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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 47321/2021

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nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio dell'udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite fissata il 24 febbraio 2022 su questione di interesse; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di appello cautelare, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 21 maggio 2021 che aveva parzialmente dissequestrato le fr e e somme di denaro contenute in un conto corrente intestato al ricorrente ed alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] perché ricondotte al pagamento della pensione del ricorrente e mantenuto il sequestro preventivo per equivalente delle altre somme di danaro, pari ad euro 11862,69 non ritenendo trattarsi di emolumenti riconducibili alla medesima causale.

Nel presente procedimento il ricorrente si trova indagato per i reati di associazione di stampo 'ndranghetistico con ruolo direttivo, associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti, all'autoriciclaggio ed alle violazioni tributarie, nonché per i reati di usura ed estorsione, in relazione ai quali è stato attinto anche da misura cautelare personale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale mantenuto il sequestro sulle somme costituenti la pensione del ricorrente senza tenere conto della formulazione ed applicazione in ambito penale dell'art. 545 cod. proc. civ. come modificato dalla Legge n. 132 del 2015, con consequenziale impossibilità di tenere sequestrate somme a titolo di pensione inferiori al triplo di tale emolumento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Al di là della questione giuridica dedotta dal ricorrente in ordine alla possibilità ed ai limiti di procedere a sequestro preventivo di somme derivanti da pensione, nel caso in esame il Tribunale ha precisato che le somme di danaro aventi con certezza tale causale erano già state restituite al ricorrente con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e che sul conto corrente intestato all'indagato ed alla moglie erano transitate altre somme provenienti da una delle tante attività illecite utilizzate come schermo e contestategli nel presente procedimento.

Nel che, l'impossibilità di valutare la questione in astratto e la genericità del ricorso, posto che il ricorrente sollecita accertamenti di fatto preclusi in questa sede, non indicando quali somme rivenienti da pensione sarebbero ancora rimaste in sequestro sia rispetto a quelle già restituitegli, sia rispetto a quelle provenienti da attività illecita in ordine alle quali non vi è questione con il ricorso, che omette anche e non a caso di indicare simile circostanza.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.12.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio dell'udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite fissata il 24 febbraio 2022 su questione di interesse; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di appello cautelare, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 21 maggio 2021 che aveva parzialmente dissequestrato le fr e e somme di denaro contenute in un conto corrente intestato al ricorrente ed alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] perché ricondotte al pagamento della pensione del ricorrente e mantenuto il sequestro preventivo per equivalente delle altre somme di danaro, pari ad euro 11862,69 non ritenendo trattarsi di emolumenti riconducibili alla medesima causale. Nel presente procedimento il ricorrente si trova indagato per i reati di associazione di stampo 'ndranghetistico con ruolo direttivo, associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti, all'autoriciclaggio ed alle violazioni tributarie, nonché per i reati di usura ed estorsione, in relazione ai quali è stato attinto anche da misura cautelare personale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale mantenuto il sequestro sulle somme costituenti la pensione del ricorrente senza tenere conto della formulazione ed applicazione in ambito penale dell'art. 545 cod. proc. civ. come modificato dalla Legge n. 132 del 2015, con consequenziale impossibilità di tenere sequestrate somme a titolo di pensione inferiori al triplo di tale emolumento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là della questione giuridica dedotta dal ricorrente in ordine alla possibilità ed ai limiti di procedere a sequestro preventivo di somme derivanti da pensione, nel caso in esame il Tribunale ha precisato che le somme di danaro aventi con certezza tale causale erano già state restituite al ricorrente con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e che sul conto corrente intestato all'indagato ed alla moglie erano transitate altre somme provenienti da una delle tante attività illecite utilizzate come schermo e contestategli nel presente procedimento. Nel che, l'impossibilità di valutare la questione in astratto e la genericità del ricorso, posto che il ricorrente sollecita accertamenti di fatto preclusi in questa sede, non indicando quali somme rivenienti da pensione sarebbero ancora rimaste in sequestro sia rispetto a quelle già restituitegli, sia rispetto a quelle provenienti da attività illecita in ordine alle quali non vi è questione con il ricorso, che omette anche e non a caso di indicare simile circostanza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.12.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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