Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2022

ECLI:EU:T:2022:419
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0478_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 luglio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] P. Amaury / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (BALLON D’OR) (causa T‑478/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo BALLON D’OR – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo – Valutazione delle prove – Qualificazione dei servizi»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2; regolamenti del Consiglio n. 40/94, art. 76, § 1, f), e n. 207/2009, art. 51, § 1, a); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22 e regola 40, § 5] (v. punti 21-25, 34-36, 41, 65)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo BALLON D’OR [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)] (v. punti 42, 43, 56-58, 67, 68, 71, 72, 77, 78) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 giugno 2021 (procedimento R 1073/2020-4) è annullata nella parte in cui ha confermato la decisione della divisione di annullamento recante la dichiarazione di decadenza del marchio per quanto riguarda i servizi di «divertimento», «divertimento televisivo» e «organizzazione di concorsi (divertimento)» inclusi nella classe 41 di cui all’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 382 del 20.9.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0478_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 luglio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] P. Amaury / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (BALLON D’OR) (causa T‑478/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo BALLON D’OR – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo – Valutazione delle prove – Qualificazione dei servizi» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2; regolamenti del Consiglio n. 40/94, art. 76, § 1, f), e n. 207/2009, art. 51, § 1, a); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22 e regola 40, § 5] (v. punti 21-25, 34-36, 41, 65) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo BALLON D’OR [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)] (v. punti 42, 43, 56-58, 67, 68, 71, 72, 77, 78) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 giugno 2021 (procedimento R 1073/2020-4) è annullata nella parte in cui ha confermato la decisione della divisione di annullamento recante la dichiarazione di decadenza del marchio per quanto riguarda i servizi di «divertimento», «divertimento televisivo» e «organizzazione di concorsi (divertimento)» inclusi nella classe 41 di cui all’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 382 del 20.9.2021 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris