CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 26023/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 1161/2025 CC - 17/06/2025 R.G.N. 14375/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALFONSO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione, richiamando anche la memoria depositata in data 10/06/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza di convalida e decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro avente ad oggetto i crediti di imposta per il valore di 1.075.698,00 accettati dalla Agenzia delle CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26023/2025 Roma, lì, 15/07/2025 Entrate e già ceduti a terzi, nonché i crediti di imposta per il valore di 4.332.195,00 allo stato bloccati dalla Agenzia delle Entrate, ma nella formale disponibilità della Fondazione UALSI. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 61, n. 2, 110, 483, 640-bis cod. pen., 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, 119 del d. l. n. 134 del 2020; il provvedimento è viziato nell’aver ritenuto necessario verificare esclusivamente la sussumibilità del fatto in astratto nella ipotesi di reato contestata, mentre doveva intendere il fumus in relazione alla sussistenza di un quadro indiziario minimo. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha omesso di confrontarsi con le censure difensive, recependo in modo acritico le considerazioni del Gip, così valutando in senso sfavorevole al ricorrente le circolari della Agenzia delle Entrate e le norme specifiche applicabili al caso di specie; ciò, con particolare riferimento alla falsa dichiarazione che il Velonà avrebbe reso, attestando la sussistenza della qualifica di Onlus in capo alla Fondazione UALSI. Tale circostanza era certamente da escludere, anche sulla base degli allegati tecnici prodotti dalla difesa; difatti era emerso come, in occasione della presentazione della Cilas, risultando indicate esclusivamente le generalità del soggetto proponente, il Velonà non avesse in alcun modo dichiarato che la fondazione avesse il possesso dello status di Onlus, avendo semplicemente richiamato la dizione della fondazione ([OSCURATO:PERSONA] di Lourdes e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), nell’ambito della quale era effettivamente rimasta la dizione Onlus, nonostante lo stato di Onlus fosse stato revocato dalla Regione Calabria in data 15/07/2013. Tale circostanza, ovvero la presenza nella denominazione della fondazione del termine Onlus, non vale a poter ritenere integrata una falsa dichiarazione per trarre in inganno la pubblica amministrazione. In tal senso sarebbe bastato un semplice controllo al fine di riscontrare che la Fondazione UALSI non era da tempo una Onlus. Nell’ambito dello stesso motivo la difesa ha poi osservato che, comunque, sarebbe stato possibile accedere alle erogazioni di cui all’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 pur non essendo una Onlus. Se, infatti, al momento della emanazione del decreto esistevano ancora le Onlus è da considerare che, in data 23.11.2021, è stato istituito il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], al quale è conseguita la soppressione delle Onlus, che tuttavia non integra una ipotesi di scioglimento dell’ente. Sempre nell’ambito dello stesso motivo il ricorrente ha, inoltre, ritenuto la ricorrenza di violazione di legge quanto alla interpretazione che il Tribunale ha dato delle circolari emanate dalla Agenzia delle Entrate, con ciò “inquinando” tutta la motivazione del provvedimento. Il Tribunale ha ritenuto che chi non avesse lo stato di Onlus prima della istituzione del RUNTS, non potesse accedere alla erogazione oggetto di contestazione. Tuttavia, la conclusione si scontra con il dato che il decreto rilancio non poteva prevedere nell’ambito dei soggetti legittimati i soggetti iscritti al RUNTS, perché ancora non istituito, mentre era da ritenere naturale una ricomprensione degli iscritti al RUNTS nella disciplina del decreto rilancio. La fondazione aveva in quanto iscritta a tale registro i requisiti per accedere alle erogazioni del decreto predetto. La difesa ha ancora evidenziato la ricorrenza di violazione di legge nella considerazione del Tribunale, perché aveva escluso che la fondazione avesse la proprietà del bene per il quale aveva ottenuto la erogazione, nonostante fosse stato evidenziato come tali requisiti dovessero sussistere al momento dell’inizio dei lavori e non al momento della domanda e della presentazione della Cilas, come riscontrato direttamente dalla circolare della Agenzia delle entrate n. 13/E del 13/06/2023. [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque pieno diritto a ricevere le erogazioni bloccate con il sequestro perché iscritta al registro RUNTS e proprietaria del bene al momento dell’inizio effettivo dei lavori in data 03/10/2023. Sempre nell’ambito dello stesso motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del delitto contestato; manca qualsiasi motivazione sul punto, non potendosi ritenere sufficiente la mera presentazione della Cilas, anche atteso che per la istruzione della pratica il Velonà si era affidato a dei tecnici, semplicemente formando tali domande in quanto legale rappresentante della Fondazione. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 110, 640-bis cod. pen. in relazione al capo b) della rubrica nella parte in cui viene applicata la misura cautelare in assenza di danno; l’evento del reato ascritto provvisoriamente non ricorre; non si può ritenere illecito un beneficio che è stato e riconosciuto solo dopo che i lavori sono iniziati in presenza di tutti presupposti previsti dalla legge (iscrizione al RUNTS, proprietà del bene); il bonus in questione non è mai stato utilizzato dalla Fondazione, né lo stato ha mai destinato risorse pubbliche a tal fine; il danno ricorre solo quando i crediti siano effettivamente compensati. 2.3. Violazione di legge ed erronea applicazione del disposto di cui all’art. 240 e 321 cod. proc. pen.; non ricorre una impossibilità di recuperare i crediti sequestrati; difatti i crediti di imposta (già erogati nella misura di 977.000) non possono essere dispersi, atteso che tale somma è già stata ceduta a terzi, non è dunque nella disponibilità della fondazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato senza rinvio. 4. La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni scritte della Procura generale con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. In via preliminare, occorre considerare come il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (cfr., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Invero, in tema di sequestro preventivo è costante l’orientamento secondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato” (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279–01; nello stesso senso, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152–01), correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. 2. Il Tribunale ha svolto, nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente tutte le osservazioni critiche della difesa, riproposte e reiterate in modo sovrapponibile in questa sede, circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Invero, è stato evidenziato l’insieme degli elementi che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, esplicando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). In tal senso, occorre rilevare come sia stato preso in considerazione l’esito della attività di indagine, con particolare riferimento alle acquisizioni documentali al fine di connotare in modo inequivoco il fumus del delitto contestato da correlare a due elementi fondamentali, ovvero la mancanza del requisito di legittimazione soggettiva, al quale si aggiunge la mancata effettiva disponibilità del bene mediante valido titolo al momento dell’inoltro della domanda al fine di ottenere i benefici fiscali oggetto di imputazione provvisoria. Elementi - questi - che il ricorrente non contesta formalmente, limitandosi a proporre una propria alternativa lettura, contrapponendosi così alle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame: tali conclusioni sono state argomentate adeguatamente, in assenza di qualsiasi violazione di legge. Il Tribunale ha considerato in modo approfondito e logicamente argomentato, il tema dei presupposti legittimanti al fine di ottenere i benefici di cui al più volte evocato decreto rilancio. In particolare, il ricorrente - di fatto - non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha chiarito in modo condivisibile, argomentato e logicamente riscontrabile, come la [OSCURATO:PERSONA] non avessi i requisiti per usufruire dei crediti di imposta oggetto di sequestro preventivo, con ciò pienamente riscontrando il fumus in ordine alla ipotesi di reato oggetto di imputazione provvisoria e la ricorrenza di un periculum evidente, attesa la già intervenuta cessione a terzi di parte di tali crediti, con conseguente dispersione degli stessi. Il Tribunale ha, infatti, ampiamente riscontrato come al momento della richiesta, per come anche ammesso dalla parte ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], non avesse il titolo di Onlus, revocato dalla Regione Calabria già dal 2013. Sulla base di tale insuperabile dato formale, è stata dunque ricostruita la disciplina applicabile al caso di specie in modo corretto, disattendendo la tesi difensiva secondo la quale la sopravvenuta istituzione del Registro del terzo settore e la successiva iscrizione a tale registro della [OSCURATO:PERSONA], di fatto, dovrebbe determinare una sanatoria della situazione specifica riferibile alla [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente equiparando i soggetti iscritti in tale registro con quelli che erano originariamente e formalmente riconosciuti come Onlus, a prescindere dall’avere mai i nuovi iscritti al Runts posseduto in precedenza il titolo di Onlus o dall’essere in possesso, anche allo stato attuale, delle caratteristiche che avrebbero potuto portare alla attribuzione di tale qualifica. Nel giungere alle proprie conclusioni, il Tribunale ha correttamente inquadrato la situazione di fatto oggetto di indagine, che portava alla apposizione del vincolo reale. In tal senso, è stato evidenziato come Onlus e soggetti iscritti nel registro del terzo settore non possano essere trattati in modo analogo e le relative posizioni non possano essere confuse o sovrapposte, come se ricorresse identità di situazioni e conseguenti possibilità di usufruire del c.d. super bonus. Difatti, l'articolo 119 del predetto decreto rilancio prevede agevolazioni per interventi di efficientamento energetico e antisismici e il comma 9, lettera d-bis), chiarisce che le Onlus rientrano tra i beneficiari delle previsioni in questione. Ciò premesso, si deve, tuttavia, specificare come le disposizioni del comma 9, lettera d-bis) si riferiscano alle Onlus di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, sicché come correttamente affermato dal Tribunale, un soggetto che non era una Onlus al momento della presentazione della domanda di agevolazione non può beneficiare del super bonus in base a questa specifica disposizione. Ed è questa la specifica ragione che ha caratterizzato l’avvio della indagine nei confronti del Velonà e giustificato in modo ampio ed argomentato la apposizione del vincolo reale, per come sopra richiamato. Sul punto, il ricorrente si è limitato a sostenere (invero in assenza di argomenti validi e che colgano nel segno) che la successiva iscrizione nel registro del Terzo settore di un soggetto che non era Onlus, essendo stata tale qualifica revocata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sin dal lontano 2013, renda possibile - comunque ed a prescindere da un qualsiasi riscontro in ordine alla finalità perseguite dal soggetto iscritto o alla composizione dello stesso - godere dei benefici invece previsti solo ed esclusivamente in favore delle Onlus dalla disciplina evocata. In tal senso, è bene chiarire che con il d. lgs. n. 117 del 2017 ( c.d. Codice del [OSCURATO:PERSONA]) sono state introdotte nuove categorie di enti del [OSCURATO:PERSONA], che possono accedere al super bonus in base alle loro specifiche caratteristiche e agli interventi realizzati, ma non attraverso la specifica disposizione relativa alle Onlus. La ragione di tale distinzione e diversa disciplina è evidente, considerato che i presupposti operativi, le finalità, le caratteristiche delle ex Onlus e dei soggetti iscritti al registro del terzo settore possono non coincidere, ed anzi essere decisamente distanti per finalità ed obiettivi, il che giustifica la scelta del legislatore di procedere ad una disciplina distinta e differenziata in relazione ai soggetti istanti. Tra l’altro, il ricorrente non ha neanche genericamente allegato di essere in possesso dei requisiti tipici legittimanti a suo tempo il riconoscimento dello status di Onlus, mentre è emerso in modo obiettivo la revoca di tale status. Proprio in considerazione di tali elementi è stata ritenuta la presenza del fumus del delitto di cui alla imputazione provvisoria e riscontrata la diretta intenzionalità e riferibilità soggettiva al Velonà di tale condotta, conseguente all’avere lo stesso proposto istanza al fine di accedere a benefici previsti in via esclusiva per coloro che erano e avevano in precedenza tale connotazione, in mancanza della quale non è sufficiente una successiva iscrizione nel registro del terzo settore. Sul punto, occorre sottolineare che anche le diverse circolari interpretative della Agenzia delle Entrate, puntualmente richiamate e considerate dal Tribunale, hanno chiarito che un ente iscritto al Runts che, pur possedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alla predetta anagrafe delle Onlus non si sia iscritto a suo tempo, acquisendone la relativa qualifica, non può accedere al super bonus, in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 dell’art. 119 non richiama gli enti del terzo settore (di recente in caso assimilabile la risposta n. 138/2024 della Agenzia delle Entrate relativamente alla questione super bonus, soggetti destinatari della agevolazione, con particolare riferimento ad enti ecclesiastici non Onlus in seguito iscritti al Runts). Il Tribunale ha motivato in modo ampio ed incensurabile sul punto (pag. 6 e seg). Le considerazioni che precedono, l’avere il ricorrente presentato la richiesta con le modalità analizzate dal Tribunale, il richiamo al proprio status di Onlus desumibile dal nome riferibile alla Fondazione della quale il ricorrente è rappresentante legale, l’oggettivo riscontro della intervenuta revoca del titolo di Onlus, rappresentano elementi di chiara rilevanza, per come evidenziato dal Tribunale, al fine di ritenere la sussistenza del fumus della imputazione provvisoria. Ne consegue l’assorbimento delle ulteriori censure proposte, in parte sovrapposte, nell’ambito del medesimo motivo, che si limitano a proporre una lettura alternativa delle conclusioni raggiunte dal Tribunale anche quanto ad ulteriori elementi specializzanti la condotta imputata, di chiara rilevanza in relazione alla condotta provvisoriamente ascritta (con particolare riferimento alla assenza di valido titolo sul bene al momento della richiesta avente ad oggetto la attività interessata dal beneficio fiscale). Del tutto generica, infine, è la ulteriore argomentazione proposta in ordine alla assenza dell’elemento soggettivo, atteso che il ricorrente si sarebbe rivolto a dei tecnici qualificati per la presentazione dell’istanza. La scelta effettuata dal ricorrente e il rapporto con i tecnici incaricati, non può certamente influire sulla portata degli oneri dichiarativi che ricadono in capo al Velonà; né la norma di riferimento nel suo portato appare oscura o incomprensibile, atteso che la disciplina in questione, come sopra specificato, era diretta esclusivamente ai soggetti riconosciuti come Onlus, elemento del tutto assente nel caso in esame. E d’altra parte non si può certo sostenere che l’essersi avvalso di un tecnico limiti il dovere del soggetto richiedente di riferire alla pubblica amministrazione interessata, in maniera chiara e trasparente, la ricorrenza effettiva dei presupposti legittimanti la concessione il beneficio fiscale richiesto, presupposti chiaramente intellegibili ed inequivoci nel loro contenuto, a fronte di una evidente conoscenza della assenza per la [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di Onlus, perché revocata. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la introduzione di argomentazioni difensive collegate tra loro, con le quali si è ancora una volta sostenuta la assenza del fumus della condotta provvisoriamente imputata, per poi desumerne in relazione alle circostanze del caso concreto riportate, anche la assenza del periculum per impossibilità di disperdere quanto in sequestro. Sul punto occorre precisare che il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente il vincolo di pertinenzialità, tenuto conto della possibile confisca ad esito del giudizio di merito in caso di condanna, ed ha richiamato l’evidente necessità di impedire la definitiva dispersione dei crediti di imposta e la impossibilità di recuperarli (dispersione di fatto già richiamata dalla stessa difesa del ricorrente, per almeno una parte dei crediti). Nel giungere a tale conclusione è stata, dunque, correttamente valutata la ricorrenza del danno conseguente. In tal senso, deve essere infatti valorizzato il tenore letterale della norma imputata provvisoriamente al ricorrente, atteso che l’art. 640-bis cod. pen. consente di ritenere che, ai fini della consumazione del reato, il danno vada inteso non come oggettiva riduzione del patrimonio, ma come creazione del credito fittizio (nel caso di specie evidentemente già ceduto a terzi per la parte a disposizione della Fondazione). Pacifico, infatti, in giurisprudenza che l’art. 640-bis cod. pen., costituisca una circostanza aggravante della truffa e non un’ipotesi autonoma di reato (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663-01) e che tale fattispecie riguarda “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”, sicché l’evento danno di tale ipotesi aggravata di truffa si atteggia non come danno da oggettiva riduzione del patrimonio pubblico, ma più specificamente, come danno da sviamento dei fondi pubblici rispetto alla loro corretta destinazione, evento che il Tribunale ha ritenuto possibile e conseguente nel caso in esame, ove non impedito dalla apposizione del vincolo reale. 4. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/06/2025. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]