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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24112/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/12/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato ammesso alla detenzione domiciliare, aveva richiesto l’autorizzazione in favore del suo assistito per recarsi a svolgere attività lavorativa presso una ditta disposta ad assumerlo come addetto al carico e allo scarico merci con regolare contratto.

Con provvedimento in data 09/12/2024, redatto in calce all’istanza, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato l’istanza, «non essendo documentata la sussistenza delle condizioni di cui all’art.284 cod. proc. pen.».

2. Avverso questo provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo ex artt. 30-bis e 47- ter ord. pen., lamentando che la motivazione era laconica e non aveva tenuto conto del fatto che ai fini dell’esecuzione della pena non poteva avere rilievo solo la condizione di bisogno descritta dall’art. 284 cod. proc. pen., ma anche la valutazione dell’utilità dell’attività lavorativa ai fini del percorso di risocializzazione del condannato.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, con provvedimento in calce al proposto reclamo, lo ha riqualificato come ricorso per cassazione e lo ha trasmesso a questa Corte.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle sue ragioni.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’atto di impugnazione del provvedimento in data 09/12/2024, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bari, di rigetto dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato ammesso alla detenzione domiciliare, va qualificato come reclamo e va restituito al Tribunale di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.

2. Il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità ha affermato che «è ammissibile il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno, trattandosi di una decisione idonea a incidere su un diritto fondamentale del detenuto» (Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022, dep. 2023, Picozzi, Rv. 283896 – 01; così anche Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, Rv. 281285; Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018 Rv. 273872).

Nel dare atto del definitivo superamento del difforme orientamento espresso da Sez. 1, n. 4979 del 10/01/2017, dep. 2018, Rv. 272284, sez. 1, n. 33579 del 03/04/2002, Rv. 222224, Sez. 1, n. 3063 del 19/05/1995, Rv. 202083 secondo cui doveva ritenersi inammissibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di ammissione o di revoca al lavoro all'esterno, avendo esso natura meramente amministrativa, i più persuasivi pronunciamenti hanno sottolineato che il lavoro costituisce un diritto fondamentale della persona e componente essenziale del trattamento rieducativo del detenuto, che non può soffrire limitazioni di tutela.

Poiché la completa tutela giurisdizionale è garantita dalla possibilità di impugnare i provvedimenti lesivi di tali diritti davanti all'autorità giudiziaria, nel caso di specie la norma di riferimento non può che essere l'art. 35-bis Ord. pen., che individua un sistema di tutela caratterizzato dal doppio grado di merito per rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale delle posizioni di diritto soggettivo garantite dall'ordinamento penitenziario.

Va, quindi, data applicazione alla disposizione secondo la quale avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza è possibile proporre reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione, al Tribunale di sorveglianza la cui decisione, a sua volta, è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, Ord. pen.).

3. Pertanto l’atto di impugnazione, previa sua riqualificazione quale reclamo, va restituito al Tribunale di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.

P.Q.M Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato ammesso alla detenzione domiciliare, aveva richiesto l’autorizzazione in favore del suo assistito per recarsi a svolgere attività lavorativa presso una ditta disposta ad assumerlo come addetto al carico e allo scarico merci con regolare contratto. Con provvedimento in data 09/12/2024, redatto in calce all’istanza, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato l’istanza, «non essendo documentata la sussistenza delle condizioni di cui all’art.284 cod. proc. pen.». 2. Avverso questo provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo ex artt. 30-bis e 47- ter ord. pen., lamentando che la motivazione era laconica e non aveva tenuto conto del fatto che ai fini dell’esecuzione della pena non poteva avere rilievo solo la condizione di bisogno descritta dall’art. 284 cod. proc. pen., ma anche la valutazione dell’utilità dell’attività lavorativa ai fini del percorso di risocializzazione del condannato. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, con provvedimento in calce al proposto reclamo, lo ha riqualificato come ricorso per cassazione e lo ha trasmesso a questa Corte. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle sue ragioni. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’atto di impugnazione del provvedimento in data 09/12/2024, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bari, di rigetto dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato ammesso alla detenzione domiciliare, va qualificato come reclamo e va restituito al Tribunale di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso. 2. Il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità ha affermato che «è ammissibile il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno, trattandosi di una decisione idonea a incidere su un diritto fondamentale del detenuto» (Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022, dep. 2023, Picozzi, Rv. 283896 – 01; così anche Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, Rv. 281285; Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018 Rv. 273872). Nel dare atto del definitivo superamento del difforme orientamento espresso da Sez. 1, n. 4979 del 10/01/2017, dep. 2018, Rv. 272284, sez. 1, n. 33579 del 03/04/2002, Rv. 222224, Sez. 1, n. 3063 del 19/05/1995, Rv. 202083 secondo cui doveva ritenersi inammissibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di ammissione o di revoca al lavoro all'esterno, avendo esso natura meramente amministrativa, i più persuasivi pronunciamenti hanno sottolineato che il lavoro costituisce un diritto fondamentale della persona e componente essenziale del trattamento rieducativo del detenuto, che non può soffrire limitazioni di tutela. Poiché la completa tutela giurisdizionale è garantita dalla possibilità di impugnare i provvedimenti lesivi di tali diritti davanti all'autorità giudiziaria, nel caso di specie la norma di riferimento non può che essere l'art. 35-bis Ord. pen., che individua un sistema di tutela caratterizzato dal doppio grado di merito per rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale delle posizioni di diritto soggettivo garantite dall'ordinamento penitenziario. Va, quindi, data applicazione alla disposizione secondo la quale avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza è possibile proporre reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione, al Tribunale di sorveglianza la cui decisione, a sua volta, è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, Ord. pen.). 3. Pertanto l’atto di impugnazione, previa sua riqualificazione quale reclamo, va restituito al Tribunale di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Trib
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