CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 15838/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti e puntuali rispetto alle emergenze processuali avuto riguardo alla prospettata nullità del decreto di irreperibilità nonché delle successive notifiche effettuale all'imputato ( si vedano le considerazioni spese dall'ultimo capeverso di pagina 2 della sentenza impugnata) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M