Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34366/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AP) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONA.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ed, in particolare, dichiararsi l'intervenuta estinzione I reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Marco de Angelis ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato l'imputato colpevole di truffa aggravata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione dell'art. 157 cod. pen. (perché la recidiva non sarebbe stata valutata), nonché violazione degli articoli 640 e 641 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla conclusiva affermazione di responsabilità (per carenza di raggiri ed artifici) ed alla qualificazione giuridica del fatto accertato (che integrerebbe gli estremi dell'art. 641 cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi tIni in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di appello ha integralmente confermato quelila di primo grado.

In quest'ultima, il Tribunale, nell'ultima pagina, ha determinato la pena globalmente, ma espressamente dichiarando di non avere escluso la contestata e ritenuta recidiva.

Non a caso, uno dei motivi di gravame (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) ne chiedeva l'esclusione.

2. Il secondo ed il terzo motivo reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

2.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valoriz2:ati dalla Corte di appello. 2.1.1 In particolare, la Corte di appello ha incensurabilrrente valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, ed in particolare della configurazione dei raggiri ed artifizi, nonché della contestata qualificazione

2. giuridica del fatto accertato, gli elementi indicati a pagg. 4 e seguenti della sentenza impugnata, ed in particolare il fatto che l'imputato avesse simulato circostanze non vere («manifestazione della effettiva volontà di porre in vendita il tablet offerto, assicurazione dell'invio in maniera "tracciabile'', appena effettuato il pagamento - mentre poi non veniva inviato il tablet, l'annuncio veniva rimosso sul sito usato per la vendita e l'imputato si rendeva irreperibile»).

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AP) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ed, in particolare, dichiararsi l'intervenuta estinzione I reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Marco de Angelis ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato l'imputato colpevole di truffa aggravata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione dell'art. 157 cod. pen. (perché la recidiva non sarebbe stata valutata), nonché violazione degli articoli 640 e 641 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla conclusiva affermazione di responsabilità (per carenza di raggiri ed artifici) ed alla qualificazione giuridica del fatto accertato (che integrerebbe gli estremi dell'art. 641 cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi tIni in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza di appello ha integralmente confermato quelila di primo grado. In quest'ultima, il Tribunale, nell'ultima pagina, ha determinato la pena globalmente, ma espressamente dichiarando di non avere escluso la contestata e ritenuta recidiva. Non a caso, uno dei motivi di gravame (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) ne chiedeva l'esclusione. 2. Il secondo ed il terzo motivo reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 2.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valoriz2:ati dalla Corte di appello. 2.1.1 In particolare, la Corte di appello ha incensurabilrrente valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, ed in particolare della configurazione dei raggiri ed artifizi, nonché della contestata qualificazione 2. giuridica del fatto accertato, gli elementi indicati a pagg. 4 e seguenti della sentenza impugnata, ed in particolare il fatto che l'imputato avesse simulato circostanze non vere («manifestazione della effettiva volontà di porre in vendita il tablet offerto, assicurazione dell'invio in maniera "tracciabile'', appena effettuato il pagamento - mentre poi non veniva inviato il tablet, l'annuncio veniva rimosso sul sito usato per la vendita e l'imputato si rendeva irreperibile»). 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza c
Sentenza Cassazione n. 34366/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris