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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16344/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/8/1984 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura cautelare disposta F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre per [OSCURATO:PERSONA] riteneva sussistente la gravità indiziaria con riguardo al solo reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), annullando la misura in relazione alla partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 1).

2. Avverso tale ordinanza, la difesa ha formulato quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo e secondo motivo, la difesa eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni svolte, evidenziando come i decreti autorizzativi siano stati emessi valorizzando da un lato la “storia criminale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]” e, al contempo, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo, tuttavia, era stato già riconosciuto, in altro procedimento penale, quale soggetto non attendibile.

Analogo vizio avrebbe riguardato anche le proroghe dell’attività captativa, tutte autorizzate sulla base di motivazioni apparenti.

2.2. Con il terzo e quarto motivo, entrambi riferiti alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 9), argomentata sulla base di un generico richiamo alle attività di indagine, senza che sia stata adeguatamente approfondita la partecipazione alla cessione di stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA], individuato sulla base del solo soprannome “Totore il siciliano” in alcune delle intercettazioni captate.

Si censura, inoltre, la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, con la conseguente insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il solo ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

2. I motivi di ricorso concernenti l’inutilizzabilità delle intercettazioni sono manifestamente infondati.

Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sottolineando come, nel caso di specie, per disporre e proseguire le attività di captazione era richiesta la sussistenza di “sufficienti indizi di reato”, trattandosi di indagine in materia di criminalità organizzata.

Al contempo, si è dato conto delle esigenze investigative che hanno reso necessarie le intercettazioni, anche mediante trojan, nonché dell’apporto conoscitivo fornito dal collaboratore di giustizia.

Né ha pregio l’osservazione secondo cui il collaboratore Caputo era stato F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 ritenuto inattendibile in altro procedimento.

Invero, le dichiarazioni rese dal predetto, tenuto conto della fase iniziale delle indagini, costituivano sicuramente un elemento idoneo a fondare la “sufficienza indiziaria” richiesta per l’avvio delle intercettazioni, salvo restando la necessità di valutare l’attendibilità del dichiarato nel prosieguo del procedimento, anche sulla base di quanto emerso dalle captazioni.

3. Il motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è fondato.

Deve premettersi che il Tribunale del riesame ha escluso la gravità indiziaria in ordine all’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo camorristico denominato “clan Moccia”, oggetto di contestazione al capo 1).

Nel ricostruire i fatti oggetto del capo 9), il Tribunale ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la fornitura di un quantitativo di stupefacente – gr.200 di hashish – effettivamente consegnatigli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La ricostruzione, in punto di fatto, è logica e immune da censure, mentre, per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa si registra una obiettiva carenza motivazionale.

Il Tribunale, infatti, si limita ad affermare (p.17) che tutti i reati sono aggravanti ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere gli indagati agito con metodo mafioso «quali appartenenti ad un gruppo criminale di stampo camorristico» e al fine di agevolare il sodalizio accrescendone la forza e il prestigio sul territorio.

Si tratta di una motivazione che, se può ritenersi sufficiente nei confronti dei soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, perde qualsivoglia valenza nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], il quale non è ritenuto partecipe dell’associazione.

Deve anche sottolinearsi che al capo 9) l’aggravante è contestata esclusivamente con riguardo alla finalità agevolativa, il che presuppone l’individuazione di una effettiva idoneità della condotta posta in essere a favorire l’associazione, nonché la consapevolezza in capo a ciascun concorrente della rilevanza dell’apporto causale nell’ottica agevolativa.

Ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] viene indicato, peraltro in un’unica occasione, come cessionario di un quantitativo di stupefacente e non si individuano ulteriori momenti di collaborazione rispetto all’associazione, l’onere motivazionale in ordine alla sussistenza dell’aggravante soggettiva dell’agevolazione mafiosa doveva essere adeguatamente assolto, non essendo sufficiente la laconica motivazione che, peraltro, è resta espressamente resa con riguardo ai partecipi all’associazione.F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 L’accoglimento del motivo in ordine all’aggravane, comportando il venir meno della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva idoneità della custodia in carcere, determina l’assorbimento del motivo in ordine al periculum che, pertanto, dovrà essere rivalutato in sede di rinvio all’esito del rinnovato giudizio in merito alla sussistenza dell’aggravante.

4. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stati ritenuti manifestamente infondati e, quindi, inammissibili, comportano la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/8/1984 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura cautelare disposta F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre per [OSCURATO:PERSONA] riteneva sussistente la gravità indiziaria con riguardo al solo reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), annullando la misura in relazione alla partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 1). 2. Avverso tale ordinanza, la difesa ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, la difesa eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni svolte, evidenziando come i decreti autorizzativi siano stati emessi valorizzando da un lato la “storia criminale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]” e, al contempo, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, tuttavia, era stato già riconosciuto, in altro procedimento penale, quale soggetto non attendibile. Analogo vizio avrebbe riguardato anche le proroghe dell’attività captativa, tutte autorizzate sulla base di motivazioni apparenti. 2.2. Con il terzo e quarto motivo, entrambi riferiti alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 9), argomentata sulla base di un generico richiamo alle attività di indagine, senza che sia stata adeguatamente approfondita la partecipazione alla cessione di stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA], individuato sulla base del solo soprannome “Totore il siciliano” in alcune delle intercettazioni captate. Si censura, inoltre, la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, con la conseguente insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il solo ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 2. I motivi di ricorso concernenti l’inutilizzabilità delle intercettazioni sono manifestamente infondati. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sottolineando come, nel caso di specie, per disporre e proseguire le attività di captazione era richiesta la sussistenza di “sufficienti indizi di reato”, trattandosi di indagine in materia di criminalità organizzata. Al contempo, si è dato conto delle esigenze investigative che hanno reso necessarie le intercettazioni, anche mediante trojan, nonché dell’apporto conoscitivo fornito dal collaboratore di giustizia. Né ha pregio l’osservazione secondo cui il collaboratore Caputo era stato F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 ritenuto inattendibile in altro procedimento. Invero, le dichiarazioni rese dal predetto, tenuto conto della fase iniziale delle indagini, costituivano sicuramente un elemento idoneo a fondare la “sufficienza indiziaria” richiesta per l’avvio delle intercettazioni, salvo restando la necessità di valutare l’attendibilità del dichiarato nel prosieguo del procedimento, anche sulla base di quanto emerso dalle captazioni. 3. Il motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è fondato. Deve premettersi che il Tribunale del riesame ha escluso la gravità indiziaria in ordine all’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo camorristico denominato “clan Moccia”, oggetto di contestazione al capo 1). Nel ricostruire i fatti oggetto del capo 9), il Tribunale ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la fornitura di un quantitativo di stupefacente – gr.200 di hashish – effettivamente consegnatigli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione, in punto di fatto, è logica e immune da censure, mentre, per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa si registra una obiettiva carenza motivazionale. Il Tribunale, infatti, si limita ad affermare (p.17) che tutti i reati sono aggravanti ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere gli indagati agito con metodo mafioso «quali appartenenti ad un gruppo criminale di stampo camorristico» e al fine di agevolare il sodalizio accrescendone la forza e il prestigio sul territorio. Si tratta di una motivazione che, se può ritenersi sufficiente nei confronti dei soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, perde qualsivoglia valenza nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], il quale non è ritenuto partecipe dell’associazione. Deve anche sottolinearsi che al capo 9) l’aggravante è contestata esclusivamente con riguardo alla finalità agevolativa, il che presuppone l’individuazione di una effettiva idoneità della condotta posta in essere a favorire l’associazione, nonché la consapevolezza in capo a ciascun concorrente della rilevanza dell’apporto causale nell’ottica agevolativa. Ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] viene indicato, peraltro in un’unica occasione, come cessionario di un quantitativo di stupefacente e non si individuano ulteriori momenti di collaborazione rispetto all’associazione, l’onere motivazionale in ordine alla sussistenza dell’aggravante soggettiva dell’agevolazione mafiosa doveva essere adeguatamente assolto, non essendo sufficiente la laconica motivazione che, peraltro, è resta espressamente resa con riguardo ai partecipi all’associazione.F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : E R C O L E A P R I L E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 0 d c 6 5 2 c c a 1 0 3 8 6 L’accoglimento del motivo in ordine all’aggravane, comportando il venir meno della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva idoneità della custodia in carcere, determina l’assorbimento del motivo in ordine al periculum che, pertanto, dovrà essere rivalutato in sede di rinvio all’esito del rinnovato giudizio in merito alla sussistenza dell’aggravante. 4. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stati ritenuti manifestamente infondati e, quindi, inammissibili, comportano la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ademp
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