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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 06280/2022

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nti tra la disciplina dettata per le SRL e quella stabilita per le SPA e ne ha tratto distinte conseguenze.

Segnatamente, ha osservato che l’art.2473 cod.civ., in tema di SRL, attribuisce un diritto di recesso tout court ai soci che non abbiano consentito all’eliminazione di uno più cause di recesso o ad una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468, quarto comma, cod.civ.

Ha affermato che, al contrario, in tema di SPA, non tutte le delibere che in qualche modo limitino le facoltà di recesso legittimano al recesso il socio assente o dissenziente; in particolare ha ritenuto che tra queste non rientrino quelle che abbreviano il termine di durata della società e, R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 in tal modo, indirettamente comportano l’eliminazione della facoltà di recesso ad nutum prevista dall’art.2437, terzo comma, cod.civ.

La Corte palermitana ha, quindi, concluso che Simonetti aveva esercitato il recesso in una ipotesi -delibera che aveva abbreviato il termine di durata di SPA - che non legittimava tale iniziativa, risultando estranea al caso concreto la fattispecie legale tipica disciplinata dall’art.2437, primo comma, lett. e) cod.civ. e che, quindi, le considerazioni formulate dal Collegio arbitrale, ancorché focalizzate su diversi aspetti della questione, non si erano risolte nella compressione di diritti di Simonetti tutelati da stringenti norme di “ordine pubblico” e ne ha inferito l’insussistenza della causa di nullità del lodo lamentata dall’attore.

Al rigetto dell’impugnazione è conseguita la condanna alle spese.

Simonetti ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] SRL ha replicato con controricorso e memoria.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2437 cod.civ. da parte della Corte di appello.

A parere del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto riconoscere piena efficacia al recesso da esso esercitato in data 4 ottobre 2007 a seguito della deliberazione assunta dall’assemblea dei soci di [OSCURATO:PERSONA] SPA in data 4 settembre 2007, che aveva avuto l’effetto di privare l’esponente del diritto di recedere ad nutum dalla società, diritto conseguente alla durata di questa assimilabile alla durata indeterminata.R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nella esegesi della norma perché, a suo parere, la formula adottata dal legislatore, mediante la previsione del primo comma, lett. e) combinata con quella contenuta al secondo comma, sarebbe omnicomprensiva e riguarderebbe tutte le deliberazioni che abbiano avuto l’effetto di privare i soci di una facoltà di recesso, adottate senza il voto favorevole del socio interessato a recedere.

In particolare, sostiene che la durata della società prevista dallo statuto, equiparabile alla durata a tempo indeterminato, avrebbe fatto conseguire il diritto del recesso ad nutum; che la delibera di riduzione della durata aveva indirettamente eliminato tale facoltà; che ciò, pertanto, rendeva legittimo il recesso dallo stesso esercitato.

In sintesi, il ricorrente chiede si sapere se «l’art.2437, primo comma, lett. e) cod.civ., deve essere letto nel senso che qualunque deliberazione assembleare avente ad oggetto una modifica statutaria che abbia l’effetto di privare un socio della facoltà di recedere dalla società al medesimo spettante in base al combinato disposto delle disposizioni normative e statutarie vigenti al momento dell’adozione della stessa deliberazione assembleare, sia in sé sufficiente per far sorgere in capo ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recedere dalla società – come dallo stesso propugnato - oppure nel senso che tale diritto di recesso sorge solo laddove si tratti di deliberazione assembleare riguardante le ipotesi indicate dall’art.2437, secondo comma, cod.civ. (proroga del termine di durata della società e/o introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione deli titoli azionari)» (fol.21 del ric., ove per mero errore materiale si fa riferimento alla riduzione della durata).

2. Il motivo è infondato e va disatteso.R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 La controversia è circoscritta – come puntualizzato dalla Corte di appello e non contestato – alla legittimità o meno del recesso esercitato dal socio assente Simonetti con atto del 4/10/2007, a seguito della deliberazione assembleare della società per azioni [OSCURATO:PERSONA] SPA non quotata in un mercato regolamentare, approvata in data 4/9/2007, con la quale era stato ridotto il tempo di durata della società statutariamente previsto, secondo la Corte di appello, in termini assimilabili alla durata indeterminata.

3. Come è noto, secondo le disposizioni codicistiche, lo statuto delle società per azioni è modificabile a maggioranza, sia pure con i più rigorosi quorum previsti per l'assemblea straordinaria, e non all’unanimità, ciò perché – come è stato sottolineato dalla dottrina – si è tenuto conto del carattere programmatico insito nel contratto sociale, che deve poter essere adeguato in conseguenza delle esigenze dettate dall'esercizio dell'attività di impresa e non può, di converso, presentarsi come cristallizzazione di una composizione di interessi.

Tuttavia, poiché queste modifiche possono comportare una sostanziale ed effettiva modifica degli elementi essenziali del contratto, sono stati adottati strumenti di contemperamento con il principio di tutela delle minoranze, ovvero dei soci non consenzienti.

Preminente rilievo assume, in questo ambito, la previsione del diritto di recesso -come estremo, ma efficace strumento di tutela del socio avverso cambiamenti sostanziali dell'operazione cui partecipa-, la cui disciplina tuttavia è conformata in modo da perseguire nel contempo anche una finalità di favore verso la realizzazione e la stabilità dell'aggregazione societaria e delle risorse al fine di evitare il depauperamento del patrimonio sociale e, conseguentemente, della garanzia che questo realizza per i creditori sociali.R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 Se il legislatore del 1942, a tal fine, aveva rigorosamente circoscritto le cause di recesso alla tassativa previsione normativa, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003 la volontà legislativa si è esplicata in maniera differente.

Invero, il novellato art. 2437 cod.civ. non solo annovera un più ampio catalogo di cause di recesso normativamente previste, ma riconosce all'autonomia statutaria la facoltà di individuarne ulteriori, anche se tale facoltà è riservata alle sole società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio e che non godono del pieno ed inderogabile diritto alla libera trasferibilità delle azioni, rispetto al quale il recesso si configura come strumento alternativo.

Ciò non toglie che le fattispecie per le quali è riconosciuto il diritto di recesso per il socio che non abbia concorso all’approvazione delle deliberazioni indicate nella norma in esame, o nei casi previsti statutariamente – ove consentito -, si continuino a connotare come di stretta interpretazione, in ragione delle finalità prima ricordate connesse all’istituto in esame.

In questo contesto, fermo il principio per cui è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dall’art.2437, primo comma, cod.civ., si individuano due categorie di cause di recesso: le cause di recesso necessarie ed ineliminabili statutariamente; le cause di recesso disponibili in quanto eliminabili statutariamente, anche se tale eliminazione quando viene attuata mediante una deliberazione assembleare è, a sua volta, foriera dell’attribuzione di un autonomo diritto di recesso.

4. Passando all’esame dello specifico motivo di ricorso, è opportuno, riprodurre il testo dell’art.2437 cod.civ.

Art.2437 cod.civ. (1) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale [2328, n. 3], quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società [2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 octies]; c) il trasferimento della sede sociale all'estero [1373]; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. (2) Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. (3) Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. (4) Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. (5) Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. (6) È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

5. Focalizzando l’attenzione sul tema oggetto della controversia, e cioè il rapporto tra la durata della società per azioni, la sua modifica ed il diritto di recesso, va osservato che l’elemento temporale rileva normativamente in due ipotesi.

La prima riguarda - non già la riduzione della durata della società, ma - la proroga della durata della società, fattispecie per la quale è prevista una autonoma causa di recesso, derogabile statutariamente (secondo comma).

La seconda concerne il caso della società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentari, situazione in relazione alla quale, a prescindere dall’adozione di una qualsivoglia deliberazione, è riconosciuto il diritto di recesso ad nutum R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. Nel caso in esame, posto che alcuna specifica previsione statutaria risulta invocata, è in discussione l’applicabilità dell’art.2437 cod.civ., che va esclusa perché la fattispecie in esame non è sussumibile nelle ipotesi ivi contemplate: infatti, il recesso non è stato esercitato in ragione della proroga della durata della società, né perché la società aveva una durata a tempo indeterminato, essendo stata, anzi, ridotta la durata in questione.

7. In proposito, va osservato che il diritto di recesso ad nutum attribuito dal terzo comma della disposizione in esame è direttamente connesso alla durata indeterminata statutariamente prevista per la società e non alla modifica della stessa; sul piano della modifica della durata rileva, invero, solo la proroga (secondo comma), mentre l’opposta ipotesi della riduzione della durata non è fonte di alcun autonomo diritto di recesso per il socio, né ciò può dedursi per implicito dalla facoltà prevista dal terzo comma.

La previsione dettata dal terzo comma, invero, ponendosi in linea con quella che riconosce la facoltà di recesso in caso di proroga della società, è intesa a tutelare il socio, al fine di evitare che questi, nei casi in cui le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato, sia costretto dal vincolo sociale oltre un tempo ragionevole contro la sua volontà.

È evidente che le ragioni di tale tutela non sussistono nell’opposto caso in cui la durata della società venga ridotta, tant’è che questa ipotesi non rientra nelle fattispecie previste ex lege al primo comma -che alla lettera e) non contiene alcun rinvio alla ipotesi prevista dal terzo comma- e al secondo comma.R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. Ne consegue che la richiesta di applicazione dell’art.2437, primo comma, lett. e) cod.civ., sollecitata dal ricorrente, non coglie nel segno.

Se, infatti, come si evince dalla lettura coordinata dei commi primo, secondo e quarto dell’art.2437 cod.civ., sono parificate sul piano della tutela sia le cause di recesso legali che quelle previste statutariamente, ove ciò sia consentito, pur tuttavia perché possa essere esercitato questo diritto di recesso è necessario che l’eliminazione abbia riguardato un caso di recesso specificamente riconosciuto dalla legge o dallo statuto, ove consentito.

In proposito, va sottolineato che lo spazio operativo riconosciuto all’autonomia privata, in punto di diritto di recesso, si colloca nello stretto solco tracciato dal legislatore, che da un lato ha enucleato un ristretto numero di cause di recesso ineliminabili ed inderogabili ed ha circoscritto le cause di recesso derogabili e, dall’altro, ha espressamente previsto che la facoltà di introdurre “ulteriori” clausole di recesso sia veicolata all’interno dello Statuto, nel chiaro obiettivo di coniugare la maggiore autonomia privata normativamente riconosciuta alle società che non fanno ricorso al capitale di rischio con le esigenze di trasparenza e di conoscibilità anche da parte dei terzi delle ulteriori ipotesi di fuoriuscita del socio, potenzialmente atte ad incidere sull’assetto patrimoniale della società.

Va quindi affermato che la deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a durata a tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege alla stregua della disciplina dettata dall’art.2437, primo comma, lett. e) cod.civ., perché tale R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9. Dalle considerazioni svolte si evince che la questione della equiparazione della prolungata durata della società per azioni alla durata a tempo indeterminato - ravvisata dalla Corte di appello e non costituente oggetto di impugnazione, come osservato dalla ricorrente – è priva di decisività in quanto la disamina qui svolta e la decisione impugnata prescindono da detto tema.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 8.500,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nti tra la disciplina dettata per le SRL e quella stabilita per le SPA e ne ha tratto distinte conseguenze. Segnatamente, ha osservato che l’art.2473 cod.civ., in tema di SRL, attribuisce un diritto di recesso tout court ai soci che non abbiano consentito all’eliminazione di uno più cause di recesso o ad una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468, quarto comma, cod.civ. Ha affermato che, al contrario, in tema di SPA, non tutte le delibere che in qualche modo limitino le facoltà di recesso legittimano al recesso il socio assente o dissenziente; in particolare ha ritenuto che tra queste non rientrino quelle che abbreviano il termine di durata della società e, R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 in tal modo, indirettamente comportano l’eliminazione della facoltà di recesso ad nutum prevista dall’art.2437, terzo comma, cod.civ. La Corte palermitana ha, quindi, concluso che Simonetti aveva esercitato il recesso in una ipotesi -delibera che aveva abbreviato il termine di durata di SPA - che non legittimava tale iniziativa, risultando estranea al caso concreto la fattispecie legale tipica disciplinata dall’art.2437, primo comma, lett. e) cod.civ. e che, quindi, le considerazioni formulate dal Collegio arbitrale, ancorché focalizzate su diversi aspetti della questione, non si erano risolte nella compressione di diritti di Simonetti tutelati da stringenti norme di “ordine pubblico” e ne ha inferito l’insussistenza della causa di nullità del lodo lamentata dall’attore. Al rigetto dell’impugnazione è conseguita la condanna alle spese. Simonetti ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] SRL ha replicato con controricorso e memoria. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2437 cod.civ. da parte della Corte di appello. A parere del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto riconoscere piena efficacia al recesso da esso esercitato in data 4 ottobre 2007 a seguito della deliberazione assunta dall’assemblea dei soci di [OSCURATO:PERSONA] SPA in data 4 settembre 2007, che aveva avuto l’effetto di privare l’esponente del diritto di recedere ad nutum dalla società, diritto conseguente alla durata di questa assimilabile alla durata indeterminata.R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nella esegesi della norma perché, a suo parere, la formula adottata dal legislatore, mediante la previsione del primo comma, lett. e) combinata con quella contenuta al secondo comma, sarebbe omnicomprensiva e riguarderebbe tutte le deliberazioni che abbiano avuto l’effetto di privare i soci di una facoltà di recesso, adottate senza il voto favorevole del socio interessato a recedere. In particolare, sostiene che la durata della società prevista dallo statuto, equiparabile alla durata a tempo indeterminato, avrebbe fatto conseguire il diritto del recesso ad nutum; che la delibera di riduzione della durata aveva indirettamente eliminato tale facoltà; che ciò, pertanto, rendeva legittimo il recesso dallo stesso esercitato. In sintesi, il ricorrente chiede si sapere se «l’art.2437, primo comma, lett. e) cod.civ., deve essere letto nel senso che qualunque deliberazione assembleare avente ad oggetto una modifica statutaria che abbia l’effetto di privare un socio della facoltà di recedere dalla società al medesimo spettante in base al combinato disposto delle disposizioni normative e statutarie vigenti al momento dell’adozione della stessa deliberazione assembleare, sia in sé sufficiente per far sorgere in capo ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recedere dalla società – come dallo stesso propugnato - oppure nel senso che tale diritto di recesso sorge solo laddove si tratti di deliberazione assembleare riguardante le ipotesi indicate dall’art.2437, secondo comma, cod.civ. (proroga del termine di durata della società e/o introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione deli titoli azionari)» (fol.21 del ric., ove per mero errore materiale si fa riferimento alla riduzione della durata). 2. Il motivo è infondato e va disatteso.R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 La controversia è circoscritta – come puntualizzato dalla Corte di appello e non contestato – alla legittimità o meno del recesso esercitato dal socio assente Simonetti con atto del 4/10/2007, a seguito della deliberazione assembleare della società per azioni [OSCURATO:PERSONA] SPA non quotata in un mercato regolamentare, approvata in data 4/9/2007, con la quale era stato ridotto il tempo di durata della società statutariamente previsto, secondo la Corte di appello, in termini assimilabili alla durata indeterminata. 3. Come è noto, secondo le disposizioni codicistiche, lo statuto delle società per azioni è modificabile a maggioranza, sia pure con i più rigorosi quorum previsti per l'assemblea straordinaria, e non all’unanimità, ciò perché – come è stato sottolineato dalla dottrina – si è tenuto conto del carattere programmatico insito nel contratto sociale, che deve poter essere adeguato in conseguenza delle esigenze dettate dall'esercizio dell'attività di impresa e non può, di converso, presentarsi come cristallizzazione di una composizione di interessi. Tuttavia, poiché queste modifiche possono comportare una sostanziale ed effettiva modifica degli elementi essenziali del contratto, sono stati adottati strumenti di contemperamento con il principio di tutela delle minoranze, ovvero dei soci non consenzienti. Preminente rilievo assume, in questo ambito, la previsione del diritto di recesso -come estremo, ma efficace strumento di tutela del socio avverso cambiamenti sostanziali dell'operazione cui partecipa-, la cui disciplina tuttavia è conformata in modo da perseguire nel contempo anche una finalità di favore verso la realizzazione e la stabilità dell'aggregazione societaria e delle risorse al fine di evitare il depauperamento del patrimonio sociale e, conseguentemente, della garanzia che questo realizza per i creditori sociali.R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 Se il legislatore del 1942, a tal fine, aveva rigorosamente circoscritto le cause di recesso alla tassativa previsione normativa, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003 la volontà legislativa si è esplicata in maniera differente. Invero, il novellato art. 2437 cod.civ. non solo annovera un più ampio catalogo di cause di recesso normativamente previste, ma riconosce all'autonomia statutaria la facoltà di individuarne ulteriori, anche se tale facoltà è riservata alle sole società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio e che non godono del pieno ed inderogabile diritto alla libera trasferibilità delle azioni, rispetto al quale il recesso si configura come strumento alternativo. Ciò non toglie che le fattispecie per le quali è riconosciuto il diritto di recesso per il socio che non abbia concorso all’approvazione delle deliberazioni indicate nella norma in esame, o nei casi previsti statutariamente – ove consentito -, si continuino a connotare come di stretta interpretazione, in ragione delle finalità prima ricordate connesse all’istituto in esame. In questo contesto, fermo il principio per cui è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dall’art.2437, primo comma, cod.civ., si individuano due categorie di cause di recesso: le cause di recesso necessarie ed ineliminabili statutariamente; le cause di recesso disponibili in quanto eliminabili statutariamente, anche se tale eliminazione quando viene attuata mediante una deliberazione assembleare è, a sua volta, foriera dell’attribuzione di un autonomo diritto di recesso. 4. Passando all’esame dello specifico motivo di ricorso, è opportuno, riprodurre il testo dell’art.2437 cod.civ. Art.2437 cod.civ. (1) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale [2328, n. 3], quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società [2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 octies]; c) il trasferimento della sede sociale all'estero [1373]; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. (2) Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. (3) Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. (4) Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. (5) Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. (6) È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo. 5. Focalizzando l’attenzione sul tema oggetto della controversia, e cioè il rapporto tra la durata della società per azioni, la sua modifica ed il diritto di recesso, va osservato che l’elemento temporale rileva normativamente in due ipotesi. La prima riguarda - non già la riduzione della durata della società, ma - la proroga della durata della società, fattispecie per la quale è prevista una autonoma causa di recesso, derogabile statutariamente (secondo comma). La seconda concerne il caso della società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentari, situazione in relazione alla quale, a prescindere dall’adozione di una qualsivoglia deliberazione, è riconosciuto il diritto di recesso ad nutum R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 (da esercitare secondo la tempistica prevista dal legislatore), derogabile statutariamente in peius entro il limite massimo di un anno, ma non eliminabile (terzo comma). 6. Nel caso in esame, posto che alcuna specifica previsione statutaria risulta invocata, è in discussione l’applicabilità dell’art.2437 cod.civ., che va esclusa perché la fattispecie in esame non è sussumibile nelle ipotesi ivi contemplate: infatti, il recesso non è stato esercitato in ragione della proroga della durata della società, né perché la società aveva una durata a tempo indeterminato, essendo stata, anzi, ridotta la durata in questione. 7. In proposito, va osservato che il diritto di recesso ad nutum attribuito dal terzo comma della disposizione in esame è direttamente connesso alla durata indeterminata statutariamente prevista per la società e non alla modifica della stessa; sul piano della modifica della durata rileva, invero, solo la proroga (secondo comma), mentre l’opposta ipotesi della riduzione della durata non è fonte di alcun autonomo diritto di recesso per il socio, né ciò può dedursi per implicito dalla facoltà prevista dal terzo comma. La previsione dettata dal terzo comma, invero, ponendosi in linea con quella che riconosce la facoltà di recesso in caso di proroga della società, è intesa a tutelare il socio, al fine di evitare che questi, nei casi in cui le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato, sia costretto dal vincolo sociale oltre un tempo ragionevole contro la sua volontà. È evidente che le ragioni di tale tutela non sussistono nell’opposto caso in cui la durata della società venga ridotta, tant’è che questa ipotesi non rientra nelle fattispecie previste ex lege al primo comma -che alla lettera e) non contiene alcun rinvio alla ipotesi prevista dal terzo comma- e al secondo comma.R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 Invero, è solo la durata indeterminata della società per azioni che giustifica ed attribuisce il diritto di recesso al socio, non la sua riduzione. 8. Ne consegue che la richiesta di applicazione dell’art.2437, primo comma, lett. e) cod.civ., sollecitata dal ricorrente, non coglie nel segno. Se, infatti, come si evince dalla lettura coordinata dei commi primo, secondo e quarto dell’art.2437 cod.civ., sono parificate sul piano della tutela sia le cause di recesso legali che quelle previste statutariamente, ove ciò sia consentito, pur tuttavia perché possa essere esercitato questo diritto di recesso è necessario che l’eliminazione abbia riguardato un caso di recesso specificamente riconosciuto dalla legge o dallo statuto, ove consentito. In proposito, va sottolineato che lo spazio operativo riconosciuto all’autonomia privata, in punto di diritto di recesso, si colloca nello stretto solco tracciato dal legislatore, che da un lato ha enucleato un ristretto numero di cause di recesso ineliminabili ed inderogabili ed ha circoscritto le cause di recesso derogabili e, dall’altro, ha espressamente previsto che la facoltà di introdurre “ulteriori” clausole di recesso sia veicolata all’interno dello Statuto, nel chiaro obiettivo di coniugare la maggiore autonomia privata normativamente riconosciuta alle società che non fanno ricorso al capitale di rischio con le esigenze di trasparenza e di conoscibilità anche da parte dei terzi delle ulteriori ipotesi di fuoriuscita del socio, potenzialmente atte ad incidere sull’assetto patrimoniale della società. Va quindi affermato che la deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a durata a tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege alla stregua della disciplina dettata dall’art.2437, primo comma, lett. e) cod.civ., perché tale R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12359/2016 Numero sezionale 58/2022 Numero di raccolta generale 6280/2022 effetto consegue solo nel caso di eliminazione delle cause di recesso Data pubblicazione 24/02/2022 previste ex lege derogabili e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito, ipotesi che nel caso in esame non ricorrono. 9. Dalle considerazioni svolte si evince che la questione della equiparazione della prolungata durata della società per azioni alla durata a tempo indeterminato - ravvisata dalla Corte di appello e non costituente oggetto di impugnazione, come osservato dalla ricorrente – è priva di decisività in quanto la disamina qui svolta e la decisione impugnata prescindono da detto tema. 10. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 8.500,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del R.G.N. 12359/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : T R I C O M I L A U R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a a 9 4 b 1 2 c f 3 3 0 7 d f 9 e e 6 4 d f 1 6 0 4 3 a 2 a 9 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero regi
Sentenza Cassazione n. 06280/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris