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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 15358/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto accertato il 9.3.2018 in Conselve (PD).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità dagli artt. 63, 64 e 350 cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata ricava la mancanza di titolo abilitativo alla guida dalle dichiarazioni auto incriminanti rese dal soggetto indagato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero la sentenza impugnata, rispondendo ad analoga censura mossa con l'atto di appello, ha posto in rilievo che l'assenza di titolo abilitativo alla guida si desume dalla testimonianza dell'operatore sull'attività di accertamento svolta e dal documento.

Per tali ragioni il ricorso manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto accertato il 9.3.2018 in Conselve (PD). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità dagli artt. 63, 64 e 350 cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata ricava la mancanza di titolo abilitativo alla guida dalle dichiarazioni auto incriminanti rese dal soggetto indagato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata, rispondendo ad analoga censura mossa con l'atto di appello, ha posto in rilievo che l'assenza di titolo abilitativo alla guida si desume dalla testimonianza dell'operatore sull'attività di accertamento svolta e dal documento. Per tali ragioni il ricorso manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore
Sentenza Cassazione n. 15358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris