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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 40097/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la decisione del Tribunale di Piacenza, con la quale, a seguito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, dei reati previsti dagli artt. 624 e 625, comma 1 n. 7; il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, con pena base di anni due di reclusione ed euro 1200 di multa, ridotta ad anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 800 di multa per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., ulteriormente ridotta per il rito in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 533 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione riferito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante sul punto fosse stato formulato specifico motivo di appello.

3. Il motivo è inammissibile in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza abbia motivato sul punto, nei termini sopra indicati e specificando che le richieste contenute i appello erano già state riconosciutè dal Tribunale, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 2023, fosse intervenuta successivamente consentendo il giudizio di prevalenza della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 4.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la decisione del Tribunale di Piacenza, con la quale, a seguito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, dei reati previsti dagli artt. 624 e 625, comma 1 n. 7; il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, con pena base di anni due di reclusione ed euro 1200 di multa, ridotta ad anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 800 di multa per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., ulteriormente ridotta per il rito in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 533 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione riferito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante sul punto fosse stato formulato specifico motivo di appello. 3. Il motivo è inammissibile in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza abbia motivato sul punto, nei termini sopra indicati e specificando che le richieste contenute i appello erano già state riconosciutè dal Tribunale, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 2023, fosse intervenuta successivamente consentendo il giudizio di prevalenza della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] r
Sentenza Cassazione n. 40097/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris