CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 dicembre 1986
Cassazione n. 07301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 30/12/1986 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14 settembre 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di rapina, tentata violenza privata e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina, posto che l'imputato non aveva intenzione di rapinare un indifeso passante ma, nel corso di un'accesa discussione, aveva deciso di recuperare ciò che aveva regalato alla propria ex compagna. 1.2 Il difensore lamenta che i giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la richiesta della derubricazione del reato di rapina nella fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen., senza considerare che la pretesa di Karrabecaj avrebbe potuto essere azionata in giudizio, visto che agiva nella convinzione di recuperare ciò che era stato donato da lui alla ex compagna, e cioè una borsa ed un telefono cellulare; stante l'assenza di atto pubblico, la donazione compiuta da Karrabecaj in favore della Simoni si caratterizzava come affetta da nullità, con conseguente esperibilità di un'azione giudiziale volta alla declaratoria di nullità ed alla restituzione dei beni; comunque, anche a voler ritenere la donazione di modico valore o indiretta, si doveva ritenere che la stessa fosse revocabile per ingratitudine ex art. 801 cod.civ.; la conferma che i beni oggetto della contestata rapina fossero un regalo e che l'intenzione dell'imputato fosse solo quella di recuperarli si ricavava dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, che aveva riferito che la borsa era stata svuotata prima della sua apprensione da parte dell'imputato. 1.3 II difensore lamenta inoltre che la Corte di appello non aveva ritenuto applicabile la particolare tenuità del fatto a causa della pena edittale prevista per il reato di rapina, senza considerare che per il reato di lesioni la norma avrebbe potuto essere applicata e quindi senza motivare sul punto. 1.4 II difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva motivato sul perché le attenuanti generiche non potessero essere concesse con regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, che avrebbe permesso la concessione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Preliminarmente, deve essere ribadito che "La liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile una liberalità d'uso nella sporadica elargizione di somme di denaro tra soggetti legati da una relazione sentimentale, pur in mancanza, tra di essi, dell'elemento della convivenza)" (Cass. Civ. Sez.2, Ordinanza n. 15334 del 12/06/2018, Rv. 649079). Pertanto, una volta stabilito che la borsa e il cellulare della persona offesa erano divenuti di proprietà della stessa ai sensi dell'art. 770 cod.civ., e che tale tipo di donazione non è soggetta a revoca per ingratitudine (ex art. 805 cod.civ.), si deve rilevare come siano manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso: il primo perché sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina, e cioè sia l'impossessamento con violenza di un bene altrui, sia l'elemento psicologico costituito dal fine di profitto, che può essere costituito da una qualsiasi utilità che il reo si riprometta di ottenere; sul punto si veda Sez.2, n. 23177 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276104: "Nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che integrasse il dolo specifico del reato il fine perseguito dall'imputato di indurre la ex fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere la cessata relazione di convivenza)"; il secondo perché, alla luce di quanto sopra esposto, non esisteva un diritto che l'imputato potesse far valere in giudizio, soprattutto alla luce del fatto che è rimasta una semplice affermazione dell'imputato, non suffragata da alcun altro elemento di prova, che la borsa ed il telefono cellulare costituissero regali fatti da lui alla persona offesa. 1.2 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. al reato di lesioni, premesso che il reato risulta procedibile anche alla luce della recente cd. "riforma Cartabia" in quanto, come risulta dalla sentenza di primo grado, la persona offesa aveva presentato querela, si deve osservare che l'imputato può accedere alla predetta causa di non punibilità, qualora il "fatto", nella sua 3 • unitarietà sia meritevole di un apprezzamento di speciale tenuità, tenuta presente la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza. Pertanto, se è vero che nulla impedisce di "sciogliere" la continuazione tra la pluralità delle condotte illecite ai fini dell'applicazione del più favorevole istituto previsto dall'art. 131-bis, riconoscendo la causa di non punibilità, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, anche in relazione ad uno solo dei fatti riuniti sotto la disciplina della continuazione (così Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01), si deve considerare che nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato la gravità dell'episodio, protrattosi lungamente, e che il giudice di primo grado ha sottolineato la personalità aggressiva del ricorrente, capace di aggredire verbalmente e fisicamente la sua ex fidanzata (pag.6 sentenza di primo grado), tutti elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis anche per il solo reato di lesioni. 1.4 Relativamente al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, vi è motivazione nell'ultima pagina della sentenza impugnata; a tale proposito, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il