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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20351/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bari con cui è stata confermata la decisione emessa dal Tribunale di Foggia il 27.1.2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 90 di multa per il delitto di concorso in furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede, aggravante ritenuta subvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche ed all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., ritenuta sussistente per l'esiguità del danno derivato dal furto, avente ad oggetto 100 chili di olive del valore di 70 euro.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui lamenta l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede nella fattispecie in esame, relativa alla sottrazione di frutti pendenti da alberi.

Rilevato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, quanto alla configurabilità dell'aggravante nel caso in cui la condizione di esposizione alla pubblica fede derivi o meno dalla volontaria attività dell'uomo o da una condizione originaria, la difesa chiede la rinnessione alle Sezioni Unite della questione controversa.

3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente dà atto del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla questione relativa all'interesse dell'imputato a ricorrere al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, anche quando, con il provvedimento impugnato, gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante (per la tesi della sussistenza dell'interesse, cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 13274 del 5/3/2021, G., Rv. 280866; nonché Sez. 5, n. 6521 del 30/10/2018, dep. 2019, Alioto, Rv. 275618 e Sez. 1, n. 35429 del 24/6/2014, Mileti, Rv. 261453; per la tesi dell'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: cfr. Sez. 1, n. 43269 del 25/9/2019, Rv. 277144; Sez. 4, n. 20328 del 11/1/2017, B., Rv. 269942).

Tuttavia, nel caso di specie, la rilevanza della divergenza interpretativa sul primo tema di ammissibilità del ricorso sbiadisce al cospetto della considerazione secondo cui, qualora anche volesse seguirsi la tesi preferibile, che opta per la sussistenza dell'interesse a ricorrere avverso la ritenuta configurabilità in concreto di un'aggravante, pur in presenza di una valutazione di subvalenza di questa rispetto alle attenuanti in bilanciamento, il ricorso si rivela comunque manifestamente infondato, e dunque inammissibile, quanto alla questione centrale, oggetto del dubbio esegetico sollevato dalla difesa.

2.1. Invero, il denunciato contrasto interpretativo, che imporrebbe, secondo il ricorrente, la rimessione della questione controversa alle Sezioni Unite, in realtà ha da tempo perso vigore, in favore di una delle due differenti opzioni.

Precisamente, è stato oramai chiarito che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 25042 del 6/4/2021, Lopreti, Rv. 281435; Sez. 5, n. 1056 del 06/10/2021, dep. 2022; Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Agatino, Rv. 278798 -02; Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Chiaravallotti, Rv. 275276; Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014, dep. 2015, Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 4, n. 26678 del 26/05/2009, Petino, Rv. 244801; Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570).

Si è così abbandonata la prospettiva ermeneutica più risalente, che riteneva configurabile l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede soltanto quando l'esposizione dipendeva da un comportamento volontario del titolare del bene (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 18282 del 14/4/2014, Curiazio, Rv. 259885).

E l'orientamento qui condiviso ben rappresenta le ragioni sulla base delle quali si è giunti (:)5.? a ritenere detta opzione maggiormente rispondente alla ratio legis ed al tenore letterale della disposizione che prevede l'aggravante in esame.

Sotto il primo aspetto, si è valorizzata la «necessità di garantire una più idonea tutela ad un bene che non può essere adeguatamente protetto», potendo tale necessità «derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo» (cfr. le citate sentenze n. 39222 del 30/06/2015, Meloni; n. 3550 del 2015, Caligiuri; n. 16894 del 2004, Tassone).

Quanto alla maggior corrispondenza dell'opzione preferita dal Collegio al dato letterale, si è puntualizzata la doppia valenza semantica della parola "esposte", contenuta nella disposizione dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - utilizzata nel senso di definire sia uno stato della res oggetto di furto, che un'azione relativa ad essa - nonché la circostanza sistematica dell'essere l'esposizione alla pubblica fede ricollegata a fonti quali la necessità o la consuetudine o la destinazione, le quali non implicano di per sé l'opera ma possono anche essere ricondotte ad una condizione della cosa "originaria" o "acquisita" diversamente.

Pertanto, non vi è dubbio che, nella fattispecie in esame, in cui è stato accertato che il furto delle olive da parte del ricorrente è avvenuto in un fondo non recintato, liberamente accessibile dalla strada pubblica, sussista l'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.3.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] do abeone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bari con cui è stata confermata la decisione emessa dal Tribunale di Foggia il 27.1.2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 90 di multa per il delitto di concorso in furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede, aggravante ritenuta subvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche ed all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., ritenuta sussistente per l'esiguità del danno derivato dal furto, avente ad oggetto 100 chili di olive del valore di 70 euro. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui lamenta l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede nella fattispecie in esame, relativa alla sottrazione di frutti pendenti da alberi. Rilevato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, quanto alla configurabilità dell'aggravante nel caso in cui la condizione di esposizione alla pubblica fede derivi o meno dalla volontaria attività dell'uomo o da una condizione originaria, la difesa chiede la rinnessione alle Sezioni Unite della questione controversa. 3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente dà atto del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla questione relativa all'interesse dell'imputato a ricorrere al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, anche quando, con il provvedimento impugnato, gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante (per la tesi della sussistenza dell'interesse, cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 13274 del 5/3/2021, G., Rv. 280866; nonché Sez. 5, n. 6521 del 30/10/2018, dep. 2019, Alioto, Rv. 275618 e Sez. 1, n. 35429 del 24/6/2014, Mileti, Rv. 261453; per la tesi dell'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: cfr. Sez. 1, n. 43269 del 25/9/2019, Rv. 277144; Sez. 4, n. 20328 del 11/1/2017, B., Rv. 269942). Tuttavia, nel caso di specie, la rilevanza della divergenza interpretativa sul primo tema di ammissibilità del ricorso sbiadisce al cospetto della considerazione secondo cui, qualora anche volesse seguirsi la tesi preferibile, che opta per la sussistenza dell'interesse a ricorrere avverso la ritenuta configurabilità in concreto di un'aggravante, pur in presenza di una valutazione di subvalenza di questa rispetto alle attenuanti in bilanciamento, il ricorso si rivela comunque manifestamente infondato, e dunque inammissibile, quanto alla questione centrale, oggetto del dubbio esegetico sollevato dalla difesa. 2.1. Invero, il denunciato contrasto interpretativo, che imporrebbe, secondo il ricorrente, la rimessione della questione controversa alle Sezioni Unite, in realtà ha da tempo perso vigore, in favore di una delle due differenti opzioni. Precisamente, è stato oramai chiarito che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 25042 del 6/4/2021, Lopreti, Rv. 281435; Sez. 5, n. 1056 del 06/10/2021, dep. 2022; Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Agatino, Rv. 278798 -02; Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Chiaravallotti, Rv. 275276; Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014, dep. 2015, Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 4, n. 26678 del 26/05/2009, Petino, Rv. 244801; Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570). Si è così abbandonata la prospettiva ermeneutica più risalente, che riteneva configurabile l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede soltanto quando l'esposizione dipendeva da un comportamento volontario del titolare del bene (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 18282 del 14/4/2014, Curiazio, Rv. 259885). E l'orientamento qui condiviso ben rappresenta le ragioni sulla base delle quali si è giunti (:)5.? a ritenere detta opzione maggiormente rispondente alla ratio legis ed al tenore letterale della disposizione che prevede l'aggravante in esame. Sotto il primo aspetto, si è valorizzata la «necessità di garantire una più idonea tutela ad un bene che non può essere adeguatamente protetto», potendo tale necessità «derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo» (cfr. le citate sentenze n. 39222 del 30/06/2015, Meloni; n. 3550 del 2015, Caligiuri; n. 16894 del 2004, Tassone). Quanto alla maggior corrispondenza dell'opzione preferita dal Collegio al dato letterale, si è puntualizzata la doppia valenza semantica della parola "esposte", contenuta nella disposizione dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - utilizzata nel senso di definire sia uno stato della res oggetto di furto, che un'azione relativa ad essa - nonché la circostanza sistematica dell'essere l'esposizione alla pubblica fede ricollegata a fonti quali la necessità o la consuetudine o la destinazione, le quali non implicano di per sé l'opera ma possono anche essere ricondotte ad una condizione della cosa "originaria" o "acquisita" diversamente. Pertanto, non vi è dubbio che, nella fattispecie in esame, in cui è stato accertato che il furto delle olive da parte del ricorrente è avvenuto in un fondo non recintato, liberamente accessibile dalla strada pubblica, sussista l'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] do abeone
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