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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18882/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 12 maggio 2021, riformava, solo riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Foggia che in data 29 maggio 2015 aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.

In particolare a Sturba veniva contestato, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarata poi fallita il 10 maggio 2012, di aver distratto beni in favore della [OSCURATO:PERSONA], in quanto, dopo aver stipulato nel 2005 un contratto di locazione del ramo di azienda, che prevedeva il pagamento del canone di locazione di 24mila euro annui - avente ad oggetto macchinari, automezzi, impianti e mezzi di sollevamento, macchine di ufficio elettronico, impianti di laboratorio, impianto telefonico, impianto antincendio, costruzioni leggere, scaffalatura, attrezzature mobili e arredi — in data 1 aprile 2008 lo risolveva, concedendo contestualmente in comodato gratuito, sempre alla [OSCURATO:PERSONA], i predetti beni.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione degli artt. 216 e 223 legge fall., vizio di motivazione, travisamento degli atti.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere ancora utilizzabili i beni ceduti prima in locazione e poi in comodato gratuito, senza specificare quali fossero quello effettivamente utilizzabili.

Il ricorrente lamenta come i testi dell'accusa, e anche quelli della difesa, avessero riferito che i beni fossero inutilizzabili per obsolescenza, trattandosi di apparecchiature per la fotografia di tipo analogico a fronte dell'intervenuta digitalizzazione, risultando anche che la ragione del recesso dal contratto di locazione fosse conseguente alla volontà del locatario e non dello Sturba.

Il ricorrente riproduceva brani dei verbali delle testimonianze predette nel corpo del ricorso, in particolare dell'amministratore della società locataria, di dipendenti della società fallita, nonché del curatore e del teste di polizia giudiziaria, rilevando l'intervenuto travisamento e la decisività dello stesso.

Altra censura veniva rivolta alla sentenza impugnata quanto al dolo della bancarotta contestata, non avendo la Corte di appello replicato alla doglianza che aveva indicato il comodato come un atto favorevole, e non pregiudizievole, per i creditori della fallenda, in quanto venivano evitati i costi per lo smaltimento dei beni obsoleti.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 219, comma 2, legge fall. e vizio di motivazione.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non configurata la speciale tenuità del danno, trattandosi di beni obsoleti, tanto che nel 2012 il curatore ne ordinò lo smaltimento.

5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 592 cod. pen.La Corte di appello avrebbe errato nel condannare Sturba al pagamento delle spese processuali, pur avendo accolto il motivo di gravame relativo alle pene accessorie fallimentari.

6. Il 6 settembre 2022 tempestivamente il difensore chiese la trattazione orale. 11 19 ottobre 2022 il difensore ha chiesto differirsi la trattazione del processo per contestuale impedimento professionale presso il Tribunale di Bari, sezione del riesame, in ben due procedimenti cautelari.

Questa Corte differiva la trattazione, ritenendo legittimo l'impedimento.

7. Il ricorso è stato con intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, va premessa la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite agli attuali ricorrenti.

Per tale ricostruzione si attingerà alle due sentenze di merito, che possono integrare nel caso in esame la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.

Infatti, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

La contestata bancarotta per distrazione riguarda la novazione del contratto di affitto del ramo d'azienda della [OSCURATO:PERSONA] srl, in precedenza stipulato in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl in data 24 marzo 2005, con previsione di un canone di locazione annuo di 24mila euro.

Alla data del 31 luglio 2007, infatti, la locataria società recedeva dal contratto unilateralmente per la inutilizzabilità dei beni oggetto di affitto e il giorno seguente, 1 luglio 2008, Sturba, per la fallita, stipulava un contratto di comodato gratuito con ricognizione della risoluzione del contratto di affitto.

Tale ultima operazione veniva ritenuta distrattiva dai Giudici di merito, in quanto la società fallita non ebbe a ricevere la restituzione dei beni prima oggetto dell'affitto del ramo di azienda, bensì provvide a concederne l'uso a titolo gratuito alla società beneficiaria senza alcun beneficio correlato. 2.2 Tanto premesso, a fronte del primo motivo, che sostiene che nessun danno abbia subito la fallenda dal contratto di comodato, che invece l'avrebbe sollevata dagli oneri di smaltimento di beni non più utilizzabili per obsolescenza tecnologica, va evidenziato come il Tribunale di Foggia abbia valutato inattendibili le dichiarazioni dei testimoni, che riferivano che nel passaggio dall'analogico al digitale nell'ambito della riproduzione fotografica tutti gli strumenti ceduti fossero divenuti vetusti e inutilizzabili.

Il Tribunale rilevava, invece, come oltre ai beni strumentali destinati in modo specifico alla produzione fotografica, che potevano aver subìto il passaggio dall'analogico al digitale, vi erano innumerevoli altri beni che risultavano del tutto estranei a quel percorso produttivo — automezzi, fotocopiatrici, strutture, arredi della sede operativa e così via — che evidentemente non potevano essere divenuti obsolescenti per lo sviluppo tecnologico.

Con ulteriore argomento logico stringente il Tribunale, nel sostenere l'inattendibilità della versione resa quanto all'assenza di valore dei beni lasciati in comodato, rilevava come la società comodataria, se non fossero stati utilizzabili, non li avrebbe mantenuti presso la sede aziendale dal 2008, anno della cessione in comodato, fino al 2012, anno dell'intervento del curatore, allorchè risultarono poi non più vendibili.

Un terzo argomento speso dal Tribunale riguardava la riconducibilità delle due società, che avevano il medesimo oggetto sociale e la stessa sede operativa, a [OSCURATO:PERSONA] e proprio a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante in tempi diversi.Un quarto argomento riguardava la circostanza che il contratto di locazione veniva ad essere stipulato nel 2005, proprio allorquando maturava il credito da risarcimento dei congiunti di un lavoratore della fallenda, deceduto per causa di lavoro, credito insoluto che condusse poi al fallimento, per l'importo di un milione di euro.

La Corte di appello confermava il ragionamento probatorio e faceva propria la motivazione del Tribunale, affermando come per i beni ceduti in locazione e poi in comodato, elencati in ben nove pagine, fosse implausibile la totale inutilizzabilità, anche perché alcuni fra questi non erano soggetti a rapida obsolescenza.

La Corte territoriale, come il Tribunale, ha valutato quindi inattendibili le dichiarazioni dei testimoni richiamate dall'appellante ora ricorrente, in ragione anche della circostanza che si trattava di dipendenti della fallita, assunti poi dalla comodataria, dunque non privi di interesse. 2.3 E bene, a fronte della motivazione in doppia conforme come illustrata, il vizio da travisamento articolato con il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata non è manifestamente illogica, né contraddittoria, e proprio il tenore della motivazione rende non proponibile la censura di travisamento come formulata.

In primo luogo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", come quello in esame, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti — con specifica deduzione — che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701).

Nel caso in esame non solo non è stata dedotto che il dato probatorio travisato sia quello introdotto nella valutazione dal solo Giudice di appello, ma anche risulta che le dichiarazioni dei testi, parzialmente riportate in ricorso al fol. 7 e ss., siano state pienamente valutate anche dal Giudice in primo grado.

In secondo luogo, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01).

Nel caso in esame il ricorrente non argomenta in ordine alla forza decisiva e disarticolante del travisamento, trascurando di considerare che non tutti i beni erano appartenenti alla fase produttiva di lavorazione delle fotografie, risultando altri beni, se non altro per loro natura, non raggiunti dal processo di obsolescenza tecnologica dal 2005 al 2007.

In terzo luogo, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801; Sez.

F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141; Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 2, 01/10/2008, n. 38800, Gagliardo, Rv. 241449): si tratta di un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere che può essere assolto nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.) (Sez. 4, n. 3360, 16/12/2009, dep. 2010, Mutti, Rv 246499).

Nel caso in esame il primo motivo riporta i brani delle deposizioni di alcuni testimoni solo parzialmente, non riproducendo o allegando l'intera dichiarazione, dal cui senso complessivo deve trarsi la valutazione: ne consegue il difetto di autosufficienza del ricorso.

Per altro verso, assolutamente congrua è la complessiva motivazione, che non risulta manifestamente illogica, anche a voler ritenere l'obsolescenza alla data del 2008, quattro anni prima del fallimento, di alcuni dei beni, come osservato dalla Corte di appello, risultando per altri beni la certa sussistenza di un valore intrinseco.

Quanto alla censura relativa al dolo, la Corte di appello ha dato adeguata risposta al motivo specifico al fol. 6 della sentenza impugnata, chiarendo che è sufficiente il solo dolo generico alla distrazione dei beni con destinazione diversa da quella sociale: il principio risulta assolutamente coerente con l'orientamento consolidato per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", \( 6 rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni dì ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 - dep. 01/08/2017, Sgaramella e altro, Rv. 27076301).

Le due sentenze di merito nella complessiva valutazione evidenziano come sussistesse l'interesse di Sturba anche in relazione alla società comodataria (fol. 5 della sentenza di primo grado), argomento non 'attaccato' dal ricorso in esame; la locazione del ramo di azienda intervenne nel momento in cui maturò il debito per un milione di euro, che sarebbe stato la causa del fallimento, nel 2005, e la società fallenda si rese di fatto non più in grado di alcuna produzione proprio con il fitto del ramo di azienda (fol. 4 sentenza di appello); la stessa operazione di trasformazione del contratto di affitto in comodato a titolo gratuito, con almeno una parte dei beni utilizzabili e suscettibili di vendita al 2008, risultava economicamente anomala: tali indici rendevano consapevole Sturba del pericolo di dispersione della garanzia per i creditori, nella forma del dolo generico, se non della volontà diretta di distrazione, come ritiene il Tribunale al fol.5 della sentenza di primo grado.

D'altro canto, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768 - 01).

Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo.

2. Il secondo motivo è infondato.

A ben vedere la Corte di appello ha ritenuto con motivazione congrua e logica che l'aver sottratto del tutto i beni alla società fallita abbia azzerato la garanzia dei creditori, procurando un danno decisivo al ceto creditorio.

In tal senso la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia, in quanto, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 legge fall., la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, non percentuale, ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01).

Nel caso in esame l'operazione distrattiva ha del tutto azzerato la garanzia per il creditore, a fronte di un credito di un milione di euro, il che vede la Corte di appello escludere a buona ragione l'attenuante invocata, perché anche solo il recupero dei beni non obsoleti all'esito del contratto di affitto avrebbe consentito una maggiore garanzia per i creditori.

3. Il terzo motivo è invece fondato.

Nell'ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, come nella fattispecie in esame, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, giacché tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (Sez. 3, n. 49701 del 17/11/2004, Castellani, Rv. 230294 - 01; sul principio generale, Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Paez, Rv. 278040 - 01; conf.

N. 31447 del 2002 Rv. 222137 - 01, N. 49701 del 2004 Rv. 230294 - 01, N. 46453 del 2008 Rv. 242611 - 01).

4. Ne consegue che su tale ultimo motivo va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, mentre complessivo è il rigetto in ordine ai precedenti motivi.

P.Q.M.

Annulla se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 12 maggio 2021, riformava, solo riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Foggia che in data 29 maggio 2015 aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. In particolare a Sturba veniva contestato, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarata poi fallita il 10 maggio 2012, di aver distratto beni in favore della [OSCURATO:PERSONA], in quanto, dopo aver stipulato nel 2005 un contratto di locazione del ramo di azienda, che prevedeva il pagamento del canone di locazione di 24mila euro annui - avente ad oggetto macchinari, automezzi, impianti e mezzi di sollevamento, macchine di ufficio elettronico, impianti di laboratorio, impianto telefonico, impianto antincendio, costruzioni leggere, scaffalatura, attrezzature mobili e arredi — in data 1 aprile 2008 lo risolveva, concedendo contestualmente in comodato gratuito, sempre alla [OSCURATO:PERSONA], i predetti beni. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 216 e 223 legge fall., vizio di motivazione, travisamento degli atti. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere ancora utilizzabili i beni ceduti prima in locazione e poi in comodato gratuito, senza specificare quali fossero quello effettivamente utilizzabili. Il ricorrente lamenta come i testi dell'accusa, e anche quelli della difesa, avessero riferito che i beni fossero inutilizzabili per obsolescenza, trattandosi di apparecchiature per la fotografia di tipo analogico a fronte dell'intervenuta digitalizzazione, risultando anche che la ragione del recesso dal contratto di locazione fosse conseguente alla volontà del locatario e non dello Sturba. Il ricorrente riproduceva brani dei verbali delle testimonianze predette nel corpo del ricorso, in particolare dell'amministratore della società locataria, di dipendenti della società fallita, nonché del curatore e del teste di polizia giudiziaria, rilevando l'intervenuto travisamento e la decisività dello stesso. Altra censura veniva rivolta alla sentenza impugnata quanto al dolo della bancarotta contestata, non avendo la Corte di appello replicato alla doglianza che aveva indicato il comodato come un atto favorevole, e non pregiudizievole, per i creditori della fallenda, in quanto venivano evitati i costi per lo smaltimento dei beni obsoleti. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 219, comma 2, legge fall. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non configurata la speciale tenuità del danno, trattandosi di beni obsoleti, tanto che nel 2012 il curatore ne ordinò lo smaltimento. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 592 cod. pen.La Corte di appello avrebbe errato nel condannare Sturba al pagamento delle spese processuali, pur avendo accolto il motivo di gravame relativo alle pene accessorie fallimentari. 6. Il 6 settembre 2022 tempestivamente il difensore chiese la trattazione orale. 11 19 ottobre 2022 il difensore ha chiesto differirsi la trattazione del processo per contestuale impedimento professionale presso il Tribunale di Bari, sezione del riesame, in ben due procedimenti cautelari. Questa Corte differiva la trattazione, ritenendo legittimo l'impedimento. 7. Il ricorso è stato con intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, va premessa la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite agli attuali ricorrenti. Per tale ricostruzione si attingerà alle due sentenze di merito, che possono integrare nel caso in esame la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Infatti, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). La contestata bancarotta per distrazione riguarda la novazione del contratto di affitto del ramo d'azienda della [OSCURATO:PERSONA] srl, in precedenza stipulato in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl in data 24 marzo 2005, con previsione di un canone di locazione annuo di 24mila euro. Alla data del 31 luglio 2007, infatti, la locataria società recedeva dal contratto unilateralmente per la inutilizzabilità dei beni oggetto di affitto e il giorno seguente, 1 luglio 2008, Sturba, per la fallita, stipulava un contratto di comodato gratuito con ricognizione della risoluzione del contratto di affitto. Tale ultima operazione veniva ritenuta distrattiva dai Giudici di merito, in quanto la società fallita non ebbe a ricevere la restituzione dei beni prima oggetto dell'affitto del ramo di azienda, bensì provvide a concederne l'uso a titolo gratuito alla società beneficiaria senza alcun beneficio correlato. 2.2 Tanto premesso, a fronte del primo motivo, che sostiene che nessun danno abbia subito la fallenda dal contratto di comodato, che invece l'avrebbe sollevata dagli oneri di smaltimento di beni non più utilizzabili per obsolescenza tecnologica, va evidenziato come il Tribunale di Foggia abbia valutato inattendibili le dichiarazioni dei testimoni, che riferivano che nel passaggio dall'analogico al digitale nell'ambito della riproduzione fotografica tutti gli strumenti ceduti fossero divenuti vetusti e inutilizzabili. Il Tribunale rilevava, invece, come oltre ai beni strumentali destinati in modo specifico alla produzione fotografica, che potevano aver subìto il passaggio dall'analogico al digitale, vi erano innumerevoli altri beni che risultavano del tutto estranei a quel percorso produttivo — automezzi, fotocopiatrici, strutture, arredi della sede operativa e così via — che evidentemente non potevano essere divenuti obsolescenti per lo sviluppo tecnologico. Con ulteriore argomento logico stringente il Tribunale, nel sostenere l'inattendibilità della versione resa quanto all'assenza di valore dei beni lasciati in comodato, rilevava come la società comodataria, se non fossero stati utilizzabili, non li avrebbe mantenuti presso la sede aziendale dal 2008, anno della cessione in comodato, fino al 2012, anno dell'intervento del curatore, allorchè risultarono poi non più vendibili. Un terzo argomento speso dal Tribunale riguardava la riconducibilità delle due società, che avevano il medesimo oggetto sociale e la stessa sede operativa, a [OSCURATO:PERSONA] e proprio a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante in tempi diversi.Un quarto argomento riguardava la circostanza che il contratto di locazione veniva ad essere stipulato nel 2005, proprio allorquando maturava il credito da risarcimento dei congiunti di un lavoratore della fallenda, deceduto per causa di lavoro, credito insoluto che condusse poi al fallimento, per l'importo di un milione di euro. La Corte di appello confermava il ragionamento probatorio e faceva propria la motivazione del Tribunale, affermando come per i beni ceduti in locazione e poi in comodato, elencati in ben nove pagine, fosse implausibile la totale inutilizzabilità, anche perché alcuni fra questi non erano soggetti a rapida obsolescenza. La Corte territoriale, come il Tribunale, ha valutato quindi inattendibili le dichiarazioni dei testimoni richiamate dall'appellante ora ricorrente, in ragione anche della circostanza che si trattava di dipendenti della fallita, assunti poi dalla comodataria, dunque non privi di interesse. 2.3 E bene, a fronte della motivazione in doppia conforme come illustrata, il vizio da travisamento articolato con il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non è manifestamente illogica, né contraddittoria, e proprio il tenore della motivazione rende non proponibile la censura di travisamento come formulata. In primo luogo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", come quello in esame, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti — con specifica deduzione — che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701). Nel caso in esame non solo non è stata dedotto che il dato probatorio travisato sia quello introdotto nella valutazione dal solo Giudice di appello, ma anche risulta che le dichiarazioni dei testi, parzialmente riportate in ricorso al fol. 7 e ss., siano state pienamente valutate anche dal Giudice in primo grado. In secondo luogo, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). Nel caso in esame il ricorrente non argomenta in ordine alla forza decisiva e disarticolante del travisamento, trascurando di considerare che non tutti i beni erano appartenenti alla fase produttiva di lavorazione delle fotografie, risultando altri beni, se non altro per loro natura, non raggiunti dal processo di obsolescenza tecnologica dal 2005 al 2007. In terzo luogo, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141; Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 2, 01/10/2008, n. 38800, Gagliardo, Rv. 241449): si tratta di un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere che può essere assolto nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.) (Sez. 4, n. 3360, 16/12/2009, dep. 2010, Mutti, Rv 246499). Nel caso in esame il primo motivo riporta i brani delle deposizioni di alcuni testimoni solo parzialmente, non riproducendo o allegando l'intera dichiarazione, dal cui senso complessivo deve trarsi la valutazione: ne consegue il difetto di autosufficienza del ricorso. Per altro verso, assolutamente congrua è la complessiva motivazione, che non risulta manifestamente illogica, anche a voler ritenere l'obsolescenza alla data del 2008, quattro anni prima del fallimento, di alcuni dei beni, come osservato dalla Corte di appello, risultando per altri beni la certa sussistenza di un valore intrinseco. Quanto alla censura relativa al dolo, la Corte di appello ha dato adeguata risposta al motivo specifico al fol. 6 della sentenza impugnata, chiarendo che è sufficiente il solo dolo generico alla distrazione dei beni con destinazione diversa da quella sociale: il principio risulta assolutamente coerente con l'orientamento consolidato per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", \( 6 rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni dì ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 - dep. 01/08/2017, Sgaramella e altro, Rv. 27076301). Le due sentenze di merito nella complessiva valutazione evidenziano come sussistesse l'interesse di Sturba anche in relazione alla società comodataria (fol. 5 della sentenza di primo grado), argomento non 'attaccato' dal ricorso in esame; la locazione del ramo di azienda intervenne nel momento in cui maturò il debito per un milione di euro, che sarebbe stato la causa del fallimento, nel 2005, e la società fallenda si rese di fatto non più in grado di alcuna produzione proprio con il fitto del ramo di azienda (fol. 4 sentenza di appello); la stessa operazione di trasformazione del contratto di affitto in comodato a titolo gratuito, con almeno una parte dei beni utilizzabili e suscettibili di vendita al 2008, risultava economicamente anomala: tali indici rendevano consapevole Sturba del pericolo di dispersione della garanzia per i creditori, nella forma del dolo generico, se non della volontà diretta di distrazione, come ritiene il Tribunale al fol.5 della sentenza di primo grado. D'altro canto, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo. 2. Il secondo motivo è infondato. A ben vedere la Corte di appello ha ritenuto con motivazione congrua e logica che l'aver sottratto del tutto i beni alla società fallita abbia azzerato la garanzia dei creditori, procurando un danno decisivo al ceto creditorio. In tal senso la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia, in quanto, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 legge fall., la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, non percentuale, ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01). Nel caso in esame l'operazione distrattiva ha del tutto azzerato la garanzia per il creditore, a fronte di un credito di un milione di euro, il che vede la Corte di appello escludere a buona ragione l'attenuante invocata, perché anche solo il recupero dei beni non obsoleti all'esito del contratto di affitto avrebbe consentito una maggiore garanzia per i creditori. 3. Il terzo motivo è invece fondato. Nell'ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, come nella fattispecie in esame, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, giacché tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (Sez. 3, n. 49701 del 17/11/2004, Castellani, Rv. 230294 - 01; sul principio generale, Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Paez, Rv. 278040 - 01; conf. N. 31447 del 2002 Rv. 222137 - 01, N. 49701 del 2004 Rv. 230294 - 01, N. 46453 del 2008 Rv. 242611 - 01). 4. Ne consegue che su tale ultimo motivo va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, mentre complessivo è il rigetto in ordine ai precedenti motivi. P.Q.M. Annulla se
Sentenza Cassazione n. 18882/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris