CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3UPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1983 avverso la sentenza resa il 20 gennaio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alle pene accessorie e il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Milano l'uno dicembre 2019, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravata dal numero delle persone riunite e dall'utilizzo delle armi, oltre che dalla recidiva specifica e infraquinquennale, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti e ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato deducendo : 2.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità fornito dalla corte territoriale nei confronti delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento fotografico dalla stessa effettuato. La corte di appello ha riportato quasi totalmente le doglianze difensive relative alle plurime discordanze presenti nella dichiarazione della persona offesa sull'abbigliamento e sull'aspetto fisico del rapinatore identificato nell'imputato, ma non 'ps ha tratto le logiche conseguenze in merito alla inattendibilità della sua testimonianza. Il ricorrente, inoltre, osserva che la persona offesa non aveva inizialmente indicato la targa del veicolo su cui viaggiava l'autore della rapina e non aveva fatto riferimento ai numerosi tatuaggi presenti sulle braccia dell'imputato, affermando che il rapinatore non mostrava segni particolari. 2.2 Violazione di legge e in particolare degli artt. 29 e 32 cod.pen. poiché sebbene la corte abbia ridotto la pena inflitta dal tribunale, ha confermato le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo il secondo motivo di ricorso è fondato. Il primo motivo è generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le risposte fornite dalla Corte. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza e in particolare alla valutazione di attendibilità della persona offesa e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che ci si trova dinanzi ad una cd. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno nei due gradi di giudizio, per cui le due sentenze si integrano reciprocamente . Nella sentenza impugnata, a pagina quattro, la corte ha ribadito che la persona offesa ha riconosciuto senza incertezze l'imputato come l'autore della rapina sia in occasione della individuazione fotografica ,effettuata poco tempo dopo il delitto, sia nel corso del dibattimento. La prima individuazione fotografica avente esito negativo non ha alcuna rilevanza probatoria, considerato che nell'album fotografico sottoposto alla persona offesa non risulta fosse presente la foto dell'imputato. Inoltre il ricorrente non si confronta con un'ulteriore elemento identificativo riferito dalla persona offesa che ne conferma la piena attendibilità : la circostanza che l'imputato fosse sceso da un camper di cui lo stesso ricorrente ha riconosciuto essere in possesso. La Corte ha peraltro respinto anche la censura relativa alla mancata indicazione da parte della persona offesa dei tatuaggi presenti sulle braccia dell'imputato, osservando che è agevolmente spiegabile che il rapinato abbia prestato maggiore attenzione al viso, piuttosto che alle braccia del rapinatore. 2.11 secondo motivo di ricorso è fondato poiché per effetto della riduzione della pena ad anni tre mesi sei di reclusione, debbono essere eliminate le pene accessorie dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, che si applicano solo in caso di sanzioni superiori ai cinque anni di reclusione; l'interdizione perpetua va poi sostituita con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 3.Si impone l'annullamento della sentenza limitatamente alle pene accessorie secondo quanto precisato in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie eliminando l'interdizione legale durante -L'esecuzione della pena e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni cinque. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Roma 12 gennaio 2023 il consigliere e