CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvi6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.EDOKPOLOR [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epi- grafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, la pena era stata rideterminata, a seguito di concordato in appello sui motivi di im- pugnazione, in anni quattro mesi quattro ed euro 6.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione dì sostanza stupefacente e di tentata estorsione. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata valutazione in appello di eventuali ipotesi di proscioglimento. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha de- terminato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24.11.2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.1, 11.4.2012, Sardelli, Rv. 252861). 4. Ai sensi dell'art.610 co.5 bis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza neppure costituire un contraddittorio di natura cartolare tra le parti processuali. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 D E •:) ! Il Consigliere estens