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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 19882/2024

Testo disponibile della fonte

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B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28938/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 9; -ricorrente- contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 835/2019, pubblicata il 2 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], ha esposto di prestare servizio presso la Direzione territoriale del lavoro di Rieti, servizio ispezioni, con la funzione di ispettore tecnico,e di avere chiesto, senza successo, di transitare nel profilo professionale, economicamente equivalente, di ispettore del lavoro, atteso che il suo titolo di studio (laurea in giurisprudenza) non sarebbe statoaffine al profilo professionale di inquadramento.

Egli ha domandato al Tribunale di Rieti di accertare il suo diritto all’inquadramento nel profilo professionale di ispettore del lavoro con decorrenza dal 14 marzo 2011.

Il Tribunale di Rieti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 287/2014, ha accolto il ricorso.

Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 835/2019, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è difeso con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l’errata indicazione di un elemento di prova, l’assunzione di una data non esatta, l’omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di motivazione.

Egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare, nell’ultima parte della sua motivazione, che il dato statistico risultante dal rapporto annuale citato si riferisse al 2001 e non al 2011, così influenzando la decisione del giudice.

Con la seconda censura rappresenta la violazione e falsa applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2007 e l’omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto la corte territoriale avrebbe richiamato in maniera non corretta il CCNL, soprattutto in ordine agli organici delle categorie interessate e alla sufficienza degli ispettori tecnici.

Inoltre, sostiene l’erroneità della motivazione della sentenza, atteso che non sarebbe emerso che la P.A. non avevaoperato in maniera trasparente, e la sua contraddittorietà.

Con la terza doglianza lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e il mancato controllo di logicità poichéil dato statistico concernente il calo del numero delle violazioni avrebbe riguardatole violazioni accertate e non il numero degli accessi.

Con il quarto motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine al rifiuto, per esigenze di servizio, del transito da lui richiesto ad altro profilo professionale e all’errata valutazione in ordine al danno subito, ai dati concernenti il numero degli ispettori tecnici e alla disparità di trattamento.

Con la quinta doglianza denuncia la violazione e falsa applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2007con riguardo alla parte della sentenza di appello che menziona l’accordo integrativo del 4 agosto 2009.

Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sonoinammissibili.

Infatti, la corte territoriale ha fondato la sua pronuncia su una pluralità di rationes decidendi, fra cui l’accertamento dell’attuale inesistenza di una dotazione organica del profilo professionale di ispettore del lavoro.

Il ricorrente, però, non ha contestato in maniera specifica questo passaggio motivazionale, con la conseguenza che il ricorso è da considerare inammissibile. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00per compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28938/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 9; -ricorrente- contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 835/2019, pubblicata il 2 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], ha esposto di prestare servizio presso la Direzione territoriale del lavoro di Rieti, servizio ispezioni, con la funzione di ispettore tecnico,e di avere chiesto, senza successo, di transitare nel profilo professionale, economicamente equivalente, di ispettore del lavoro, atteso che il suo titolo di studio (laurea in giurisprudenza) non sarebbe statoaffine al profilo professionale di inquadramento. Egli ha domandato al Tribunale di Rieti di accertare il suo diritto all’inquadramento nel profilo professionale di ispettore del lavoro con decorrenza dal 14 marzo 2011. Il Tribunale di Rieti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 287/2014, ha accolto il ricorso. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 835/2019, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l’errata indicazione di un elemento di prova, l’assunzione di una data non esatta, l’omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di motivazione. Egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare, nell’ultima parte della sua motivazione, che il dato statistico risultante dal rapporto annuale citato si riferisse al 2001 e non al 2011, così influenzando la decisione del giudice. Con la seconda censura rappresenta la violazione e falsa applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2007 e l’omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto la corte territoriale avrebbe richiamato in maniera non corretta il CCNL, soprattutto in ordine agli organici delle categorie interessate e alla sufficienza degli ispettori tecnici. Inoltre, sostiene l’erroneità della motivazione della sentenza, atteso che non sarebbe emerso che la P.A. non avevaoperato in maniera trasparente, e la sua contraddittorietà. Con la terza doglianza lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e il mancato controllo di logicità poichéil dato statistico concernente il calo del numero delle violazioni avrebbe riguardatole violazioni accertate e non il numero degli accessi. Con il quarto motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine al rifiuto, per esigenze di servizio, del transito da lui richiesto ad altro profilo professionale e all’errata valutazione in ordine al danno subito, ai dati concernenti il numero degli ispettori tecnici e alla disparità di trattamento. Con la quinta doglianza denuncia la violazione e falsa applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2007con riguardo alla parte della sentenza di appello che menziona l’accordo integrativo del 4 agosto 2009. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sonoinammissibili. Infatti, la corte territoriale ha fondato la sua pronuncia su una pluralità di rationes decidendi, fra cui l’accertamento dell’attuale inesistenza di una dotazione organica del profilo professionale di ispettore del lavoro. Il ricorrente, però, non ha contestato in maniera specifica questo passaggio motivazionale, con la conseguenza che il ricorso è da considerare inammissibile. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00per compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
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