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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 26619/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Pubblico Ministero ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, riqualificando il reato di tentata violenza privata in minaccia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta remissione di querela; considerato che il ricorso, con il quale il pubblico ministero denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto che dovrebbe essere ricondotto alla fattispecie del tentativo di violenza privata non aggravato, originariamente contestato, è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che anche tale ipotesi di reato è oggi procedibile a querela (art. 2, comma 1 lett. e) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150); ritenuto dunque che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Pubblico Ministero ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, riqualificando il reato di tentata violenza privata in minaccia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta remissione di querela; considerato che il ricorso, con il quale il pubblico ministero denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto che dovrebbe essere ricondotto alla fattispecie del tentativo di violenza privata non aggravato, originariamente contestato, è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che anche tale ipotesi di reato è oggi procedibile a querela (art. 2, comma 1 lett. e) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150); ritenuto dunque che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere es
Sentenza Cassazione n. 26619/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris