantum. Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 754/2015, rigettava l’eccezione di nullità contrattuale per reticenza dell’assicurato (trattandosi, nel caso di specie, di una convenzione risalente al 2010 con mero subentro della Unipol nel 2012 alla compagnia Navale: il numero della polizza era rimasto lo stesso) sollevata dalla compagnia convenuta, ma nel merito rigettava la domanda, con condanna di parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA] srl unipersonale. Si costituiva in appello la [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell’appello con condanna di parte appellante alle spese di lite del grado. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 158/2021, rigettando l’appello, confermava la sentenza gravata, condannando la società attorea alla rifusione delle spese processuali relative al grado. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] srl unipersonale. Ha resistito con controricorso la compagnia assicuratrice. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre il Difensore della compagnia resistente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento delle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte territoriale con la sentenza impugnata ha integralmente confermato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva rigettato la domanda di indennizzo, proposta in primo grado dall’odierna ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni: - a fronte della domanda di adempimento del contratto, la compagnia convenuta aveva allegato l’esclusione della garanzia assicurativa, proponendo (non una eccezione in senso proprio, ma) una mera difesa, tesa a contestare la mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda; -la società attrice avrebbe dovuto provare che i danni lamentati si erano verificati nell’ambito di un rischio assicurato dalla polizza in questione; e, quindi, avrebbe dovuto provare non soltanto (come in concreto aveva fatto) l’acquisizione della documentazione relativa alla regolare attivazione e funzionamento del sistema satellitare Aurobox, ma anche l’avvenuta consegna della documentazione alla compagnia di assicurazione. In particolare, la corte territoriale –dopo aver osservato che, ai sensi della clausola di esclusione di cui al punto F2 pag. 31, secondo capoverso …la garanzia non è operante … per mancata consegna o non conformità della documentazione sopra prevista relativa all’attivazione e funzionamento del dispositivo Aurobox – ha ritenuto provato che: -la polizza per furto per cui era processo (sottoscritta nel 2010 dalla società Casual con la compagnia Navale, alla quale nel 2012 era subentrata la compagnia Unipol) prevedeva l’installazione a bordo della vettura (acquistata dalla società) di un contatore [OSCURATO:PERSONA] per la localizzazione della stessa in caso di furto; - detto contatore era stato concesso in comodato alla società Casual ed era stato installato ed attivato a bordo della vettura;- la società Casual aveva regolarmente effettuato i pagamenti semestrali del premio, comprensivi del canone per l’abbonamento Unibox, ma non aveva mai inoltrato alla compagnia il certificato di avvenuta installazione ed attivazione del contatore Unibox; -detto certificato era stato invece regolarmente trasmesso alla compagnia dal tecnico incaricato della installazione, ma tale circostanza non faceva venir meno gli obblighi contrattuali assunti dalla società nei confronti della compagnia. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] srl unipersonale articola in ricorso cinque motivi. 2.1.Con il primo motivo, che delimita l’ oggetto della decisione, la società ricorrente denuncia: Nullità della clausola contrattuale di cui alle condizioni generali di polizza, pag. 32 lettera F, per abnormità, abuso di potere, vessatorietà, oltre che per violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3-5 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la mancata trasmissione alla compagnia assicuratrice del certificato di installazione della protezione satellitare fosse elemento sufficiente ad escludere l’operatività della polizza assicurativa per cui è causa. Premette che, in base alla suddetta clausola di polizza ( contenuta in un angolo remoto delle condizioni generali di polizza, …, non facilmente conoscibile , e, già per tale ragione inefficace e inopponibile), essa società, all’atto dell’installazione della protezione satellitare, avrebbe dovuto trasmettere il relativo certificato di installazione alla parte avversa. Osserva tuttavia che a tale obbligo aveva già provveduto diligentemente l’installatore, e che dalla documentazione acquisita nel giudizio di primo grado risultava che la compagnia era a conoscenza dell’avvenuta installazione. Aggiunge che accessorio al contratto di polizza era il contratto [OSCURATO:PERSONA] srl per il servizio Unibox, intervenuto tra essa società e la compagnia in uno con la polizza, in forza del quale essa società assicurata si sarebbe dovuto allarmare soltanto in caso di mancato ricevimento del messaggio di attivazione del dispositivo da parte della compagnia ed era comunque suo onere portare l’autoveicolo presso un installatore convenzionato, come per l’appunto aveva fatto. 2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: errata applicazione della clausola di garanzia, di cui alle condizioni generali di polizza, pag. 32 lettera F), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ,nella parte in cui la corte territoriale non ha tenuto conto che, con l’applicazione dell’apparecchio Unibox, il rischio (elemento qualificante del contratto di assicurazione) si era comunque ridotto nel pieno rispetto della clausola di limitazione di garanzia e/o di responsabilità (con la conseguenza che la ratio della clausola era comunque rimasta soddisfatta). 2.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia: violazione del principio di buona fede di cui all’art. 1175 c.c. in ordine alla falsa data di sottoscrizione della polizza furto, stipulata con la compagnia navale, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. . Osserva che: a) il contratto di assicurazione era stato da essa concluso (non alcuni mesi prima del furto dell’autovettura, come sostenuto dalla compagnia convenuta, ma) tre anni prima (precisamente nel 2010) con la compagnia Navale (assorbita nel 2012 da Unipol); b) dalla documentazione allegata risulta che essa società aveva comunicato l’avvenuta installazione alla compagnia di assicurazione Navale. 2.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia: violazione del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 . Osserva che la compagnia resistente nella fase stragiudiziale della vicenda non aveva mai contestato la omessa trasmissione né aveva mai richiesto la consegna del certificato di installazione e, anzi, aveva istruito la richiesta di indennizzo, prescindendo da ogni presunto inadempimento. In sintesi, secondo la società ricorrente, il successivo comportamento della compagnia sarebbe stato tenuto in violazione del generale principio di buona fede, tanto più che la compagnia, ad ogni rinnovo contrattuale, avrebbe dovuto imporre al proprio assicurato, ove non già eseguita, la richiesta installazione o la consegna del certificato, anche sotto pena di risoluzione contrattuale in relazione alla clausola di furto. 2.5. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia: errata applicazione della clausola contrattuale di garanzia, di cui alle condizioni generali di polizza, per violazione solo formale dell’onere in essa previsto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto che le modalità di installazione e di trasmissione del certificato, di cui al contratto Unibox, avevano soddisfatto il contenuto e la ratiodella clausola contrattuale in esame (di cui al puntoF2 della pagina 31 delle condizioni generali), riducendo il rischio assicurato, attraverso l’applicazione e adozione di adeguate misure di sicurezza, a tutela del bene protetto. In sintesi, secondo la ricorrente, non è ad essa imputabile alcun inadempimento, in quanto il sistema di sicurezza adottato a protezione del bene tutelato non è stato compromesso e, a fronte di tale circostanza, la doppia trasmissione alla compagnia della documentazione relativa all’applicazione del satellitare era fatto meramente formale, privo di sostanziale rilievo. 3. Il motivo quarto ed il motivoquinto – che, in quanto entrambi relativi all’interpretazione ed applicazione della clausola contrattuale di cui alla lettera F (p. 32) del contratto di polizza intercorso tra le parti, sono qui trattati congiuntamentee, per ragioni di priorità logica, per primi– sono fondati nei termini di seguito indicati , anche - peraltro - espunto l’incongruo riferimento operato all’art. 1337 c.c..Vero è che nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22806/2014) è consolidato il principio per cui Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, che subordinano la garanzia assicurativa all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma definiscono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito. Ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 cod. civ. . Come pure è vero che è stato anche precisato (Cass. n. 2469/2015) che Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi - ove questo si verifichi indipendentemente da tale inosservanza - non può riconoscere l’obbligo dell’assicuratore a corrispondere l’indennizzo, pur a fronte della mancata adozione delle misure pattuite per la difesa del bene protetto . In applicazione di detti principi, la corte territoriale ha correttamente ritenuto che la clausola di cui al punto F2 della polizza (p. 31) non realizza una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individua e delimita l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso. Tuttavia, nel caso di specie, nel giudizio di merito è risultato che il dispositivo di sicurezza convenuto, a tutela del bene assicurato, è stato in concreto installato e che il relativo certificato di installazione è stato in concreto trasmesso alla compagnia assicuratrice, sia pure non dalla società assicurata, ma dal tecnico incaricato della installazione: ragion per cui è risultata sostanzialmente ed oggettivamente soddisfatta la ratiodella clausola di garanzia, diretta a ridurre il rischio assicurato mediante l’applicazione di adeguate misure di sicurezza a tutela del bene protetto (misure che risultano essere state rispettate). In altri termini, oggetto di contestazione nel giudizio di merito è stato: non l’installazione del contatore satellitare (che è avvenuta); e neppure la trasmissione del relativo certificato (che pure è avvenuta), ma la circostanza che detto certificato dovesse essere trasmesso, oltre che dal tecnico incaricato o a prescindere dalla condotta di questi , anche dalla società assicurata. Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli articoli 1175e 1375 c.c. impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta nella fase di esecuzione del dettato contrattuale e la violazione di tale obbligo costituisce di per sé inadempimento contrattuale, senza che sia necessario il proposito di recare pregiudizio alla controparte (Cass. n. 17716/2011, n. 66/1989). Sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite già ormai diversi anni fa (cfr. SU n. 28056/2008), più di recente questa Sezione (cfr. Cass. n. 9200/2021) ha anche avuto modo di affermare che: Il principio di correttezza e buona fede -il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “ richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile . Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie nel quale nel giudizio di merito è rimasto accertato che la compagnia: a) aveva ricevuto il certificato di installazione da parte del tecnico incaricato; b) aveva effettuato il pagamento del corrispettivo dovuto all’installatore del contatore, senza contestare la relativa dichiarazione; c) aveva incassato per tre anni (precisamente dal 2010 al 2012 compreso) i premi semestrali, comprensivi del canone relativi all’utilizzo del contatore; d) in occasione di ogni rinnovo contrattuale non aveva mai contestato l’omessa trasmissione del certificato di installazione e non aveva mai richiesto la consegna del certificato medesimo; e) una volta ricevuta la denuncia di sinistro, ha proceduto ad istruire l’istanza di indennizzo e soltanto con lettera del 7 giugno 2013 ha comunicato di non voler procedere alla liquidazione del danno, senza indicare le ragioni poste a base del rigetto della richiesta di indennizzo. In definitiva, la società Casual aveva sì assunto l’obbligo di comunicare alla compagnia assicurativa l’avvenuta installazione del localizzatore satellitare, ma, poiché detto obbligo era stato assolto dal tecnico incaricato dell’installazione, la compagnia assicurativa non aveva – o, quanto meno, non aveva allegato – alcun apprezzabile interesse a che la stessa comunicazione fosse effettuata anche dalla società Casual. 4. Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbitigli altri motivi, s’impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che,in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. È appena il caso di precisare che le questioni relative al merito (tra cui quella sull’incompletezza o inaffidabilità della prova del furto e quella sulla corresponsabilità dell’assicurata) restano estranee al presente giudizio e riservate allo sviluppo diquello di rinvio.Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q. M. La Corte: -accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, e, per l’effetto, assorbiti i primi tre motivi, cassa la sentenz