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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07797/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen.; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza della legge penale e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile in questa sede, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; sicchè i suddetti motivi devono considerarsi non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 1 della sentenza secondo grado, a riguardo della concreta attitudine ingannatoria delle merce contraffatta, a prescindere dalle modalità di confezionamento ed a riguardo della scarsa qualità dei prodotti, indicativa della consapevolezza da parte dell'imputato, in assenza di elementi di segno contrario, di importare e porre in vendita oggetti non originali); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi, di carattere perplesso e complessivamente esplorativo, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen.; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza della legge penale e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile in questa sede, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; sicchè i suddetti motivi devono considerarsi non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 1 della sentenza secondo grado, a riguardo della concreta attitudine ingannatoria delle merce contraffatta, a prescindere dalle modalità di confezionamento ed a riguardo della scarsa qualità dei prodotti, indicativa della consapevolezza da parte dell'imputato, in assenza di elementi di segno contrario, di importare e porre in vendita oggetti non originali); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi, di carattere perplesso e complessivamente esplorativo, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 07797/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris