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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 04098/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33230/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 luglio 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 27 maggio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

2. L'imputato presenta cinque motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo deduce la violazione di legge in relazione agli art. 601 e 185 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione del giudizio d'appello.

Sostiene di non aver effettuato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, per cui era nulla la notifica.

Con il secondo denuncia la violazione di legge in relazione alla confisca del denaro e del telefono cellulare, poiché non gli era stata contestata nessuna operazione di cessione.

Con il terzo lamenta il vizio di motivazione, poiché non erano stati indicati con puntualità, chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto fondanti la decisione.

Con il quarto chiede l'annullamento della sentenza per la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stato accertato l'elemento psicologico.

Con il quinto eccepisce la violazione di legge perché non era stata compiuta alcuna valutazione in merito al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo, relativo alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello, non tiene conto del fatto che la stessa è stata eseguita dall'ufficiale giudiziario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] personalmente all'imputato, presso il domicilio trovato chiuso, con il rispetto di tutte le formalità di legge, ivi compresi il deposito di copia nella Casa comunale e l'affissione alla porta dell'avviso relativo all'invio della raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo pongono generici problemi in merito all'accertamento di responsabilità, che è stato tuttavia compiuto dai Giudici di merito, in primo e secondo grado, in modo assolutamente scrupoloso.

E' emerso dall'istruttoria che l'imputato deteneva un rilevante quantitativo di cocaina da cui era possibile ricavare 584 dosi da strada, con rilevante pericolo di diffusione e conseguente significativa lesione dell'interesse protetto.

In tale contesto, la RG 33230/2021 Corte territoriale ha ritenuto benevola l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 da parte dei Tribunale.

Il secondo motivo è del pari inconsistente, perché vi è motivazione sia in primo che in secondo grado sulla confisca del denaro e del cellulare come mezzo e profitto per la commissione del reato.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M crì [OSCURATO:PERSONA] LO E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33230/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 luglio 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 27 maggio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 2. L'imputato presenta cinque motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione agli art. 601 e 185 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione del giudizio d'appello. Sostiene di non aver effettuato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, per cui era nulla la notifica. Con il secondo denuncia la violazione di legge in relazione alla confisca del denaro e del telefono cellulare, poiché non gli era stata contestata nessuna operazione di cessione. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione, poiché non erano stati indicati con puntualità, chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto fondanti la decisione. Con il quarto chiede l'annullamento della sentenza per la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stato accertato l'elemento psicologico. Con il quinto eccepisce la violazione di legge perché non era stata compiuta alcuna valutazione in merito al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo, relativo alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello, non tiene conto del fatto che la stessa è stata eseguita dall'ufficiale giudiziario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] personalmente all'imputato, presso il domicilio trovato chiuso, con il rispetto di tutte le formalità di legge, ivi compresi il deposito di copia nella Casa comunale e l'affissione alla porta dell'avviso relativo all'invio della raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza. Il terzo, il quarto e il quinto motivo pongono generici problemi in merito all'accertamento di responsabilità, che è stato tuttavia compiuto dai Giudici di merito, in primo e secondo grado, in modo assolutamente scrupoloso. E' emerso dall'istruttoria che l'imputato deteneva un rilevante quantitativo di cocaina da cui era possibile ricavare 584 dosi da strada, con rilevante pericolo di diffusione e conseguente significativa lesione dell'interesse protetto. In tale contesto, la RG 33230/2021 Corte territoriale ha ritenuto benevola l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 da parte dei Tribunale. Il secondo motivo è del pari inconsistente, perché vi è motivazione sia in primo che in secondo grado sulla confisca del denaro e del cellulare come mezzo e profitto per la commissione del reato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M crì [OSCURATO:PERSONA] LO E
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