CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 35080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23766-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 92051610373, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 23766 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 170/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 11 marzo 2021, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Piacenza aveva ingiunto il pagamento della somma di € 18.960,00 per tre illeciti di natura amministrativa relativi alla natura del rapporto lavorativo instauratosi con 17 lavoratrici: in accoglimento dell’appello della D.T.L. e la conseguente riforma della sentenza di primo grado, che aveva invece annullato l’ordinanza ingiunzione opposta dalla Cooperativa, per insussistenza degli illeciti amministrativi contestati, avendo accertato la natura autonoma ed occasionale dei rapporti di lavoro; 2. senza alcuna motivazione disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della sua notificazione (a soggetto diverso, in quanto nello studio di difensore in Milano indicato insieme con il difensore di Piacenza che nel ricorso introduttivo del giudizio aveva eletto domicilio nel proprio studio), la Corte territoriale ha ritenuto, contrariamente al Tribunale sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato oggetto di sanzione; 4. con atto notificato il 10 settembre 2021 la società ha proposto ricorso per cassazionecon tre motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha resistito con controricorso. Ric. 2021 n. 23766 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce nullità del procedimento d’appello per insanabile vizio di notificazione, in quanto inesistente per essere avvenuta nei confronti di un soggetto (difensoreestraneo, presso il quale la parte non aveva eletto domicilio) diverso dal destinatario, privo di alcun collegamento con il giudizio (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. il requisito del “collegamento” (o del “riferimento”) tra il luogo dellanotificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato ex lege del relativ o potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi ex legeeseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile comenotificazione, integrandone la fattispecie legale minima; sicché, il requisito in parola si colloca al di fuori del perimetro strutturale dellanotificazione e la sua assenza determina, non già l’inesistenza, ma lanullità dell'atto processuale, sanabile con effetto ex tunc attrav erso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice (Cass. 21 luglio 2021, n. 20840, in specifico riferimento alla notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1798; Cass. s.u. 20 luglio 2016, n. 14916); 3.1. nel caso di specie, la notificazione, sia pure avvenuta a difensore con studio in Milano, anzichéa quello in Piacenzagià domiciliatario in primo grado e nuovamente officiato in grado d’appello – posto che i l “collegamento” (o “riferimento”) tra il luogo dellanotificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali – è nulla , Ric. 2021 n. 23766 sez. ML -ud. 09-11-2022 -4- sicché, per effetto della costituzione della Cooperativa in giudizio, è stata sanata ai sensi dell’art. 164, terzo comma c.p.c.; 4. la ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c., per erronea qualificazione dei rapporti lavorativisanzionati dalla D.T.L. come subordinati, nonostante l’assenza degli elementi costitutivi di esercizio di potere direttivo, né di controllo, né disciplinare, anziché di collaborazione libero- professionale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva non confermate in giudizio (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l. 339/1958, 20, terzo comma, lett. i-bis) d.lgs. 276/2003, per inconfigurabilità di un rapporto di lavoro domestico, non avendo le lavoratrici prestato attività a beneficio dei bisogni personali del datore di lavoro, non potendone costituire strumento di esercizio della sua attività professionale (terzo motivo); 5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 6.la fattispecie, in quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato, come appunto nel caso di specie, da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall'art. 1 d.p.r. 1403/1971 – di disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti deilavoratori addett i ai servizidomestici e familiari - nel riferimento, ai fini di individuazione deilavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare (Cass. 1 aprile 2005, n. 6824; Cass. 30 agosto 2018, n. 21446): lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i-bis) d.lgs. 276/2003 (dal terzo al quinto capoverso di pg. 3della sentenza), Ric. 2021 n. 23766 sez. ML -ud. 09-11-2022 -5- che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate (Cass. 8 marzo 2019, n. 6870; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31889, ai fini di individuazione del soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione); 6.1. tale configurazione giuridica, peraltro corretta, è stata negata dalla Cooperativa ricorrente in modo meramente apodittico (“se si afferma che il rapporto intercorreva tra la Cooperativa e le lavoratrici, non potranno trovare applicazione, per quanto sopra evidenziato, le disposizioni della suddetta legge né, tanto meno, quelle di cui all’art. 20 comma 3 –lettera i-bis) D.lgs 276 / 2003”: ultimi quattro alinea del penultimo capoverso della parte argomentativa di pg. 26 del ricorso), invece concentratasi, con il secondo motivo, sulla più tipica e generale distinzione tra lavoro subordinato in senso lato e attività autonoma professionale, poco pertinente nel caso di specie; 6.2. le censure si risolvono, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e diricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), in quanto spettanti esclusivamente al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 3al terzo di pg. 5 della sentenza) a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione; 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). Ric. 2021 n. 23766 sez. ML -ud. 09-11-2022 -6- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co