CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/01/2021 della corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2021, la corte di appello di Ancona riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Pesaro del 30 ottobre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato ex art. 10 del Dlgs.. 74/2000, concedeva al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, prospettando quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) proc. pen. Si contesta la mancata notifica all'imputato del rinvio di ufficio dell'udienza del 2 febbraio 2017, per mancanza della seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, presso l'ufficio postale, dell'ordinanza di rinvio, a seguito della mancata effettuazione della notifica a mezzo posta della stessa presso l'imputato. Si contesta che la prova della notifica della seconda racomandata possa essere desumibile dal sistema informatico postale, come ritenuto dai giudici, con conseguente nullità assoluta della notifica all'imputato. 4. Con il secondo motivo, rappresenta l'erronea applicazione dell'art. 10 del Dlgs. 74/2000 in relazione all'art. 3 del dlgs. 74/2000 e l'erronea qualificazione del fatto. Si premette l'avvenuta produzione in udienza di documentazione attestante la circostanza per cui, presso il ricorrente, erano stati contabilizzati documenti diversi da quelli contabilizzati dal cliente Belli, dal cui riscontro era scaturita la contestazione di distruzione od occultamento. Per cui, nella contabilità del ricorrente erano contabilizzate fatture con la stessa numerazione di quelle rinvenute presso la ditta Belli ma recanti prestazioni e/o importi differenti. Nonostante ciò, il primo giudice riteneva fondata l'accusa, invece di riqualificare il fatto ex art. 3 del Dlgs. citato. Errore in cui sarebbe incorsa anche la corte di appello. Consegue, secondo il ricorrente, l'assenza di ogni distruzione od occultamento e, al più, un'ipotesi di sostituzione di documenti riconducibile al citato art. 3. Non essendo necessari poi accertamenti di fatto, l'invocata riqualificazione potrebbe essere dedotta anche solo per la prima volta in sede di legittimità. Si aggiunge che a fronte di tali dati, l'imposta evasa sarebbe altresì inferiore alla soglia di punibilità di cui al citato art. 3, con conseguente necessaria assoluzione in sede di merito del ricorrente. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 234, 347 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. Sarebbe inutilizzabile il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con relativi allegati, da cui sarebbe dedotta la responsabilità del ricorrente. Si osserva che prima del predetto processo verbale già erano emersi indizi a carico del ricorrente, siccome già iscritto nel relativo registro degli indagati dal 21 settembre 2015. Tanto che il verbale riporterebbe il contenuto della cnr e degli atti di indagine già entrati nel fascicolo del Pubblico Ministero. Si aggiunge che in tale quadro, la pendenza di un procedimento penale imponeva di procedere presso i clienti con le modalità del codice di rito in ordine alla attività di acquisizione delle fonti di prova e con le relative garanzie difensive. Si aggiunge che la suesposta eccezione sarebbe stata ritualmente proposta in appello, con l'indicazione delle norme violate. 6. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione e l'omessa valutazione di prove contrarie, con violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. Si contesta la mancata illustrazione delle ragioni per cui i documenti rinvenuti presso l'imputato sarebbero inattendibili. L'unica ragione in proposito dedotta dai giudici sarebbe la presenza di timbro del ricorrente sulla documentazione del Belli. Dovendosi osservare ,tuttavia, l'irrilevanza del rilievo, ben potendo un timbro essere riprodotto. Sarebbe insufficiente anche il dato dei pagamenti attribuiti al Gjorreta in assenza di prova del destinatario di assegni e bonifici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Emerge dagli atti e dallo stesso ricorso che per l'udienza del 2 febbraio 2017 si provvide ad un rinvio del processo, in presenza di difensore di ufficio. Atteso inoltre che risulta la celebrazione del processo con l'imputato dichiarato assente, deve ritenersi, in via preliminare, la non necessità della notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato, siccome ritualmente rappresentato dal difensore. In applicazione del principio per cui non deve essere notificato all'imputato, ritualmente citato e non comparso, l'avviso del rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, essendo egli rappresentato in giudizio dal difensore. (Sez. 3, n. 24240 del 24/03/2010 Rv. 247689 - 01). Tale è la ragione giuridica giustificativa della decisione dei giudici di merito, di rigetto della censura in esame, che deve ritenersi, in rettifica della motivazione dell'atto impugnato, ex art. 619 cd. proc. pen., supporti la predetta determinazione. Infatti gli errori di diritto della motivazione non producono l'annullamento della sentenza impugnata se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo e la corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti. Giova osservare che il principio evidenziato, in termini di rilevanza della rappresentanza dell'imputato assente, attraverso il suo difensore, trova riscontro anche nelle ipotesi di rinvio disposto non in udienza, come nel caso di specie, bensì fuori udienza, laddove l'art. 465 c.p.p., nel prevedere la possibilità per il Presidente del Tribunale o della Corte di Assise, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio, di anticipare l'udienza o differirla, per giustificati motivi (comma 1), stabilisce che il decreto debba essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa ed ai difensori, fermi restando i termini di cui all'art. 429 c.p.p., commi 3 e 4, almeno sette giorni prima della nuova udienza (comma 2). Tale disposizione, pur riferita alla fase degli atti preliminari al dibattimento, è da ritenere applicabile anche nelle ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, e quanto alle modalità di notificazione, l'atto di rinvio non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato assente, essendo sufficiente - ancor di più in caso di rinvio in udienza, come nel caso in esame - la notifica al difensore che lo rappresenta, posto che il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente. (Sez. 2 n. 8729 del 12/11/2019 (dep. 04/03/2020 ) Rv. 278426 - 01). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente propone una diversa valutazione di circostanze processuali, inammissibile in questa sede atteso che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" .degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Tanto più che in assenza di allegazioni, non è dimostrato se i documenti rinvenuti presso il ricorrente consistano nella alterazione di quelli preesistenti ed emessi dal Belli - così da permanere la configurazione di ipotesi di distruzione, atteso che in tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, (Sez. 3 - , n. 46049 del 28/03/2018 Rv. 274697 - 02) - piuttosto che nella creazione ex novo di documenti dalle caratteristiche false, con persistenza, anche in tal caso, di ipotesi di distruzione od occultamento di quelli originali. Cosicchè in entrambi i casi non perde consistenza l'ipotesi accusatoria condivisa dai giudici. Laddove poi, la circostanza della presenza di timbri del ricorrente sui documenti in possesso del Belli e non su quelli prodotti dall'imputato, depone invero ragionevolmente nel senso della condotta contestata, a fronte di una prospettazione meramente astratta e indimostrata circa l'eventualità della falsificazione dei timbri medesimi. 3. Inammissibile è anche il terzo motivo. Dirimente e insuperata è in tal caso la motivazione della corte di appello nella parte in cui - in ossequio al principio per cui la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, in quanto la nullità o inutilizzabilità dei medesimi deve correlarsi autonomamente a specifiche disposizioni del codice di rito -, è stata rilevata - incontrastata - la genericità del gravame per assenza della specifica individuazione dei singoli atti viziati e delle norme violate. Rinvenendosi, al riguardo, in questa sede, solo la pedissequa reiterazione del motivo di appello, richiamante indistintamente la violazione degli artt. 347 e seguenti del codice di rito, per ogni risultato dell'attività di accertamento avviata dalla Guardia di Finanza e sfociata nel processo verbale di accertamento. Generica appare, nei contenuti, per l'assenza di una doverosa allegazione di supporto, e comunque irrilevante alla luce della inconsistenza della prima censura di cui al presente motivo, sopra esaminata, anche la critica per cui la deposizione testimoniale dell'operante della Guardia di finanza, su cui sarebbe essenzialmente fondato - secondo la corte di appello - il giudizio di responsabilità piuttosto che sul pvc, sarebbe comunque conseguente alla considerazione degli atti dedotti dalla difesa come inutilizzabili, siccome acquisiti in ragione della attività di accertamento della Guardia di Finanza ritenuta viziata. 4. Manifestamente infondato è infine il quarto motivo. Emerge infatti una motivazione immune da vizi laddove, con coerenza, nel quadro di un caso di cd. "doppia conforme", i giudici di merito hanno puntualmente e ragionevolmente sottolineato, quanto alle fatture del Belli nn. 16, 21 e 22, pure rinvenute all'apparenza presso la contabilità del Gjorreta ma tuttavia recanti importi considerevolmente inferiori, la significatività, ai fini del riconoscimento della genuinità delle prime a discapito di quelle prodotte dall'imputato, sia della apposizione, sulle stesse, del timbro del Gjorreta, sia della indicazione dei mezzi e date di pagamento, con correlata emersione, dalle indagini svolte, dei pagamenti dei relativi importi, con indicazione degli estremi dei bonifici o dei versamenti con assegni bancari.E' in proposito utile rammentare, a fronte delle critiche difensive sulla rilevanza di tali ultimi dati, che i vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle