CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e a Mare via Portico della Punta N. 47 di Bordighera,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 645/2022depositata il 31/05/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito l’[OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sculco.Numero registro generale 29937/2022Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 13591/2026Data pubblicazione 10/05/20261.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motiviavverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 645/2022depositata il 31 maggio 2022.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] a Mare via Portico dellaPunta n. 47 di Bordighera.2. – Il giudizio consiste nella impugnazione ex art. 1137 c.c. propostadal condomino [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla deliberazioneapprovata dall’assemblea del Condominio “Case a Mare” in data 5gennaio 2018, in relazione ai punti B e C dell’ordine del giorno,inerenti alla “Determinazione in merito all’assunzione dei dipendentidel condominio nel rispetto del regolamento condominiale e dellenorme di legge in materia di lavoro dipendente” e alla “Ratifica delcontratto di assunzione del portiere notturno con datore di lavorocondominio Case a Mare”. L’attore evidenziava l’esistenza diprecedente delibera sul servizio di portierato adottata dall’assembleadel [OSCURATO:PERSONA] di Bordighera, comprendente ilCondominio Case a Mare ed altri condominii, deduceva che invece ilCondominio Case a Mare non aveva mai avuto dipendenti, allegavaalcune norme regolamentari di ripartizione delle spese comuni e lasussistenza di una clausola compromissoria sull’interpretazione delregolamento, denunciava la mancata convocazione dei condòminiappartenenti al Condominio.3. - L’adito Tribunale di Imperia con sentenza del 28 novembre 2018,n. 704, respingeva la domanda, pronuncia confermata dalla Corted’appello di Genova.I giudici di secondo grado hanno ritenuto valida la “delibera diratifica” del contratto di assunzione a tempo indeterminato del“portiere di notte” al servizio esclusivo del condominio “Case a Mare”,comprovato dalla acquisita documentazione, osservando cheNumero registro generale 29937/2022Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 13591/2026Data pubblicazione 10/05/2026“l’eventuale mancata osservanza di tale esclusività della prestazionein favore di un solo condominio, nell’esecuzione del contratto,successivamente alla delibera, non inficia la legittimità della stessa”.Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona della SostitutaProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso.Ha depositato memoria anche il ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto storico decisivo,ove si ripercorrono alcune vicende gestorie del complessocondominiale e si richiamano clausole del regolamento di condominio.Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1117 e 1117-bis c.c. La censura si sofferma sui principi chegovernano la costituzione di un supercondominio e la gestione dellostesso, osservando che il servizio di portierato non può essere fornitoin favore di due o più condominii “contitolari”, ma deve essere riferitoal supercondominio che li comprende.Il terzo motivo denuncia quindi la violazione dell’art. 1136 c.c. di piùcondominii, e deduce la nullità della deliberazione del 5 gennaio2018, per la mancata convocazione del Condominio L3, non potendosialtrimenti approvare l’assunzione del portiere.2. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre i restanti duemotivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per laloro connessione, e si rivelano infondati.2.1.- Innanzitutto, quanto alla prima censura, nel vigore del testodell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. introdotto dal d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n.134, non è più configurabile il vizio di insufficiente, erronea ocontraddittoria motivazione della sentenza, mentre sono denunciabiliin cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inNumero registro generale 29937/2022Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 13591/2026Data pubblicazione 10/05/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé ("mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente","contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile"), oppure l’omessoesame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussionee che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione dellacontroversia (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014).Il primo motivo di ricorso, viceversa, si struttura nel richiamo di piùclausole del regolamento di condominio, senza specifica indicazione,agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 6, c.p.c., dell’atto del processoin cui i rispettivi profili fossero stati allegati nelle pregresse fasi dimerito. Viene altrimenti sollecitata una complessiva rivalutazionedella documentazione allegata, invocando dalla Corte di cassazioneun accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera dapervenire ad una diversa ricostruzione delle vicende di causa.2.2. – Passando alle restanti censure, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte (formatosi già con riguardo a fattispeciecui non era applicabile ratione temporis la disciplina normativa poiintrodotta dalla legge n. 220 del 2012, mediante gli articoli 1117-bisc.c. e 67, terzo e quarto comma, disp. att. c.c.), il cosiddettosupercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo nondisponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a piùcondomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto.2.3. - I beni ed i servizi che sono comuni non soltanto ad un singoloedificio, ma all’intero complesso immobiliare composto da piùcondomìni, devono essere gestiti attraverso le deliberazioni e gli attiassunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari,l’assemblea dei rappresentanti ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.(per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per laNumero registro generale 29937/2022Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 13591/2026Data pubblicazione 10/05/2026nomina dell’amministratore) e l’amministratore del supercondominio,ove sia stato nominato (Cass. n. 2406 del 2024; Cass. n. 1366 del2023; n. 40857 del 2021; Cass. n. 2279 del 2019; Cass. n. 19558 del2013; Cass. n. 5172 del 2001).2.4. - La questione che si pone in questo giudizio è se il servizio diportierato, su cui ha deliberato l’assemblea del Condominio “Case aMare” in data 5 gennaio 2018, provvedendo all’assunzione delportiere, rientrasse, piuttosto, nella competenza gestoria del piùampio [OSCURATO:PERSONA], ovvero quanto meno altresìdel Condominio L3.In astratto, certamente anche il servizio di portierato può esseredestinato a procurare le utilità ed i vantaggi, che gli sono propri, a piùedifici costituiti in altrettanti condomini, venendosi così a formare un"supercondominio" agli effetti dell’art. 1117-bis c.c. (Cass. n. 7286del 1996). In tal caso, la delibera istitutiva del servizio di portierato,giacché configura un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, nonpuò essere adottata dall’assemblea dei rappresentanti ex art. 67,comma 3, disp. att. c.c., richiedendo la celebrazione dell'assemblea ditutti i proprietari delle unità immobiliari comprese nelsupercondominio.E’ stato tuttavia accertato dalla Corte d’appello di Genova, conapprezzamento di fatto spettante ai giudici del merito e sindacabile insede di legittimità soltanto nei limiti del vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., che la deliberazione impugnata era volta adistituire il servizio di portierato in favore del solo Condominio “Case aMare”, quest’ultimo così assumendo la qualità di datore di lavoro, eprevedendosi che l'attività di custodia e di vigilanza venisse svolta dalportiere nell'interesse unicamente dei proprietari delle unitàimmobiliari inserite in detto Condominio. La delibera rientrava perciònelle attribuzioni dell’assemblea del Condominio “Case a Mare”, e conNumero registro generale 29937/2022Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 13591/2026Data pubblicazione 10/05/2026limitato riguardo a tale assemblea dovevano verificarsi la validitàdelle convocazioni e la regolarità della costituzione.Né dalle clausole del regolamento invocate dal ricorrente puòdesumersi l’esistenza di divieti che impediscano all’assemblea delCondominio “Case a Mare” di esercitare il proprio potere istituzionaledi approvare e disciplinarela prestazione dei servizi nell'interesse comune dei suoi partecipanti.Il sindacato giudiziale sulla delibera approvata dall’assemblea delCondominio “Case a Mare” in data 5 gennaio 2018 neppure potevariguardare la congruità dell’impegno orario richiesto al portiere,restando limitato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., alla verificadell'eventuale mancato rispetto della legge o del regolamento dicondominio (Cass. 29 maggio 2025, n. 14428).Da ultimo, l’inesatta esecuzione della delibera istitutiva del servizio diportierato da parte del portiere incaricato o dell’amministratorecondominiale può rilevare in ordine alla responsabilità contrattuale dicostoro, ma non certo nel senso di determinare l’invalidità di quelladeliberazione.3. - Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente lespese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre aspese generali e ad accessori di legge.Numero registro generale 29937/2022Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 13591/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaIl PresidenteLorenzo Orilia