CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 34157/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rY1 3c(XP- ORDINANZA sul ricorso 1287/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. ARMIDO E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già INGG. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1449/2021 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, pronunciando sull'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza del tribunale di L'Aquila pubblicata in data 30/6/2016, ha condannato la società appellante a pagare alla Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di C. 241.954,40, oltre interessi moratori, a titolo di residuo corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori alla stessa commissionati. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha escluso "ogni valenza probatoria della documentazione tardivamente prodotta dalla convenuta opposta" (e cioè la società appaltatrice) "unitamente alla memoria ex art. 183 c.2 c.p.c.", volta a dimostrare la pattuizione di "una proroga successiva a quella riconosciuta dalla stessa appellante" (e cioè la committente), "come già rilevato dal giudice di prime cure", ritenendo che tale documentazione non fosse acquisibile neppure in grado d'appello, ed ha, quindi, provveduto: a) innanzitutto, alla quantificazione del "danno da ritardo" nella consegna dell'opera, che ha liquidato, "in considerazione dei termini contrattualmente stabiliti, della penale pattuita al punto 7 del contratto d'appalto, della prima proroga intervenuta tra le parti (in forza della quale l'ultimazione dei lavori della palazzina A sarebbe dovuta avvenire entro il 30/6/2006 e quella dei lavori della palazzina B entro il 30/10/2006) e del termine di ultimazione delle opere ricavabile dalla comunicazione fine lavori depositata presso il Comune di L'Aquila" (in cui le strutture in questione risultano essere state ultimate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell'aprile del 2007) nella somma complessiva di C. 128.750,00, oltre interessi; b) in secondo luogo, (dopo aver condiviso la statuizione del tribunale, che aveva escluso la dimostrazione del danno asseritamente patito dall'appellante per la mancata o erronea esecuzione delle opere) alla detrazione di tale importo dal credito vantato a titolo di capitale e interessi dalla società appellata (e cioè l'appaltatrice), pari ad C. 373.867,63, per una differenza pari ad C. 245.117,63, e cioè ad una somma superiore a quella inizialmente ingiunta (con decreto del 31/3/2014) di C. 241.954,40; e, in forza di tali rilievi, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 1287 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 s.r.l. a pagare alla Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tale ultima somma, e cioè €. 241.954,40, oltre interessi moratori e, per una quota pari alla metà, le spese di lite. 1.3. [OSCURATO:PERSONA]. Armido e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato in data 18/1/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 17/2/2022 nel quale ha chiesto la cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive contenute in ricorso. 1.5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'inammissibilità della documentazione nuovamente prodotta dalla stessa, in qualità di appellata, nel giudizio d'appello, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, a norma dell'art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ai giudizi promossi successivamente al 30/4/1995, la produzione di nuovi documenti in grado di appello è sempre ammissibile poiché il divieto sancito dalla predetta norma riguarda esclusivamente le prove costituende e non anche quelle precostituite, come i documenti, a nulla, peraltro, rilevando che la parte sia incorsa in decadenza per il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal giudice istruttore a norma dell'art. 184 c.p.c. poiché, ai fini della producibilità in appello del documento, devono considerarsi come nuovi non solo i documenti non prodotti in primo grado entro il termine perentorio all'uopo fissato ma anche quelli che siano stati prodotti irritualmente dopo la scadenza del predetto termine. Ric. 2022 n. 1287 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2697 e 645 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha, di conseguenza, omesso di esaminare e valutare la documentazione legittimamente prodotta almeno nel giudizio di secondo grado, come illustrato con il precedente motivo, e decisiva per escludere la sussistenza del ritardo nell'esecuzione dei lavori lamentato dalla committente e del controcredito conseguentemente riconosciuto dalla sentenza impugnata. 3.1. Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo. 3.2. Nel giudizio d'appello, infatti, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3°, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134/2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come quella impugnata, dopo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, compresi i documenti, senza che assuma rilevanza Imindispensabilità" degli stessi, ferma restando per la parte solo la possibilità (nel caso in esame in qualche modo esposta, ma inammissibilmente, solo in memoria, p. 27: non anche, come invece necessario, nei motivi di ricorso per cassazione) di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa (che, in ogni caso, non può essere rinvenuta nel mero e non altrimenti chiarito "disguido telematico") ad essa non imputabile (Cass. n. 21606 del 2021; Cass. n. 6590 del 2017). Anche di recente, in effetti, questa Corte (Cass. n. 9241 del 2020) ha ribadito che, quanto all'individuazione del testo dell'art. 345 c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile, deve farsi riferimento al Ric. 2022 n. 1287 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 principio secondo cui, non recando la I. n. 134 cit. una disciplina transitoria (a differenza della precedente I. n. 69/2009) e in assenza di esplicite previsioni contrarie, trova applicazione il principio dell'immediata applicabilità della legge processuale (in linea con quanto affermato anche da Corte Cost. n. 155 del 1990): la quale, in particolare, in base alla regola generale posta all'art. 11 preleggi, ha riguardo non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche a singoli atti di processi iniziati anteriormente ma compiuti posteriormente a tale momento (v. Cass. n. 3688 del 2011), non incidendo su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla legge sotto il cui imperio sono stati compiuti (Cass. n. 21606 del 2021, in motiv.). 3.3. Il giudizio d'appello, pertanto, è disciplinato, quanto ai nuovi documenti nuovi, dalla legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione (v. Cass. n. 26654 del 2014; Cass. n. 6099 del 2000; Cass. n. 6293 del 2021) con la conseguenza che la nuova previsione dell'art. 345 c.p.c. è applicabile nel caso, come quello in esame, in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11/9/2012 in poi: ciò che, in particolare, esclude che, in relazione ad impugnazioni in appello di tale sentenza, possa invocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, il carattere dell'indispensabilità della prova (che costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma), essendo, infatti, necessario che la parte dimostri di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (così, pressoché testualmente, Cass. n. 21606 del 2021). Ric. 2022 n. 1287 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 3.4. Il rilievo circa la necessità di dover fare applicazione del più restrittivo regime posto dalla riforma dell'art. 345 c.p.c. a fronte di una sentenza di primo grado depositata in data 30/6/2016, rende, evidentemente, incensurabile la conclusione del giudice di merito, che ha correttamente escluso dalla propria valutazione la documentazione versata in atti dalla ricorrente solo in appello (a fronte della tardiva produzione della stessa in primo grado), ed implica altresì l'assorbimento delle censure con le quali la stessa ha inteso contestare la sua omessa valutazione in quanto indispensabile. 3.5. D'altra parte, questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 30, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla I. n. 134/2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove" (Cass. n. 11804 del 2021; Cass. SU n. 10790 del 2017, in motiv., lì dove ha osservato che "in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste - a rigori - neppure prove «nuove»"). 4. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato in quanto manifestamente infondato. Ric. 2022 n. 1287 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte, a norma dell'art. 89, comma 2°, c.p.c., ordina la cancellazione delle frasi contenute in ricorso (p. 2, 3) e in memoria (p. 2, 3), così come correttamente riportate dalla controricorrente (v. il controricorso, ultima pagina, in fine), al pari di quella contenuta nella p. 28 della memoria ("macchinato l'artifizio della manipolazione del documento"), in quanto manifestamente eccedenti le relative esigenze difensive: e di tale fatto riferisce, ai sensi dell'art. 88, comma 2°, c.p.c., all'autorità che esercita il potere disciplinare sugli avvocati, vale a dire al consiglio distrettuale di disciplina di L'Aquila (art. 50 della I. n. 247/2012). 7. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; ordina la cancellazione delle frasi indicate in motivazione e dispone la segnalazione del fatto al consiglio distrettuale di disciplina di L'Aquila; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un Ric. 2022 n. 1287 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ