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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12454/2026

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como Sgobba edall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche ele comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati.-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che le comunicazioni e le notifica-zioni relative a questo procedimento siano a lei effettuate all'indirizzo diposta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 763/2024, depositatail 30/9/2024.1 RG n. 25869/2024 Cons.

Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], imprenditrice agricola, otteneva dalla [OSCURATO:PERSONA] un contributo per l'impianto di un mandorleto.La concessione del beneficio le veniva, tuttavia, revocata per nonavere rispettato l'obbligo di non distogliere dalla prevista destina-zione d'uso gli immobili oggetto d'aiuto, per un periodo non inferiorea dieci anni a partire dalla data dell'accertamento finale di regolareesecuzione.La Regione emetteva, quindi, nei confronti della Carparelli l'in-giunzione ex r.d. n° 639/1910 per euro 123.591,40, a titolo di resti-tuzione del contributo erogatole e l'intimata proponeva opposizione,che veniva rigettata dal Tribunale di Lecce.2.

Il Tribunale, in particolare, osservava che il cambio di destina-zione ad uso uliveto, pacificamente operato in via di fatto dall'oppo-nente sulla parte di terreno originariamente progettata a mandor-leto, non poteva essere qualificato come regolare variante al pro-getto originale finanziato, in quanto lo stesso non era stato effettuatoin corso di realizzazione del progetto, ma solo a progetto concluso,dopo aver conseguito il pagamento del saldo, liquidato in favore dellaopponente in data 19/9/2011.L'autorizzazione ad impiantare olivi in luogo di mandorli era statarichiesta solo dopo alla Regione, con la nota del 21/5/2013, ad ope-razioni già compiute.3.

L'appello della Carparelli veniva respinto dalla Corte d'appellodi Lecce con sentenza n. 763/2024, pubblicata il 30/9/2024.Osservava la Corte che l'obbligo decennale di non distogliere iterreni dalla loro destinazione era previsto dall'Avviso Pubblico ap-2 RG n. 25869/2024 Cons.

Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026provato con DDS 414/AGR del 26 marzo 2006 e sanzionato anchedall'art. 24 della legge reg.

Puglia 25 settembre 2000 n° 13.Inoltre, detto obbligo era desumibile anche dalla dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, da allegare alla domanda di parteci-pazione al bando, con cui il richiedente doveva attestare di aver titoloa condurre per almeno dieci anni la superficie aziendale dichiarata.Infine, anche nella domanda il partecipante alla procedura di se-lezione doveva dichiarare, tra l'altro, di impegnarsi a non distoglieredalla destinazione d'uso gli immobili e gli investimenti fissi oggettodel finanziamento per almeno dieci anni.L'appellante, inoltre, si era doluta della erronea interpretazionedella sentenza penale con cui era stata pronunciata la sua assolu-zione per il delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen., ma anche questacensura era infondata, in quanto i fatti costitutivi del reato di mal-versazione ai danni dello Stato erano altri e diversi da quello cheintegrava l'illecito amministrativo sanzionato dall'ordinanza ingiun-zione opposta.Infatti, le somme erogate per la realizzazione del mandorletoerano state effettivamente destinate allo scopo dichiarato, sicchénon vi era alcuna distrazione di somme, ma la Carparelli aveva pro-ceduto ad un mutamento colturale infradecennale, impiantando olivisenza la preventiva autorizzazione della Regione: condotta che nonpoteva essere qualificata nemmeno come legittima variante al pro-getto colturale finanziato, in quanto essa non era intervenuta nelcorso della realizzazione del progetto, ma dopo la sua conclusione edopo il pagamento del saldo.Era, da ultimo, infondata anche la censura (mossa alla c.t.u. edalla sentenza del Tribunale) di scorretta ricostruzione dei fatti.Secondo la Carparelli, la Regione in un primo momento (con notaprot.

N. 69172 del 3.12.2009) avrebbe autorizzato l'appellante ad3 RG n. 25869/2024 Cons.

Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026accedere alle norme di transizione previste dal Reg 1320/2006, inmodo da poter portare a rendicontazione la spesa non effettuata neltermine di chiusura del POR 2000-2006, sulla nuova programma-zione FEASR, Misura 121 del PSR 2007/2013 “Ammodernamentodelle aziende agricole”, che prevedeva anche la realizzazione di im-pianti ex novo di oliveti; poi avrebbe immotivatamente deciso di re-vocare il beneficio.Nondimeno, secondo la Corte, la accurata analisi della normativadi settore, operata dal c.t.u. e dal Tribunale, aveva ben messo in luceche la transizione e le varianti non potevano prescindere dalla acqui-sizione di una previa autorizzazione amministrativa al cambio di col-tura e dunque all'impianto del nuovo oliveto.4.

Ha proposto ricorso per cassazione la Carparelli, depositandoanche memoria scritta.5.

Ha resistito la Regione con controricorso, depositando anchememoria scritta.6.

Il consigliere delegato ha depositato provvedimento di antici-pata definizione della controversia ex art. 380-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1 e 8del bando per la concessione di un finanziamento in conto capitaleprevisto dal P.O.R.

Puglia 2000/2006, asse IV, misura 4.3 (lex spe-cialis) - difetto di istruttoria e di motivazione».La ricorrente deduce che sarebbe un fatto non contestato e co-munque pacificamente accertato che la piantumazione del mandor-leto non era andata a buon fine non per sua colpa, ma perché ilterreno sul quale doveva essere piantato il mandorleto non ne avevaconsentito la coltivazione, così come proposta nel progetto.4 RG n. 25869/2024 Cons.

Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ad avviso della ricorrente, dunque, «l'impianto di mandorletonon ha attecchito», sicché essa «non ha potuto fare altro che prov-vedere ad un nuovo impianto colturale».Essa avrebbe, pertanto, realizzato una variazione sostanziale alprogetto, consentita dal bando in base al punto 8.6, ossia per motivinon individuabili al momento della domanda, realizzando tuttaviamodifiche assentibili mediante il programma successivo.Aggiunge che l'ampliamento fisico ed economico delle aziendeagricole, come pure il miglioramento della qualità delle produzioni, ilmiglioramento delle condizioni di reddito degli imprenditori agricoli,rientrava nelle finalità proprie del bando.Tant'è vero che la ricorrente aveva previsto non solo la realizza-zione di un impianto di mandorleto, ma anche la meccanizzazionedell'oliveto da olio di proprietà, come pure l'ammodernamento delloimpianto irriguo dell'oliveto.Tali impianti sarebbero stati comunque ammissibili nel pro-gramma successivo, verso il quale c'era stata la transizione.2.

Il motivo è inammissibile.Va confermata la motivazione del provvedimento di definizioneanticipata.2.1.

In primo luogo, si demanda a questa Corte di procedere aduna interpretazione del bando diversa da quella seguita dal giudicedi merito.Tuttavia, l'interpretazione dell'atto amministrativo a contenutonon normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà dellaP.A., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettateper l'interpretazione dei contratti, sia pure con qualche adattamento,soprattutto in considerazione del carattere unilaterale dello stesso(Cass., sez.

I, 3/6/2024 n. 15367).5 RG n. 25869/2024 Cons.

Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte d'appello ha interpretato gli atti amministrativi nel sensoche la variazione colturale apportata dalla Carpanelli non fosse pos-sibile e tale interpretazione, del tutto plausibile, non può essere quirimessa in discussione, peraltro senza che la ricorrente abbia almenotrascritto le parti essenziali degli atti amministrativi rilevanti (contra-riamente a quanto previsto dall'art. 366 n. 6 del cod. proc. civ. apena di inammissibilità).2.2.

In secondo luogo, quanto al profilo concernente la causasopravvenuta e che, a dire della Carpanelli, la costrinse al cambio dicoltura, esso è stato enunciato in modo del tutto generico (dunquesenza il rispetto dell'onere previsto dall'art. 366 n. 4 del codice dirito) e, comunque, esso concerne una questione (quella della impos-sibilità sopravvenuta) che non risulta trattata nella sentenza impu-gnata.Era, pertanto, onere della ricorrente indicare il luogo processualenel quale essa venne proposta e dibattuta (conformemente all'indi-rizzo di questa Corte: per tutte Cass., sez.

VI-T, 13/12/2019, n.32804).2.3.

In terzo luogo, si chiede una nuova valutazione degli ele-menti istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'appello,non consentita in questa sede.La Corte territoriale ha chiarito, con valutazione pienamente me-ritale, che l'impianto di olivi era stato eseguito senza la preventivaautorizzazione regionale, non essendo neppure legittima la varianteal progetto originale finanziato, in quanto «la modifica colturale nonè stata effettuata in corso di realizzazione del progetto, bensì a pro-getto concluso, una volta conseguito il pagamento del saldo, nellaspecie liquidato in favore della Carparelli in data 19/9/2011».Per il Giudice di secondo grado, quindi, «transizione e variantinon potevano prescindere dalla acquisizione di una previa autorizza-6 RG n. 25869/2024 Cons.

Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026zione amministrativa al cambio di coltura e dunque l'impianto delnuovo oliveto».3.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione dell'art. 112 e 115, comma 2, c.p.c. - man-cata istruttoria e omessa valutazione della documentazione in atti».La ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia omesso di di-sporre l'istruttoria da lei richiesta, mediante il rinnovo e/o integra-zione della c.t.u. su elementi fondamentali per la valutazione dellalegittimità della revoca del contributo e del recupero coatto dellesomme ingiunte.4.

Il motivo è inammissibile, essendo del tutto aspecifico e privodi autosufficienza.Si conferma, anche in questo caso, la decisione contenuta nellaproposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.Si premette che la violazione dell'art. 112 c.p.c. può riguardaresolo l'omesso esame di domanda o di eccezione, ma non l'omessapronuncia su istanze istruttorie o la mancata rinnovazione della CTU.La ricorrente, poi, da un lato non indica dove ed in che terminiabbia avanzato le istanze istruttorie che sarebbero state preter-messe; dall'altro nemmeno fa comprendere quali sarebbero questeistanze, fatta eccezione per la richiesta, anch'essa del tutto generica,di ammissione di c.t.u., che, almeno apparentemente, appare anchedi carattere esplorativo.Rientra, infatti, nei poteri discrezionali del giudice di merito lavalutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletiveo integrative, risentire a chiarimenti il consulente sulla relazione giàdepositata ovvero di rinnovare, in parte o integralmente, le indagini,sostituendo l'ausiliare del giudice.

L'esercizio di tale potere non èsindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motiva-7 RG n. 25869/2024 Cons.

Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026zione, immune da vizi logici e giuridici (Cass., sez. 6-L, 24/1/2019,n. 2103).Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicitarichiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovodell'indagine tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, sicché non è neppure necessaria un'espressa pronunzia sulpunto (Cass., sez. 3, 29/9/2017, n. 22799).Ed infatti, la CTU è stata già espletata in sede di prime cure.

Nellamotivazione della sentenza della Corte d'appello si legge che «conl'ausilio di un CTU, il Tribunale ha verificato che la maggior partedelle aree collaudate a mandorleto in data 22/3/2011 erano stateripiantumate con alberelli di oliveto, impiantati nel 2012 e denunciatidopo un anno, con nota del 21/5/2013; ha giudicato l'operazioneincompatibile con l'originario programma oggetto del contributo re-gionale».5.

Si è ritenuto che, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi diabuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presu-mere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez.

Un.,27/9/2023, n. 27433; Cass., Sez.

Un., 13/10/2023, n. 28540; Cass.,n. 11346/2024); tuttavia, la disposizione citata non prevede l'appli-cazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'in-terpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto(Cass., Sez.

Un., 27/12/2023, n. 36069).8 RG n. 25869/2024 Cons.

Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/20266.

Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezzadel provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria perconfermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta pre-visione legale.7.

La ricorrente soccombente va condannata al pagamento, infavore del controricorrente, della somma di euro 7.000,00, valutataequitativamente.8.

Deve disporsi il pagamento, in favore della Cassa delle am-mende, della somma di euro 2.500,00.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricor-rente della somma di euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma dieuro 7.000,00, nonché al pagamento in favore della Cassa delle am-mende della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino9 RG n. 25869/2024 Cons.

Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
como Sgobba edall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche ele comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati.-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che le comunicazioni e le notifica-zioni relative a questo procedimento siano a lei effettuate all'indirizzo diposta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 763/2024, depositatail 30/9/2024.1 RG n. 25869/2024 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], imprenditrice agricola, otteneva dalla [OSCURATO:PERSONA] un contributo per l'impianto di un mandorleto.La concessione del beneficio le veniva, tuttavia, revocata per nonavere rispettato l'obbligo di non distogliere dalla prevista destina-zione d'uso gli immobili oggetto d'aiuto, per un periodo non inferiorea dieci anni a partire dalla data dell'accertamento finale di regolareesecuzione.La Regione emetteva, quindi, nei confronti della Carparelli l'in-giunzione ex r.d. n° 639/1910 per euro 123.591,40, a titolo di resti-tuzione del contributo erogatole e l'intimata proponeva opposizione,che veniva rigettata dal Tribunale di Lecce.2. Il Tribunale, in particolare, osservava che il cambio di destina-zione ad uso uliveto, pacificamente operato in via di fatto dall'oppo-nente sulla parte di terreno originariamente progettata a mandor-leto, non poteva essere qualificato come regolare variante al pro-getto originale finanziato, in quanto lo stesso non era stato effettuatoin corso di realizzazione del progetto, ma solo a progetto concluso,dopo aver conseguito il pagamento del saldo, liquidato in favore dellaopponente in data 19/9/2011.L'autorizzazione ad impiantare olivi in luogo di mandorli era statarichiesta solo dopo alla Regione, con la nota del 21/5/2013, ad ope-razioni già compiute.3. L'appello della Carparelli veniva respinto dalla Corte d'appellodi Lecce con sentenza n. 763/2024, pubblicata il 30/9/2024.Osservava la Corte che l'obbligo decennale di non distogliere iterreni dalla loro destinazione era previsto dall'Avviso Pubblico ap-2 RG n. 25869/2024 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026provato con DDS 414/AGR del 26 marzo 2006 e sanzionato anchedall'art. 24 della legge reg. Puglia 25 settembre 2000 n° 13.Inoltre, detto obbligo era desumibile anche dalla dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, da allegare alla domanda di parteci-pazione al bando, con cui il richiedente doveva attestare di aver titoloa condurre per almeno dieci anni la superficie aziendale dichiarata.Infine, anche nella domanda il partecipante alla procedura di se-lezione doveva dichiarare, tra l'altro, di impegnarsi a non distoglieredalla destinazione d'uso gli immobili e gli investimenti fissi oggettodel finanziamento per almeno dieci anni.L'appellante, inoltre, si era doluta della erronea interpretazionedella sentenza penale con cui era stata pronunciata la sua assolu-zione per il delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen., ma anche questacensura era infondata, in quanto i fatti costitutivi del reato di mal-versazione ai danni dello Stato erano altri e diversi da quello cheintegrava l'illecito amministrativo sanzionato dall'ordinanza ingiun-zione opposta.Infatti, le somme erogate per la realizzazione del mandorletoerano state effettivamente destinate allo scopo dichiarato, sicchénon vi era alcuna distrazione di somme, ma la Carparelli aveva pro-ceduto ad un mutamento colturale infradecennale, impiantando olivisenza la preventiva autorizzazione della Regione: condotta che nonpoteva essere qualificata nemmeno come legittima variante al pro-getto colturale finanziato, in quanto essa non era intervenuta nelcorso della realizzazione del progetto, ma dopo la sua conclusione edopo il pagamento del saldo.Era, da ultimo, infondata anche la censura (mossa alla c.t.u. edalla sentenza del Tribunale) di scorretta ricostruzione dei fatti.Secondo la Carparelli, la Regione in un primo momento (con notaprot. N. 69172 del 3.12.2009) avrebbe autorizzato l'appellante ad3 RG n. 25869/2024 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026accedere alle norme di transizione previste dal Reg 1320/2006, inmodo da poter portare a rendicontazione la spesa non effettuata neltermine di chiusura del POR 2000-2006, sulla nuova programma-zione FEASR, Misura 121 del PSR 2007/2013 “Ammodernamentodelle aziende agricole”, che prevedeva anche la realizzazione di im-pianti ex novo di oliveti; poi avrebbe immotivatamente deciso di re-vocare il beneficio.Nondimeno, secondo la Corte, la accurata analisi della normativadi settore, operata dal c.t.u. e dal Tribunale, aveva ben messo in luceche la transizione e le varianti non potevano prescindere dalla acqui-sizione di una previa autorizzazione amministrativa al cambio di col-tura e dunque all'impianto del nuovo oliveto.4. Ha proposto ricorso per cassazione la Carparelli, depositandoanche memoria scritta.5. Ha resistito la Regione con controricorso, depositando anchememoria scritta.6. Il consigliere delegato ha depositato provvedimento di antici-pata definizione della controversia ex art. 380-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1 e 8del bando per la concessione di un finanziamento in conto capitaleprevisto dal P.O.R. Puglia 2000/2006, asse IV, misura 4.3 (lex spe-cialis) - difetto di istruttoria e di motivazione».La ricorrente deduce che sarebbe un fatto non contestato e co-munque pacificamente accertato che la piantumazione del mandor-leto non era andata a buon fine non per sua colpa, ma perché ilterreno sul quale doveva essere piantato il mandorleto non ne avevaconsentito la coltivazione, così come proposta nel progetto.4 RG n. 25869/2024 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ad avviso della ricorrente, dunque, «l'impianto di mandorletonon ha attecchito», sicché essa «non ha potuto fare altro che prov-vedere ad un nuovo impianto colturale».Essa avrebbe, pertanto, realizzato una variazione sostanziale alprogetto, consentita dal bando in base al punto 8.6, ossia per motivinon individuabili al momento della domanda, realizzando tuttaviamodifiche assentibili mediante il programma successivo.Aggiunge che l'ampliamento fisico ed economico delle aziendeagricole, come pure il miglioramento della qualità delle produzioni, ilmiglioramento delle condizioni di reddito degli imprenditori agricoli,rientrava nelle finalità proprie del bando.Tant'è vero che la ricorrente aveva previsto non solo la realizza-zione di un impianto di mandorleto, ma anche la meccanizzazionedell'oliveto da olio di proprietà, come pure l'ammodernamento delloimpianto irriguo dell'oliveto.Tali impianti sarebbero stati comunque ammissibili nel pro-gramma successivo, verso il quale c'era stata la transizione.2. Il motivo è inammissibile.Va confermata la motivazione del provvedimento di definizioneanticipata.2.1. In primo luogo, si demanda a questa Corte di procedere aduna interpretazione del bando diversa da quella seguita dal giudicedi merito.Tuttavia, l'interpretazione dell'atto amministrativo a contenutonon normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà dellaP.A., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettateper l'interpretazione dei contratti, sia pure con qualche adattamento,soprattutto in considerazione del carattere unilaterale dello stesso(Cass., sez. I, 3/6/2024 n. 15367).5 RG n. 25869/2024 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte d'appello ha interpretato gli atti amministrativi nel sensoche la variazione colturale apportata dalla Carpanelli non fosse pos-sibile e tale interpretazione, del tutto plausibile, non può essere quirimessa in discussione, peraltro senza che la ricorrente abbia almenotrascritto le parti essenziali degli atti amministrativi rilevanti (contra-riamente a quanto previsto dall'art. 366 n. 6 del cod. proc. civ. apena di inammissibilità).2.2. In secondo luogo, quanto al profilo concernente la causasopravvenuta e che, a dire della Carpanelli, la costrinse al cambio dicoltura, esso è stato enunciato in modo del tutto generico (dunquesenza il rispetto dell'onere previsto dall'art. 366 n. 4 del codice dirito) e, comunque, esso concerne una questione (quella della impos-sibilità sopravvenuta) che non risulta trattata nella sentenza impu-gnata.Era, pertanto, onere della ricorrente indicare il luogo processualenel quale essa venne proposta e dibattuta (conformemente all'indi-rizzo di questa Corte: per tutte Cass., sez. VI-T, 13/12/2019, n.32804).2.3. In terzo luogo, si chiede una nuova valutazione degli ele-menti istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'appello,non consentita in questa sede.La Corte territoriale ha chiarito, con valutazione pienamente me-ritale, che l'impianto di olivi era stato eseguito senza la preventivaautorizzazione regionale, non essendo neppure legittima la varianteal progetto originale finanziato, in quanto «la modifica colturale nonè stata effettuata in corso di realizzazione del progetto, bensì a pro-getto concluso, una volta conseguito il pagamento del saldo, nellaspecie liquidato in favore della Carparelli in data 19/9/2011».Per il Giudice di secondo grado, quindi, «transizione e variantinon potevano prescindere dalla acquisizione di una previa autorizza-6 RG n. 25869/2024 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026zione amministrativa al cambio di coltura e dunque l'impianto delnuovo oliveto».3. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione dell'art. 112 e 115, comma 2, c.p.c. - man-cata istruttoria e omessa valutazione della documentazione in atti».La ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia omesso di di-sporre l'istruttoria da lei richiesta, mediante il rinnovo e/o integra-zione della c.t.u. su elementi fondamentali per la valutazione dellalegittimità della revoca del contributo e del recupero coatto dellesomme ingiunte.4. Il motivo è inammissibile, essendo del tutto aspecifico e privodi autosufficienza.Si conferma, anche in questo caso, la decisione contenuta nellaproposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.Si premette che la violazione dell'art. 112 c.p.c. può riguardaresolo l'omesso esame di domanda o di eccezione, ma non l'omessapronuncia su istanze istruttorie o la mancata rinnovazione della CTU.La ricorrente, poi, da un lato non indica dove ed in che terminiabbia avanzato le istanze istruttorie che sarebbero state preter-messe; dall'altro nemmeno fa comprendere quali sarebbero questeistanze, fatta eccezione per la richiesta, anch'essa del tutto generica,di ammissione di c.t.u., che, almeno apparentemente, appare anchedi carattere esplorativo.Rientra, infatti, nei poteri discrezionali del giudice di merito lavalutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletiveo integrative, risentire a chiarimenti il consulente sulla relazione giàdepositata ovvero di rinnovare, in parte o integralmente, le indagini,sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non èsindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motiva-7 RG n. 25869/2024 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/2026zione, immune da vizi logici e giuridici (Cass., sez. 6-L, 24/1/2019,n. 2103).Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicitarichiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovodell'indagine tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, sicché non è neppure necessaria un'espressa pronunzia sulpunto (Cass., sez. 3, 29/9/2017, n. 22799).Ed infatti, la CTU è stata già espletata in sede di prime cure. Nellamotivazione della sentenza della Corte d'appello si legge che «conl'ausilio di un CTU, il Tribunale ha verificato che la maggior partedelle aree collaudate a mandorleto in data 22/3/2011 erano stateripiantumate con alberelli di oliveto, impiantati nel 2012 e denunciatidopo un anno, con nota del 21/5/2013; ha giudicato l'operazioneincompatibile con l'originario programma oggetto del contributo re-gionale».5. Si è ritenuto che, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi diabuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presu-mere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un.,27/9/2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13/10/2023, n. 28540; Cass.,n. 11346/2024); tuttavia, la disposizione citata non prevede l'appli-cazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'in-terpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto(Cass., Sez. Un., 27/12/2023, n. 36069).8 RG n. 25869/2024 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25869/2024Numero sezionale 4093/2025Numero di raccolta generale 12454/2026Data pubblicazione 04/05/20266. Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezzadel provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria perconfermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta pre-visione legale.7. La ricorrente soccombente va condannata al pagamento, infavore del controricorrente, della somma di euro 7.000,00, valutataequitativamente.8. Deve disporsi il pagamento, in favore della Cassa delle am-mende, della somma di euro 2.500,00. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricor-rente della somma di euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma dieuro 7.000,00, nonché al pagamento in favore della Cassa delle am-mende della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino9 RG n. 25869/2024 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 12454/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris