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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41382/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, con riferimento alla mancata concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, non coglie travisamenti motivazionali decisivi (posto che l'interessato si trova effettivamente in custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup.) e sviluppa, al di là di ciò, generiche doglianze, inidonee a scalfire la linearità del ragionamento giudiziale in ordine al rilievo, adeguatamente motivato, di profili preminenti di pericolosità sociale ostativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, con riferimento alla mancata concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, non coglie travisamenti motivazionali decisivi (posto che l'interessato si trova effettivamente in custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup.) e sviluppa, al di là di ciò, generiche doglianze, inidonee a scalfire la linearità del ragionamento giudiziale in ordine al rilievo, adeguatamente motivato, di profili preminenti di pericolosità sociale ostativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
Sentenza Cassazione n. 41382/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris