CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIrdato avviso alle parti71 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 20/2/2021, la Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., sull'accordo tra le parti con rinuncia ai motivi di impugnazione, riduceva a un anno, dieci mesi di reclusione e 80.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati a lui ascritti. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui si lamenta l'assenza di motivazione in ordine all'assenza della verifica dei presupposti che legittimano la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento ai fatti di cui ai capi 3) e 4). 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti, sicché deve pronunciarsi ordinanza de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 5. Quanto ai vizi denunciabili, è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello e all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in un'illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102). 6. Consegue che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018 Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Rv. 273755). 7. Nel caso di specie, il ricorrente ed il Procuratore generale hanno concordato in ordine all'accoglimento del motivo concernente la rideterminazione della pena, recepita dalla sentenza impugnata nella misura pattuita tra le parti, ciò che ha determinato la rinuncia a qualsivoglia, differente, motivo di gravame. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i