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Cassazione n. 04208/2023

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convenzionale ORDINANZA sul ricorso 18271-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 13 del 2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 12 gennaio 2021 e pubblicata il 25 gennaio 2021 (R.G.N. 475/2018).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA], operaia agricola a tempo determinato, ha chiesto al Tribunale di Palmi di rideterminare l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2014, sulla base del salario medio convenzionale o, in subordine, del salario minimo previsto dal contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013, integrato con la voce del "terzo elemento".

Tale voce rappresenta il corrispettivo, riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato nella percentuale del 30,44% del salario definito dal contratto provinciale, di istituti previsti per gli operai agricoli a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità) 2.- Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso della lavoratrice, che ha proposto gravame, rigettato dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata il 25 gennaio 2021 con il numero 13/2021. 2.1.- Quanto alla pretesa di ottenere l'applicazione del salario medio convenzionale, la Corte territoriale ha evidenziato che l'art. 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, ha ragguagliato la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi unificati, dovuti per tutte le categorie dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato, al salario contrattuale (art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389).

A tale criterio soggiace anche la determinazione delle prestazioni temporanee.L'art. 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, invocato dalla parte appellante, rinvia all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per individuare i soggetti cui continua ad applicarsi il salario medio convenzionale.

Il richiamato art. 8 della legge n. 334 del 1968, tuttavia, disciplina specificamente compartecipanti familiari e piccoli coloni ed evoca la categoria degli operai agricoli a tempo determinato «solo come parametro esterno di riferimento per la regolamentazione dei rapporti delle prime due categorie».

Lo scopo della normativa d'interpretazione autentica, racchiusa nella legge n. 296 del 2006, non è quello d'incidere sulla disciplina degli operai agricoli a tempo determinato, ma di chiarire che solo per gli "agricoli autonomi", originariamente assimilati agli operai agricoli a tempo determinato, vige ancora il salario medio convenzionale, in difetto di contrattazione collettiva applicabile al caso di specie.

Fin dall'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è stato superato, per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale.

La parte appellante ravvisa una disparità di trattamento sulla base dei seguenti rilievi: gli operai agricoli a tempo determinato sarebbero in generale assoggettati al criterio del salario contrattuale, laddove potrebbero beneficiare del criterio del salario medio convenzionale gli operai agricoli a tempo determinato, che svolgano anche attività di coltivatore diretto e integrino le giornate d'iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino a concorrenza delle 51 giornate annue.

Ad avviso dei giudici d'appello, sarebbe errata la premessa argomentativa che estende agli operai agricoli a tempo determinato il criterio del salario medio convenzionale: nell'intera categoria, viene in rilievo il criterio del salario contrattuale. 2.2.- Quanto alla domanda subordinata di maggiorare il salario contrattuale del 30,44% a titolo di "terzo elemento", non può essere accolta, in quanto la paga giornaliera già comprende il terzo elemento, «senza alcuna necessità di esplicita previsione».

A tale conclusione la Corte d'appello giunge sulla scorta di una interpretazione sistematica delle clausole negoziali (art. 1363 cod. civ.) e individua quale ulteriore argomento di supporto la quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale e dei contributi extra legem nella percentuale dell'1,50% della retribuzione effettivamente corrisposta: la quantificazione contenuta nel contratto si giustificherebbe solo considerando la retribuzione come già comprensiva del "terzo elemento".

Né si potrebbero trarre argomenti di segno contrario dalla rilevazione del salario medio convenzionale, rilevazione che è il frutto di un'operazione complessa e non si risolve in «un'operazione automatica di riversamento della contrattazione collettiva»: il comportamento delle parti contraenti non potrebbe vincolare l'INPS, estraneo agli accordi, e comunque non potrebbe sovvertire l'univoco tenore letterale degli stessi.

Va respinta anche la domanda consequenziale di accredito della contribuzione figurativa. 2.3.- Notevoli sono le «asperità interpretative», che contraddistinguono i temi dibattuti, e giustificano la compensazione delle spese del grado.

La parte appellante ha prodotto dichiarazione utile ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato. 3.- [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 6 luglio 2021 e affidato a cinque motivi. 4.- L'INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria in vista dell'adunanza in camera di consiglio.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione: dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233; dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, in relazione all'art. 8 della legge n. 334 del 1968 e all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989; dell'art. 2, commi 5 e 153, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

L'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006, nel disporre la perdurante applicazione del salario medio convenzionale, richiama tutti i soggetti menzionati dall'art. 8 della legge n. 334 del 1968 e dunque non include soltanto i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, ma anche gli operai agricoli a tempo determinato.

L'art. 8 della legge n. 334 del 1968, a favore dell'operaio agricolo a tempo determinato che abbia prestato lavoro per meno di cinquantuno giornate e abbia svolto anche attività di lavoro autonomo, accorderebbe la facoltà d'integrare le giornate d'iscrizione agli elenchi dei giornalieri di campagna fino a raggiungere le cinquantuno giornate, beneficiando così di un'indennità di disoccupazione parametrata al salario medio convenzionale.

Ne discenderebbe un'arbitraria disparità di trattamento a danno degli altri operai agricoli a tempo determinato, in via generale assoggettati al criterio del salario contrattuale.

Anche la legge n. 191 del 2009, all'art. 1, commi 5 e 153, confermerebbe l'applicazione del salario medio convenzionale al calcolo delle prestazioni temporanee spettanti agli operai agricoli a tempo determinato. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente censura violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti per la provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013, in relazione alla tabella allegata allo stesso contratto.

In spregio alle indicazioni testuali contenute nella tabella allegata al contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013, la sentenza impugnata avrebbe reputato la paga base comprensiva del "terzo elemento".

Quando hanno scelto d'inglobare nell'ammontare del salario il "terzo elemento", le parti del contratto lo hanno espressamente pattuito.

La paga base, maggiorata del terzo elemento, verrebbe in rilievo ai fini della determinazione del salario agricolo medio, parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta.

Per la liquidazione delle prestazioni temporanee, invece, si terrebbe conto della sola paga base: ne deriverebbe una discrasia irragionevole.

Anche il comportamento delle parti contraenti (rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro) confermerebbe l'interpretazione proposta, condivisa dalla stessa Commissione centrale che provvede alla rilevazione dei salari medi provinciali, con l'apporto del Direttore generale dell'INPS. 1.3.- Con la terza doglianza, la parte ricorrente allega violazione o falsa applicazione dell'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

La Corte territoriale avrebbe errato nel negare il diritto all'accredito della contribuzione figurativa parametrata al salario medio convenzionale o, in via gradata, al salario contrattuale provinciale maggiorato del "terzo elemento". 1.4.- Con la quarta censura, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e osserva che l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre alla condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite. 1.5.- Con il quinto mezzo, infine, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e rileva che «la presenza in secondo grado della dichiarazione di mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge...» avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2.- La ricorrente chiede, in via principale, di determinare l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 sulla base del salario medio convenzionale.

L'assunto della ricorrente è che, per gli operai agricoli a tempo determinato, permanga la necessità di tener conto delle retribuzioni medie determinate annualmente per provincia con decreto ministeriale, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti di lavoro stipulati per tali categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate (art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968).

A sostegno del primo motivo di ricorso, la lavoratrice evidenzia che, in virtù dell'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006, anche per gli operai agricoli a tempo determinato si applica il criterio del salario medio convenzionale. 3.- Il motivo non è fondato. 4.- All'esito di una puntuale ricognizione del quadro normativo, la sentenza impugnata è giunta a conclusioni che collimano con gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte ha ribadito a più riprese che, in tema d'indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non si può fare riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968 (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400). 5.- Il criterio del salario medio convenzionale è stato superato dapprima in forza dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, che ha prefigurato una graduale transizione da un salario "virtuale", determinato in forza di decreti ministeriali, al salario contrattuale, che si atteggia come "salario reale".

In virtù dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, il salario contrattuale avrebbe sostituito il salario medio convenzionale, una volta che l'importo di tale salario, così come rilevato nel 1995 per le singole qualifiche degli operai agricoli, fosse stato superato da «quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative». 6.- Il superamento del criterio del salario medio convenzionale è stato quindi imposto in via definitiva dall'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006.

Il legislatore ha introdotto, per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi, senza più condizionare l'entrata in vigore del nuovo criterio al superamento del salario medio convenzionale da parte del salario contrattuale.

L'art. 01 del d.l. n. 2 del 2006 ha previsto che, per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, a decorrere dal 10 gennaio 2006, si abbia riguardo alla retribuzione di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, che così dispone: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

Il criterio della retribuzione contrattuale opera sia per la determinazione della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato (comma 4), sia per le prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato (comma 5).

La disposizione in esame ha un tenore letterale inequivocabile, dal quale l'interprete non può prescindere (art. 12 preleggi). 7.- Con la definitiva introduzione del salario contrattuale, è coerente anche l'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, che così dispone: «Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 10 gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento».

Anche tale previsione conferma che parametro essenziale è la retribuzione contrattuale di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989. 8.- Come questa Corte ha ribadito anche di recente (fra le molte, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35544), a diverse conclusioni non si può giungere in virtù dell'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006, sol perché tale disposizione richiama l'art. 8 della legge n. 334 del 1968.

Invero, si tratta di una norma d'interpretazione autentica del d.l. n. 2 del 2006, che si salda alla norma interpretata (Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1995, punto 6 del Considerato in diritto), per configurarsi come un contenuto precettivo unitario.

L'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006 ha fatto salve le previsioni di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, «per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri».

Come traspare dal dettato letterale, la norma d'interpretazione autentica interviene a identificare i soggetti, cui continua ad applicarsi il salario medio convenzionale, in mancanza di un salario contrattuale da assumere a parametro: tale platea include compartecipanti familiari e piccoli coloni e gl'iscritti alla speciale gestione dell'INPS di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

A tale riguardo, è significativo che la normativa d'interpretazione autentica mantenga inalterata la previsione dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, che sancisce inequivocabilmente l'applicazione del criterio del salario contrattuale per la categoria degli operai agricoli a tempo determinato.

Né tale diversità di trattamento potrebbe essere censurata al metro dell'art. 3 Cost., alla stregua dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e della discrezionalità che compete al legislatore nel tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35524).

A favore della prospettazione della parte ricorrente non milita il fatto che la legge d'interpretazione autentica richiami l'art. 8 della legge n. 334 del 1968, in quanto tale disciplina concerne pur sempre i soli compartecipanti familiari e i piccoli coloni e menziona i giornalieri di campagna, al solo fine d'individuare un termine di riferimento della normativa applicabile ai lavoratori autonomi.

Nel medesimo contesto, il legislatore, con l'art. 1, comma 786, della legge n. 296 del 2006, ha espunto il riferimento «e assimilati», che si accompagnava alla dizione "operai agricoli", ma non ha modificato in alcun modo le previsioni riguardanti gli operai agricoli a tempo determinato.

Tale innovazione s'inquadra nella coeva scelta di differenziare il trattamento di compartecipanti e piccoli coloni, originariamente accomunati ("assimilati", giustappunto) ai braccianti agricoli a giornata, e disvela l'autentica finalità dell'intervento normativo, volto a conservare il salario medio convenzionale per categorie estranee all'area della contrattazione collettiva.

È la stessa parte ricorrente a osservare che, per i lavoratori agricoli non dipendenti, non si riscontra alcuna contrattazione collettiva applicabile (pagina 10 del ricorso): in quest'assenza risiede la necessità di adoperare un diverso parametro.

Ove l'intento del legislatore fosse stato quello di ripristinare, anche per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale, le disposizioni dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006 non sarebbero state interpretate, ma sarebbero state abrogate in toto, in quanto, intese nel senso delineato dalla parte ricorrente, cesserebbero di avere una propria ragion d'essere. 9.- Il quadro non muta in conseguenza della normativa d'interpretazione autentica dettata dall'art. 2, commi 5 e 153, della legge n. 191 del 2009, con valenza retrospettiva, al fine di dirimere le molteplici controversie pendenti, che ancora gravitano nell'orbita del criterio del salario medio convenzionale, richiamato dalle risalenti disposizioni oggetto dell'intervento interpretativo.

Nessun argomento si può trarre a favore di una reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale, retaggio del sistema previgente, ai fini della determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola.

L'applicazione del salario contrattuale non solo è stabilita a chiare lettere dall'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, che sul punto non è stato modificato dalla normativa d'interpretazione autentica della legge n. 296 del 2006, ma rinviene un'ulteriore conferma, in epoca più recente, nell'art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011: «L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva».

Da tale disposizione si può arguire che è ancora vigente l'art. 01, comma 5, del d.l. n. 2 del 2006, inequivocabile nel sancire il ruolo cruciale del salario contrattuale.

È pur sempre il salario contrattuale il parametro che presiede al calcolo delle prestazioni temporanee, pur con le precisazioni introdotte in sede d'interpretazione autentica con riguardo alle voci individuate in sede di contrattazione collettiva.

Né elementi in senso contrario si possono trarre dalla sentenza n. 257 del 2011 della Corte costituzionale, relativa al calcolo delle prestazioni pensionistiche, diverse dall'indennità di disoccupazione che nell'odierno giudizio viene in rilievo.

Ai giornalieri di campagna si applica dunque, ratione temporis, il medesimo criterio del salario contrattuale, senza distinzioni che possano dare àdito a dubbi di legittimità costituzionale. 10.- Il rigetto della prima doglianza impone di scrutinare la questione che la parte ricorrente prospetta in via gradata con il secondo motivo, sul presupposto che, anche a voler tenere conto del salario contrattuale, la paga base debba essere incrementata del "terzo elemento". 11.- Il ricorso è infondato, anche nelle censure che svolge in via subordinata. 12.- L'interpretazione dell'art. 14 del contratto per gli operai agricoli e florovivaisti per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013 è stata in più occasioni scandagliata da questa Corte (cfr., sul punto, già la richiamata sentenza n. 40400 del 2021), in controversie affini a quella odierna.

Anche nella fattispecie oggi scrutinata, tali enunciazioni di principio devono essere ribadite, in difetto di argomenti che inducano a rimeditarle. 13.- Anche nel presente giudizio, si deve rilevare che «La Corte di merito non ha negato che il "terzo elemento" "debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale" (sentenza n. 40400 del 2021, cit.).

All'esito di un'interpretazione sistematica del testo contrattuale, la Corte reggina è approdata alla conclusione che la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo determinato in forza dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013 sia già comprensiva del "terzo elemento", calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato.

La decisione impugnata, nell'attribuire rilievo preminente all'art. 1363 cod. civ., e nel fare buon governo di tale criterio, è conforme a diritto, in quanto il menzionato canone ermeneutico riveste importanza primaria nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune.

In tal senso militano "la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni, industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale" (sentenza n. 40400 del 2021, cit.)» (fra le molte, Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31500, punto 2.2.).

La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo grado, si cimenta con la disamina del contratto collettivo provinciale e della particolarità del "terzo elemento", alla luce delle indicazioni racchiuse nelle tabelle, del raffronto con il contratto collettivo nazionale e con la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo indeterminato, ineludibile termine di paragone.

L'interpretazione, che i giudici d'appello privilegiano, poggia anche su alcuni dati logici, ribaditi dall'INPS nel controricorso: la tesi della parte ricorrente implicherebbe un cospicuo aumento della retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato, con una conseguente sperequazione rispetto al trattamento riservato agli operai agricoli a tempo indeterminato.

Un ulteriore elemento di supporto si rinviene nella precisa quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale e dei contributi extra legem, che si giustifica soltanto assumendo come premessa una retribuzione già comprensiva del "terzo elemento".

A fronte di tali dati testuali e logici, univoci e convergenti, appaiono privi di concludenza e ambivalenti i dati di segno antitetico che la ricorrente tende a desumere dal comportamento tenuto dalle parti nella complessa e diversa fase di rilevazione dei salari medi convenzionali, che non si esaurisce in una «operazione automatica di riversamento della contrattazione collettiva».

Il contratto, peraltro, è scevro da incertezze, che richiedano, per essere dissipate, il ricorso a elementi extratestuali.

Contro quest'esaustiva ricostruzione del senso delle clausole negoziali, «s'infrange il motivo di ricorso, che si limita a riproporre gli argomenti già disattesi dai giudici di primo e di secondo grado e a contrapporre all'interpretazione privilegiata dalla Corte di merito una diversa, più appagante, lettura delle previsioni negoziali» (ordinanze n. 31505, n. 31504, n. 31503, n. 31502 e n. 31501 del 2022).

Come si è affermato da ultimo in una controversia sovrapponibile a quella odierna, è irrilevante la «plausibilità della diversa interpretazione del contratto provinciale propugnata nel ricorso per cassazione, essendosi da tempo chiarito che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata» (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35546 e n. 35542). 14.- Il rigetto del primo e del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo, che tende a rivendicare l'accredito della contribuzione figurativa, sul presupposto della fondatezza delle altre censure.

Entrambe le doglianze simul stabunt simul cadent. 15.- Anche il quarto motivo, per le medesime ragioni, dev'essere dichiarato assorbito, poiché muove dalla premessa che la sentenza impugnata sia viziata in iure e che, alla stregua della soccombenza dell'INPS, vagheggiata dalla parte ricorrente, si debbano liquidare le spese dei due gradi di giudizio in applicazione rigorosa della regola victus victori (art. 91 cod. proc. civ.). 16.- Inammissibile, infine, è l'ultima censura. 16.1.- La parte ricorrente assume che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., presentata in appello, avrebbe dovuto indurre i giudici d'appello a compensare le spese di entrambi i gradi del procedimento. .,. 16.2.- La sentenza impugnata, nelle conclusioni, ha dato atto della presentazione della dichiarazione utile ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato e ha compensato le spese del grado, in ragione della particolare complessità delle questioni dibattute.

Quanto alla sentenza di primo grado, confermata in fase di gravame, emerge dalla pronuncia d'appello (pagina 3) che il Tribunale adìto «ha dichiarato irripetibili le spese di lite». 16.3.- Le censure sono avulse dal decisum e sono, pertanto, inammissibili.

Nel lamentare la mancata compensazione delle spese di entrambi i gradi, la parte ricorrente non tiene conto del fatto che le spese di lite siano state compensate in appello e che i giudici d'appello abbiano confermato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato irripetibili le spese. 17.- Il ricorso, nel suo complesso, dev'essere rigettato.

Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in presenza di dichiarazione sottoscritta dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e allegata al ricorso per cassazione. 18.- A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
convenzionale ORDINANZA sul ricorso 18271-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 13 del 2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 12 gennaio 2021 e pubblicata il 25 gennaio 2021 (R.G.N. 475/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA], operaia agricola a tempo determinato, ha chiesto al Tribunale di Palmi di rideterminare l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2014, sulla base del salario medio convenzionale o, in subordine, del salario minimo previsto dal contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013, integrato con la voce del "terzo elemento". Tale voce rappresenta il corrispettivo, riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato nella percentuale del 30,44% del salario definito dal contratto provinciale, di istituti previsti per gli operai agricoli a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità) 2.- Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso della lavoratrice, che ha proposto gravame, rigettato dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata il 25 gennaio 2021 con il numero 13/2021. 2.1.- Quanto alla pretesa di ottenere l'applicazione del salario medio convenzionale, la Corte territoriale ha evidenziato che l'art. 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, ha ragguagliato la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi unificati, dovuti per tutte le categorie dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato, al salario contrattuale (art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389). A tale criterio soggiace anche la determinazione delle prestazioni temporanee.L'art. 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, invocato dalla parte appellante, rinvia all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per individuare i soggetti cui continua ad applicarsi il salario medio convenzionale. Il richiamato art. 8 della legge n. 334 del 1968, tuttavia, disciplina specificamente compartecipanti familiari e piccoli coloni ed evoca la categoria degli operai agricoli a tempo determinato «solo come parametro esterno di riferimento per la regolamentazione dei rapporti delle prime due categorie». Lo scopo della normativa d'interpretazione autentica, racchiusa nella legge n. 296 del 2006, non è quello d'incidere sulla disciplina degli operai agricoli a tempo determinato, ma di chiarire che solo per gli "agricoli autonomi", originariamente assimilati agli operai agricoli a tempo determinato, vige ancora il salario medio convenzionale, in difetto di contrattazione collettiva applicabile al caso di specie. Fin dall'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è stato superato, per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale. La parte appellante ravvisa una disparità di trattamento sulla base dei seguenti rilievi: gli operai agricoli a tempo determinato sarebbero in generale assoggettati al criterio del salario contrattuale, laddove potrebbero beneficiare del criterio del salario medio convenzionale gli operai agricoli a tempo determinato, che svolgano anche attività di coltivatore diretto e integrino le giornate d'iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino a concorrenza delle 51 giornate annue. Ad avviso dei giudici d'appello, sarebbe errata la premessa argomentativa che estende agli operai agricoli a tempo determinato il criterio del salario medio convenzionale: nell'intera categoria, viene in rilievo il criterio del salario contrattuale. 2.2.- Quanto alla domanda subordinata di maggiorare il salario contrattuale del 30,44% a titolo di "terzo elemento", non può essere accolta, in quanto la paga giornaliera già comprende il terzo elemento, «senza alcuna necessità di esplicita previsione». A tale conclusione la Corte d'appello giunge sulla scorta di una interpretazione sistematica delle clausole negoziali (art. 1363 cod. civ.) e individua quale ulteriore argomento di supporto la quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale e dei contributi extra legem nella percentuale dell'1,50% della retribuzione effettivamente corrisposta: la quantificazione contenuta nel contratto si giustificherebbe solo considerando la retribuzione come già comprensiva del "terzo elemento". Né si potrebbero trarre argomenti di segno contrario dalla rilevazione del salario medio convenzionale, rilevazione che è il frutto di un'operazione complessa e non si risolve in «un'operazione automatica di riversamento della contrattazione collettiva»: il comportamento delle parti contraenti non potrebbe vincolare l'INPS, estraneo agli accordi, e comunque non potrebbe sovvertire l'univoco tenore letterale degli stessi. Va respinta anche la domanda consequenziale di accredito della contribuzione figurativa. 2.3.- Notevoli sono le «asperità interpretative», che contraddistinguono i temi dibattuti, e giustificano la compensazione delle spese del grado. La parte appellante ha prodotto dichiarazione utile ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato. 3.- [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 6 luglio 2021 e affidato a cinque motivi. 4.- L'INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria in vista dell'adunanza in camera di consiglio.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione: dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233; dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, in relazione all'art. 8 della legge n. 334 del 1968 e all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989; dell'art. 2, commi 5 e 153, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006, nel disporre la perdurante applicazione del salario medio convenzionale, richiama tutti i soggetti menzionati dall'art. 8 della legge n. 334 del 1968 e dunque non include soltanto i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, ma anche gli operai agricoli a tempo determinato. L'art. 8 della legge n. 334 del 1968, a favore dell'operaio agricolo a tempo determinato che abbia prestato lavoro per meno di cinquantuno giornate e abbia svolto anche attività di lavoro autonomo, accorderebbe la facoltà d'integrare le giornate d'iscrizione agli elenchi dei giornalieri di campagna fino a raggiungere le cinquantuno giornate, beneficiando così di un'indennità di disoccupazione parametrata al salario medio convenzionale. Ne discenderebbe un'arbitraria disparità di trattamento a danno degli altri operai agricoli a tempo determinato, in via generale assoggettati al criterio del salario contrattuale. Anche la legge n. 191 del 2009, all'art. 1, commi 5 e 153, confermerebbe l'applicazione del salario medio convenzionale al calcolo delle prestazioni temporanee spettanti agli operai agricoli a tempo determinato. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente censura violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti per la provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013, in relazione alla tabella allegata allo stesso contratto. In spregio alle indicazioni testuali contenute nella tabella allegata al contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013, la sentenza impugnata avrebbe reputato la paga base comprensiva del "terzo elemento". Quando hanno scelto d'inglobare nell'ammontare del salario il "terzo elemento", le parti del contratto lo hanno espressamente pattuito. La paga base, maggiorata del terzo elemento, verrebbe in rilievo ai fini della determinazione del salario agricolo medio, parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta. Per la liquidazione delle prestazioni temporanee, invece, si terrebbe conto della sola paga base: ne deriverebbe una discrasia irragionevole. Anche il comportamento delle parti contraenti (rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro) confermerebbe l'interpretazione proposta, condivisa dalla stessa Commissione centrale che provvede alla rilevazione dei salari medi provinciali, con l'apporto del Direttore generale dell'INPS. 1.3.- Con la terza doglianza, la parte ricorrente allega violazione o falsa applicazione dell'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. La Corte territoriale avrebbe errato nel negare il diritto all'accredito della contribuzione figurativa parametrata al salario medio convenzionale o, in via gradata, al salario contrattuale provinciale maggiorato del "terzo elemento". 1.4.- Con la quarta censura, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e osserva che l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre alla condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite. 1.5.- Con il quinto mezzo, infine, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e rileva che «la presenza in secondo grado della dichiarazione di mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge...» avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2.- La ricorrente chiede, in via principale, di determinare l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 sulla base del salario medio convenzionale. L'assunto della ricorrente è che, per gli operai agricoli a tempo determinato, permanga la necessità di tener conto delle retribuzioni medie determinate annualmente per provincia con decreto ministeriale, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti di lavoro stipulati per tali categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate (art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968). A sostegno del primo motivo di ricorso, la lavoratrice evidenzia che, in virtù dell'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006, anche per gli operai agricoli a tempo determinato si applica il criterio del salario medio convenzionale. 3.- Il motivo non è fondato. 4.- All'esito di una puntuale ricognizione del quadro normativo, la sentenza impugnata è giunta a conclusioni che collimano con gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha ribadito a più riprese che, in tema d'indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non si può fare riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968 (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400). 5.- Il criterio del salario medio convenzionale è stato superato dapprima in forza dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, che ha prefigurato una graduale transizione da un salario "virtuale", determinato in forza di decreti ministeriali, al salario contrattuale, che si atteggia come "salario reale". In virtù dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, il salario contrattuale avrebbe sostituito il salario medio convenzionale, una volta che l'importo di tale salario, così come rilevato nel 1995 per le singole qualifiche degli operai agricoli, fosse stato superato da «quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative». 6.- Il superamento del criterio del salario medio convenzionale è stato quindi imposto in via definitiva dall'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006. Il legislatore ha introdotto, per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi, senza più condizionare l'entrata in vigore del nuovo criterio al superamento del salario medio convenzionale da parte del salario contrattuale. L'art. 01 del d.l. n. 2 del 2006 ha previsto che, per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, a decorrere dal 10 gennaio 2006, si abbia riguardo alla retribuzione di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, che così dispone: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». Il criterio della retribuzione contrattuale opera sia per la determinazione della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato (comma 4), sia per le prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato (comma 5). La disposizione in esame ha un tenore letterale inequivocabile, dal quale l'interprete non può prescindere (art. 12 preleggi). 7.- Con la definitiva introduzione del salario contrattuale, è coerente anche l'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, che così dispone: «Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 10 gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento». Anche tale previsione conferma che parametro essenziale è la retribuzione contrattuale di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989. 8.- Come questa Corte ha ribadito anche di recente (fra le molte, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35544), a diverse conclusioni non si può giungere in virtù dell'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006, sol perché tale disposizione richiama l'art. 8 della legge n. 334 del 1968. Invero, si tratta di una norma d'interpretazione autentica del d.l. n. 2 del 2006, che si salda alla norma interpretata (Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1995, punto 6 del Considerato in diritto), per configurarsi come un contenuto precettivo unitario. L'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006 ha fatto salve le previsioni di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, «per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri». Come traspare dal dettato letterale, la norma d'interpretazione autentica interviene a identificare i soggetti, cui continua ad applicarsi il salario medio convenzionale, in mancanza di un salario contrattuale da assumere a parametro: tale platea include compartecipanti familiari e piccoli coloni e gl'iscritti alla speciale gestione dell'INPS di coltivatori diretti, mezzadri e coloni. A tale riguardo, è significativo che la normativa d'interpretazione autentica mantenga inalterata la previsione dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, che sancisce inequivocabilmente l'applicazione del criterio del salario contrattuale per la categoria degli operai agricoli a tempo determinato. Né tale diversità di trattamento potrebbe essere censurata al metro dell'art. 3 Cost., alla stregua dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e della discrezionalità che compete al legislatore nel tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35524). A favore della prospettazione della parte ricorrente non milita il fatto che la legge d'interpretazione autentica richiami l'art. 8 della legge n. 334 del 1968, in quanto tale disciplina concerne pur sempre i soli compartecipanti familiari e i piccoli coloni e menziona i giornalieri di campagna, al solo fine d'individuare un termine di riferimento della normativa applicabile ai lavoratori autonomi. Nel medesimo contesto, il legislatore, con l'art. 1, comma 786, della legge n. 296 del 2006, ha espunto il riferimento «e assimilati», che si accompagnava alla dizione "operai agricoli", ma non ha modificato in alcun modo le previsioni riguardanti gli operai agricoli a tempo determinato. Tale innovazione s'inquadra nella coeva scelta di differenziare il trattamento di compartecipanti e piccoli coloni, originariamente accomunati ("assimilati", giustappunto) ai braccianti agricoli a giornata, e disvela l'autentica finalità dell'intervento normativo, volto a conservare il salario medio convenzionale per categorie estranee all'area della contrattazione collettiva. È la stessa parte ricorrente a osservare che, per i lavoratori agricoli non dipendenti, non si riscontra alcuna contrattazione collettiva applicabile (pagina 10 del ricorso): in quest'assenza risiede la necessità di adoperare un diverso parametro. Ove l'intento del legislatore fosse stato quello di ripristinare, anche per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale, le disposizioni dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006 non sarebbero state interpretate, ma sarebbero state abrogate in toto, in quanto, intese nel senso delineato dalla parte ricorrente, cesserebbero di avere una propria ragion d'essere. 9.- Il quadro non muta in conseguenza della normativa d'interpretazione autentica dettata dall'art. 2, commi 5 e 153, della legge n. 191 del 2009, con valenza retrospettiva, al fine di dirimere le molteplici controversie pendenti, che ancora gravitano nell'orbita del criterio del salario medio convenzionale, richiamato dalle risalenti disposizioni oggetto dell'intervento interpretativo. Nessun argomento si può trarre a favore di una reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale, retaggio del sistema previgente, ai fini della determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola. L'applicazione del salario contrattuale non solo è stabilita a chiare lettere dall'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, che sul punto non è stato modificato dalla normativa d'interpretazione autentica della legge n. 296 del 2006, ma rinviene un'ulteriore conferma, in epoca più recente, nell'art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011: «L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva». Da tale disposizione si può arguire che è ancora vigente l'art. 01, comma 5, del d.l. n. 2 del 2006, inequivocabile nel sancire il ruolo cruciale del salario contrattuale. È pur sempre il salario contrattuale il parametro che presiede al calcolo delle prestazioni temporanee, pur con le precisazioni introdotte in sede d'interpretazione autentica con riguardo alle voci individuate in sede di contrattazione collettiva. Né elementi in senso contrario si possono trarre dalla sentenza n. 257 del 2011 della Corte costituzionale, relativa al calcolo delle prestazioni pensionistiche, diverse dall'indennità di disoccupazione che nell'odierno giudizio viene in rilievo. Ai giornalieri di campagna si applica dunque, ratione temporis, il medesimo criterio del salario contrattuale, senza distinzioni che possano dare àdito a dubbi di legittimità costituzionale. 10.- Il rigetto della prima doglianza impone di scrutinare la questione che la parte ricorrente prospetta in via gradata con il secondo motivo, sul presupposto che, anche a voler tenere conto del salario contrattuale, la paga base debba essere incrementata del "terzo elemento". 11.- Il ricorso è infondato, anche nelle censure che svolge in via subordinata. 12.- L'interpretazione dell'art. 14 del contratto per gli operai agricoli e florovivaisti per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013 è stata in più occasioni scandagliata da questa Corte (cfr., sul punto, già la richiamata sentenza n. 40400 del 2021), in controversie affini a quella odierna. Anche nella fattispecie oggi scrutinata, tali enunciazioni di principio devono essere ribadite, in difetto di argomenti che inducano a rimeditarle. 13.- Anche nel presente giudizio, si deve rilevare che «La Corte di merito non ha negato che il "terzo elemento" "debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale" (sentenza n. 40400 del 2021, cit.). All'esito di un'interpretazione sistematica del testo contrattuale, la Corte reggina è approdata alla conclusione che la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo determinato in forza dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013 sia già comprensiva del "terzo elemento", calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato. La decisione impugnata, nell'attribuire rilievo preminente all'art. 1363 cod. civ., e nel fare buon governo di tale criterio, è conforme a diritto, in quanto il menzionato canone ermeneutico riveste importanza primaria nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune. In tal senso militano "la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni, industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale" (sentenza n. 40400 del 2021, cit.)» (fra le molte, Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31500, punto 2.2.). La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo grado, si cimenta con la disamina del contratto collettivo provinciale e della particolarità del "terzo elemento", alla luce delle indicazioni racchiuse nelle tabelle, del raffronto con il contratto collettivo nazionale e con la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo indeterminato, ineludibile termine di paragone. L'interpretazione, che i giudici d'appello privilegiano, poggia anche su alcuni dati logici, ribaditi dall'INPS nel controricorso: la tesi della parte ricorrente implicherebbe un cospicuo aumento della retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato, con una conseguente sperequazione rispetto al trattamento riservato agli operai agricoli a tempo indeterminato. Un ulteriore elemento di supporto si rinviene nella precisa quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale e dei contributi extra legem, che si giustifica soltanto assumendo come premessa una retribuzione già comprensiva del "terzo elemento". A fronte di tali dati testuali e logici, univoci e convergenti, appaiono privi di concludenza e ambivalenti i dati di segno antitetico che la ricorrente tende a desumere dal comportamento tenuto dalle parti nella complessa e diversa fase di rilevazione dei salari medi convenzionali, che non si esaurisce in una «operazione automatica di riversamento della contrattazione collettiva». Il contratto, peraltro, è scevro da incertezze, che richiedano, per essere dissipate, il ricorso a elementi extratestuali. Contro quest'esaustiva ricostruzione del senso delle clausole negoziali, «s'infrange il motivo di ricorso, che si limita a riproporre gli argomenti già disattesi dai giudici di primo e di secondo grado e a contrapporre all'interpretazione privilegiata dalla Corte di merito una diversa, più appagante, lettura delle previsioni negoziali» (ordinanze n. 31505, n. 31504, n. 31503, n. 31502 e n. 31501 del 2022). Come si è affermato da ultimo in una controversia sovrapponibile a quella odierna, è irrilevante la «plausibilità della diversa interpretazione del contratto provinciale propugnata nel ricorso per cassazione, essendosi da tempo chiarito che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata» (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35546 e n. 35542). 14.- Il rigetto del primo e del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo, che tende a rivendicare l'accredito della contribuzione figurativa, sul presupposto della fondatezza delle altre censure. Entrambe le doglianze simul stabunt simul cadent. 15.- Anche il quarto motivo, per le medesime ragioni, dev'essere dichiarato assorbito, poiché muove dalla premessa che la sentenza impugnata sia viziata in iure e che, alla stregua della soccombenza dell'INPS, vagheggiata dalla parte ricorrente, si debbano liquidare le spese dei due gradi di giudizio in applicazione rigorosa della regola victus victori (art. 91 cod. proc. civ.). 16.- Inammissibile, infine, è l'ultima censura. 16.1.- La parte ricorrente assume che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., presentata in appello, avrebbe dovuto indurre i giudici d'appello a compensare le spese di entrambi i gradi del procedimento. .,. 16.2.- La sentenza impugnata, nelle conclusioni, ha dato atto della presentazione della dichiarazione utile ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato e ha compensato le spese del grado, in ragione della particolare complessità delle questioni dibattute. Quanto alla sentenza di primo grado, confermata in fase di gravame, emerge dalla pronuncia d'appello (pagina 3) che il Tribunale adìto «ha dichiarato irripetibili le spese di lite». 16.3.- Le censure sono avulse dal decisum e sono, pertanto, inammissibili. Nel lamentare la mancata compensazione delle spese di entrambi i gradi, la parte ricorrente non tiene conto del fatto che le spese di lite siano state compensate in appello e che i giudici d'appello abbiano confermato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato irripetibili le spese. 17.- Il ricorso, nel suo complesso, dev'essere rigettato. Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in presenza di dichiarazione sottoscritta dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e allegata al ricorso per cassazione. 18.- A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione,