CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e2026difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,2142ESTER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 292/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 350/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28245/2022Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 20975/2026Data pubblicazione 20/06/20261. Con sentenza n. 292/2022, pubblicata il 17 maggio 2022, laCorte d’appello di Milano, pur avendo individuato l’inizio delladecorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali nella datain cui avrebbe dovuto essere versata la contribuzione, modificandosul punto quanto affermato dal Tribunale, ha rigettato l’appelloproposto dalla parte privata.2. La Corte territoriale ha ritenuto ugualmente non maturatala prescrizione estintiva dei crediti richiesti con avviso di addebitonotificato il 24 gennaio 2019, emesso a seguito di iscrizioned’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2011, in quanto ildecorso del termine doveva ritenersi sospeso a far data dal giornodi presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dellaricorrente, avvenuta il 18 settembre 2012. Ha ritenuto chel’omessa compilazione del quadro RR, necessario per ladeterminazione dei redditi, costituisse attività direttaintenzionalmente a occultare al creditore l’esistenzadell’obbligazione.3. Avverso tale sentenza, la parte in epigrafe ha propostoricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura.4. L’INPS ha depositato solo procura.5. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., per avere laCorte territoriale ravvisato una causa di sospensione dellaprescrizione nel solo presupposto della mancata compilaNzuimoenroe re gdisetrol generale 28245/2022Numero sezionale 2142/2026quadro RR nella dichiarazione dei redditi; deduce altresì laNumero di raccolta generale 20975/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8 e 15, dDealtlaa p ulb.b licazione 20/06/2026n. 388 del 2000, in ordine alla ritenuta configurabilità di un’ipotesidi evasione contributiva in capo a un soggetto che avevaregolarmente dichiarato i redditi percepiti.2. Il motivo è fondato in entrambe le sue articolazioni.2.1. Quanto al calcolo del termine di prescrizione, che, ai sensidell’art. 2935 c.c., decorre dal giorno in cui il diritto può esserefatto valere, questa Corte ha costantemente affermato, in materiadi contribuzione previdenziale, che il termine quinquennaleprevisto dall’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 decorre dalmomento in cui il credito contributivo diviene esigibile, ossia dallascadenza del termine stabilito per il pagamento, e non dalla datadi presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolaredella posizione assicurativa (tra le più recenti, Cass. n. 31137 del2023; Cass. n. 1813 del 2024; Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n.10273 del 2021).2.2. L’obbligazione contributiva, infatti, sorge dal fattocostitutivo rappresentato dalla produzione di un determinatoreddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazioneche questi è tenuto a presentare ai fini fiscali costituisce meradichiarazione di scienza e non integra il presupposto del creditocontributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria(Cass. n. 32685 del 2022).2.3. Per giurisprudenza costante di questa Corte, l’impossibilitàdi far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza dellaprescrizione, è solo quella dipendente da cause giuridiche che neostacolino l’esercizio e non comprende impedimenti soggettivi odostacoli di mero fatto, che assumono rilievo soltanto nellespecifiche e tassative ipotesi di sospensione previste dall’art. 2941c.c. (Cass. n. 22072 del 2018).3. La sentenza impugnata, pur avendo correNtutmaemro reegnisttreo generale 28245/2022Numero sezionale 2142/2026individuato la decorrenza della prescrizione nella data di scadenzaNumero di raccolta generale 20975/2026dell’obbligo di versamento, tenuto conto della proroga disDpaotas ptuabb licazione 20/06/2026con D.P.C.M. 6 giugno 2012, non ha invece correttamenteravvisato l’ipotesi di doloso occultamento del debito ai sensidell’art. 2941, n. 8, c.c., ricavandola dalla sola mancatacompilazione del quadro RR.4. Quanto a quest’ultimo profilo, questa Corte ha ribadito a piùriprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributidovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si puòconfigurare alcun automatismo tra la mancata compilazione delquadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento dolosodel debito contributivo ex art. 2941, n. 8, c.c. (ex plurimis: Cass.n. 1300 del 2026; Cass. n. 16064 del 2025; Cass. n. 15410 del2025; Cass. n. 37529 del 2021; Cass. n. 6677 del 2019).5. In particolare, questa Corte ha chiarito che la condottadolosa di occultamento del debito presuppone un comportamentointenzionalmente diretto a celare al creditore l’esistenzadell’obbligazione e tale da determinare un impedimento nonsuperabile con gli ordinari controlli. Essa rileva, ai sensi dell’art.2941, n. 8, c.c., solo quando sia idonea a determinare, per ilcreditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una meradifficoltà di accertamento del credito. Una condotta connotata intermini così pregnanti non può essere desunta automaticamentedalla sola omessa compilazione del quadro RR, in difetto di ulteriorielementi sintomatici del dolo (Cass. n. 26802 del 2023; Cass. n.25598 del 2023; Cass. n. 28594 del 2024).6. Nel caso di specie, l’INPS non ha dedotto alcun elementoulteriore rispetto alla mera mancata compilazione, nelladichiarazione dei redditi, del quadro relativo alla determinazionedei contributi previdenziali dovuti, così facendo leva suquell’automatismo che questa Corte ha più volte censuNruamteoro r(egcisftrro. generale 28245/2022Numero sezionale 2142/2026Cass. n. 24195 del 2024; Cass. n. 28594 del 2024).Numero di raccolta generale 20975/20267. Nel caso di specie, per l’anno 2011, cui si riferiscDoantao p ubib licazione 20/06/2026contributi oggetto di causa, l’art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 6giugno 2012, pubblicato nella G.U. n. 135 del 12 giugno 2012, haprorogato i termini di versamento dal 16 giugno 2012 al 9 luglio2012. Ne consegue che la richiesta di pagamento dell’INPS, inviatail 4 agosto 2017 e pervenuta alla destinataria il 13 settembre2017, è intervenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione,una volta esclusa la ravvisata causa di sospensione, conconseguente prescrizione del relativo credito contributivo.9. È fondato anche l’ulteriore profilo di doglianza formulato conil medesimo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazionedell’art. 116, commi 8 e 15, della l. n. 388 del 2000, non potendosiritenere legittimamente applicate le sanzioni civili di cui alla lett.b) della disposizione richiamata.9.1. Ciò non solo per l’esclusione dell’automatismo tra omessacompilazione del quadro RR e doloso occultamento del debito, cuila Corte territoriale ha ricollegato l’applicazione delle sanzioni civili,ma anche alla luce degli effetti della declaratoria di illegittimitàcostituzionale recata dalla sentenza della Corte costituzionale n.104 del 2022.10. Al riguardo, si deve osservare che la Corte costituzionale,con la sentenza n. 104 cit., ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro noniscritti alla Cassa di previdenza forense per mancatoraggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cuiall’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma delsistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione allaGestione separata costituita presso l’Istituto nazionNaulmee ro dreegislltrao generale 28245/2022Numero sezionale 2142/2026previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, inNumero di raccolta generale 20975/2026favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omDaetas psuabb licazione 20/06/2026iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore».Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18,comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, un precettonormativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art.2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, «avrebbe dovutocomunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale giàinsorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro,in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamentoprevidenziale» (punto 9.2. del Considerato in diritto).11. Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale,la ricorrente è comunque esonerata dal pagamento delle sanzionicivili con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore dellanorma di interpretazione autentica.12. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.12.1. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvioalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che, nelprocedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra esposti intema di decorrenza della prescrizione, di insussistenza di ogniautomatismo tra omessa compilazione del quadro RR eoccultamento doloso del debito contributivo, nonché diapplicabilità delle sanzioni civili alla luce della sentenza della Cortecostituzionale n. 104 del 2022. Alla stessa Corte è demandato ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 28245/2022Roma, così deciso all’esito dell’adunanza camerale della QuNaumrtearo sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 20975/2026Sezione, il 29 aprile 2026.Data pubblicazione 20/06/2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 28245/2022Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 20975/2026Data pubblicazione 20/06/2026