CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato e all'insufficienza del compendio probatorio valutato in giudizio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed inoltre è manifestamente infondato poiché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 1 della motivazione); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato come "terzo" dal difensore), che deduce vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, ricondotto alla fattispecie tipica di cui all'art. 624-bis cod. pen. e non invece a quelle di cui agli artt. 639 o 614 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (cfr. prima e seconda pagina della motivazione, in cui la Corte d'Appello espressamente enuncia l'iter logico seguito al fine di ritenere sussistente il nesso finalistico tra l'ingresso illecito e la tentata sottrazione); Rilevato che il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato come "quarto" dal difensore), che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è intrinsecamente generico, perché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, consentirebbero di ritenere integrati i presupposti di applicabilità della norma invocata, ed infatti è opinione consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui: «nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (cfr. Sez. 5, n. 2910 del 07/12/2023, Rv. 285845 - 01 - Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528 - 01) Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta e la mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, non èspecifico perché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed inoltre è manifestamente infondato perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2 della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M