CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 14826/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15262/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Palestrina 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione , domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1894/2019 depositata il26.9. 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].S.E. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito SISE), ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] -Comitato regionale per la Sicilia al pagamento in suo favore della somma di € 566.309,00 per servizi resi, rigettando la pretesa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] -Comitato centrale. 2.La sentenza è stata appellata sia da SISE sia dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio di appello la [OSCURATO:PERSONA] è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il processo è stato dichiarato interrotto e riassunto. Con sentenza del 26.9.2019 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità dei rapporti inter partes, specificamente indicati in motivazione, confermando nel resto la sentenza impugnata, con parziale compensazione delle spese processuali, attribuite per un terzo alla SISE. 3.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., con atto notificato il 29.5.2020, svolgendo tre motivi. Con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto controricorso e ricorso incidentale la SISI, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di quattro motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado. In data 8.4.2024 l'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a, anche quale legittimato processuale per la già [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, ha fatto presente che, ai sensi dell’art. 7 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10.8.2023, n. 112, a decorrere dal 1° luglio 2023, la S.I.SE. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era estinta ed era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, all’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a.; che, ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 7 citato, il trasferimento di cui al comma 1 aveva determinato l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l'ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti; che in data 19.9.2023 era già stata depositata istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere; che dagli uffici della Suprema Corte era stato richiesto un formale atto di rinuncia e relativa accettazione, firmati dalle parti personalmente o dal loro procuratore munito del necessario potere; che la SI.S.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, precedentemente al D.L. 75/2023 che aveva decretato l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l'ESACRI e la SISE, si era costituita con controricorso e ricorso incidentale nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione a ministero del proprio difensore, munito di procura speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; che i procuratori speciali dell'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. e della estinta SI.S.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione erano espressamente dotati del potere di rinunciare, come previsto nelle rispettive procure speciali; che, d’altro canto, pur mancando, oggi, il soggetto giuridico (SI.S.E.) che possa rinunciare al ricorso incidentale (ed accettare la rinuncia della controparte, anche se non necessaria), le vicende estintive delle società non determinano di norma nel giudizio di cassazione l’interruzione del processo. Tanto premesso, l'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. anche quale legittimato processuale per la già [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, e, per quanto occorrer possa, la SI.S.E. -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione hanno formulato apposita formale istanza di rinuncia affinché la Suprema Corte adita dichiari l’estinzione del procedimento. L’istanza è stata sottoscritta, sempreper quanto occorrer possa, ai fini della rinuncia e dell’accettazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore speciale e difensore della estinta SI.S.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, dotato dei necessari poteri come da procura speciale in atti. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale formulata dall’unico soggetto legittimato, ossia l’ESACRI, divenuto titolare delle posizioni soggettive della cessata SISI, e comunque dai due difensori costituiti in giudizio, muniti dei necessari poteri. L’art.391 c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezionale in punto spese. Nella specie non occorre provvedere in ordine a lle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto non solo della rinuncia reciprocamente accettata, ma anche delle peculiari ragioni sopravvenute che hanno determinato la cessazione della materia del contendere per confusione del soggetto creditore e debitore. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Infatti la norma citata, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6- 1, n. 23175 del 12.11.2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio,senza luogo a provvedere in punto spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,