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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 23017/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

07/04/2026 del TRIBUNALE di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorsoinammissibile e dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rieti, in funzione di giudicedel riesame, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimoTribunale in data 4 marzo 2026, avente a oggetto 224 cani di razza [OSCURATO:PERSONA],in relazione al reato di cui all'art. 544-ter c.p.2.

Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha propostoricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di gravame.2.1.

Con un primo motivo, si deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. a), c.p.p., in relazione alla presunta illegittimità della procedura diproroga delle indagini preliminari.

La difesa lamenta la mancata notifica diun'ordinanza motivata sulla richiesta di proroga, a fronte di una memoria difensivadepositata ai sensi dell'art. 406 c.p.p.

Si sostiene che la richiesta di proroga fossetardiva e immotivata, poiché l'unico delitto che avrebbe consentito il superamentodel termine semestrale, ovvero l'art. 544-ter c.p., era stato "radicalmente escluso"dal personale veterinario della ASL già in data 18 febbraio 2025.

Si contesta,inoltre, la legittimità della delega di indagini disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 370c.p.p. in data 10 ottobre 2025, in assenza di una valida proroga, e l'intervento,durante l'ispezione del 26 gennaio 2026, di personale delle Guardie ZoofileN.O.R.S.A.A., asseritamente prive di delega e competenza specifica.

Infine, sidenunciano irregolarità nella notifica e nell'esecuzione del decreto di ispezione.2.2.

Con un secondo motivo, si eccepisce “la violazione di legge, ex art. 606,comma 1, lett. a), sotto un secondo profilo, oltre che totale assenza dimotivazione, ex art. 606, comma 1, lett.) e, c.p.p.”.Il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame abbia ignorato leargomentazioni difensive volte a dimostrare l'insussistenza del fumus commissidelicti.

In particolare, si ribadisce che il reato di maltrattamento era stato esclusodai veterinari ASL nel verbale del 18 febbraio 2025.

Si contesta l'omessavalutazione delle denunce presentate dall'indagato per una campagna diffamatoriabasata su foto e video manipolati, che sarebbero stati indebitamente utilizzaticome fonte di prova.

Si argomenta che l'umidità dei box, rilevata dalla P.G., eraprova della recente pulizia e non di una condizione insalubre permanente, comerilevato anche da un verbale ARPAL prodotto dalla difesa.

Si critica la scelta delP.M. di procedere con un'ispezione urgente anziché con incidente probatorio,delegando enti (ASL e [OSCURATO:PERSONA]) che il ricorrente aveva già denunciato,e si adombrano ulteriori irregolarità procedurali da parte della Procura.2.3.

Con un terzo motivo, si denuncia la totale mancanza di motivazione, aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con specifico riferimento allasussistenza del fumus boni juris.

La difesa sostiene che il Tribunale del Riesameha omesso di rispondere a numerose e documentate contestazioni.

Tra queste:la questione dell'incompatibilità della ASL a svolgere accertamenti, datal'esistenza di un contenzioso civile e amministrativo con l'indagato, e l'illegittimitàdell'intervento del N.O.R.S.A.A., non essendo intervenuta alcuna delega in favoredell’associazione;l'omessa valutazione di prove documentali quali la legittimità degli impiantiigienico-sanitari, le “ricette emesse”, i trattamenti vaccinali e vermifughi effettuati,e l'esistenza di un'assistenza veterinaria domiciliare costante”;la mancata considerazione delle cartelle cliniche dei cani prelevati durantel'ispezione, che dimostrerebbero l'assenza di patologie urgenti e il loro rapidoritorno in allevamento in buone condizioni;l'illogicità con cui sono state liquidate come irrilevanti le fatture prodotte,un'affermazione di denutrizione del 41% dei cani, ritenuta apodittica e nonsupportata da prove oggettive;la mancata ammissione e visione dei video depositati dalla difesa, cheavrebbero dimostrato inequivocabilmente le ottime condizioni di salute ebenessere degli animali.Il ricorrente conclude che i provvedimenti impugnati sono abnormi, adottati inassenza del periculum in mora, su cui il Tribunale non si era pronunciato, e fondatisu accertamenti illegittimi e non plausibili, determinati da un intento persecutorio.3.

Con istanza urgente, datata 11 maggio 2026, la difesa ha anche chiesto disospendere l’efficacia del provvedimento impugnato così da paralizzare leoperazioni volte a trasferire in altre strutture gli animali ospitati nell’area insequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato, articolandosi in motivi non consentitiin sede di legittimità, o perché tardivamente proposti o in quanto privi di uneffettivo confronto con la motivazione contestata o in quanto incentrati su unamera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata.2.

Occorre, preliminarmente, ricordare che, in tema di riesame delle misurecautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge,secondo il disposto dell'art. 325, comma 1, c.p.p.

In tale nozione rientrano sia glierrores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali darenderla del tutto mancante o meramente apparente, ovvero basata suun'argomentazione manifestamente illogica o contraddittoria, tale da nonconsentire il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento.

È invece preclusa a questa Corte la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa.3.

Tanto premesso, va rilevato che il primo motivo solleva, peraltro individuandoil vizio di eccesso di potere senza neppure indicare la funzione amministrativa olegislativa che sarebbe stata usurpata, questioni afferenti alla proroga delleindagini che non risultano essere state prospettate dinanzi al Tribunale delriesame, non facendo a esse cenno l’ordinanza impugnata e non avendo ilricorrente contestato la sintesi dei motivi di doglianza proposti esposta nelmedesimo provvedimento.3.1 Va, quindi, ricordato che, per il principio generale operante in materia diimpugnazioni, sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motividi impugnazione esposto nel provvedimento impugnato se ritenuto incompleto ocomunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 2014,Rv.259066; Sez. 3, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627; Sez. 4, n.17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 – 01 ).Non essendo stata sollevata alcuna contestazione nel riepilogo delle censureproposte dinanzi al Tribunale del Riesame, deve rilevarsi che l’argomento in esamerisulta inammissibile in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondocui “in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nellapeculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art.309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianzeprovocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle qualila Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanzadi tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte dilegittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza dicognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, inrelazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3,n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)” (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira,Rv. 288117 – 01).3.2 Venendo alle questioni relative alle modalità di svolgimento delle indagini,il ricorso non chiarisce quale specifica causa di nullità o di inutilizzabilità sarebberimasta integrata e a quali atti si riferirebbe.In particolare, in relazione all’intervento del N.O.R.S.A.A., il ricorso non precisaquale specifico atto di indagine sarebbe stato viziato dalla mancanza di delega el’incidenza del medesimo sul compendio probatorio tenuto in considerazione ai finidella misura cautelare.

Né, peraltro, la partecipazione della predetta associazioneal sopralluogo del 26 gennaio 2026 integrerebbe di per sé alcuna causa di invaliditàdell’atto di indagine, risultando dalla stessa ricostruzione del ricorrente cheall’ispezione parteciparono personale dell’ASL e i [OSCURATO:PERSONA].In relazione alla partecipazione alle indagini del personale dell’Asl, le censuredel ricorrente sono state esaminate e respinte dal Tribunale con motivazione cheil ricorso semplicemente ignora, limitandosi a riproporre le censure disattese.4.

Non consentite solo le censure esposte nel secondo motivo, non integrandoalcuno dei vizi denunciati.Il ricorrente, sotto la veste del vizio di usurpazione del potere e del viziomotivazionale, esprime pesanti censure in ordine all’operato della poliziagiudiziaria e dei magistrati che sono intervenuti nel provvedimento, richiamando4.1 La tecnica di redazione del motivo dimostra, già, di ignorare che il controllodella motivazione, da parte della Corte, deve essere esercitato sul fronte dellacoordinazione delle preposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa iltessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza possibilità per ilgiudice di legittimità di verificare se i risultati nell'interpretazione delle prove sianoeffettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti delprocesso (Sez. 1, n. 36860 del 28/4/2023, Gargano) e, ancor meno, di formulareuna nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione.4.2 L’ordinanza impugnata indica chiaramente gli elementi che integrano ilfumus del reato ipotizzato.A tale tessuto motivazionale il secondo motivo oppone che: il reato dimaltrattamenti era stato escluso “dal personale veterinario” che aveva partecipatoal sopralluogo del 18 gennaio 2025”; [OSCURATO:PERSONA] era stato vittima di una campagnaodio e diffamazione; il personale di polizia giudiziaria aveva commesso dei falsi,disvelati dal verbale redatto dai funzionari ARPAL che avevano partecipatoall’ispezione del 26 gennaio 2026; l’ispezione era stata fissata in “un’orarioassurdo”; “i box erano stati in maniera perfetta” ed erano “umidi” in quanto “lavatida poco”; l’allevamento era stato più volte controllato in passato senza che fosseriscontrato nessuna violazione; era intervenuta un’ordinanza di sospensioneemessa dal Consiglio di Stato; si sarebbe dovuto procedere con incidenteprobatorio; al PM procedente era stato censurato dal CSM ed aveva emesso“deleghe di indagini illegittime”; era ravvisabile “il desiderio di distruggere aprescindere”; il provvedimento del Tribunale del riesame, come gli “atti a monte”erano provvedimenti “completamente abnormi”.Le censure, molte delle quali dirette a colpire direttamente i soggetti intervenutinel procedimento al fine di screditarne l’operato, attraverso la contestazione dellavalenza dimostrativa degli indizi considerati dal Tribunale del riesame mediante lavalorizzazione di diverse fonti di prova, ritenute più significative, mirano a ottenereuna nuova valutazione del compendio probatorio che, però, per quanto detto,esula dai compiti del giudice di legittimità.4.3 Le censure sintetizzate e altre che si fatica a comprendere, come quellaincentrata sull’ “omicidio gravissimo di un autista di pullman della squadra di calciodi Pistoia”, richiamano, inoltre, atti di indagine, documenti, provvedimentigiurisdizionali che non risultano allegati al ricorso.Va, allora ricordato che “allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione,un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc.pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puòaccedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013,Rv. 255304).

Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene unelemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantementeaffermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dallagiurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché èonere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completatrascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti diquanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudicedi legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto nonemerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del18/03/2008, Rv. 240123)” (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv.276432 – 01).5.

Non maggior concretezza risulta avere il terzo motivo del ricorso, che giànella rubrica, denunciando la “totale mancanza di motivazione…in relazione: agliÈ vero, infatti, che “anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamentodel fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, sitraduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile conricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez.3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.).

In tal caso, però, è onere del ricorrente:a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omessoesame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunaledel riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c)spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice delriesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilitàdi chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai finidel sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi dicolpevolezza (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508).5.1 Il ricorrente non assolve a nessuno di questi oneri, non spiegando né ladecisività degli argomenti che si assumono ignorati né allegando gli atti di indaginee la documentazione sui quali le censure si fondano.5.2 Va anche rilevato che, contrariamente da quanto dedotto, il Tribunale hapreso in considerazione molte delle questioni oggetto gli argomenti difensivi chesi assumono pretermessi, ritenendole irrilevanti a fronte delle circostanze di fattovalorizzate nel decreto di sequestro.L'ordinanza impugnata presenta, infatti, una motivazione congrua e, comunque,non apparente, che dà conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il fumusdel reato di cui all'art. 544-ter c.p. valorizzando una pluralità di elementiconvergenti, desunti dai verbali di sopralluogo, dalle relazioni tecniche e dalladocumentazione fotografica in atti.

In particolare, il giudice del riesame haconsiderato:il sovraffollamento della struttura, ritenendo che le modifiche arbitrariamenteapportate ai box, anche a prescindere dalla metratura formale, avesserocompromesso le condizioni di benessere degli animali, privando alcuni di luce eaerazione e altri di un riparo adeguato dalle intemperie;le precarie condizioni igienico-sanitarie, lo stato di manutenzione delle strutture,le carenze nell'approvvigionamento idrico e alimentare, che avrebbero generatocompetizione e stress tra gli animali;lo stato di salute di un numero significativo di cani, con riscontro di denutrizionenel 41,52% degli esemplari, disidratazione, lesioni cutanee e altre patologie, oltread anomalie comportamentali.Ha, quindi, valutato che tali convergenti circostanze, rilevate da pubblici ufficialie, quindi, da atti di indagini ritenuti attendibili, integrassero il fumus del reatocontestato, richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità secondo cuila detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze può essereintegrata anche da condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale,comprese le sole condizioni ambientali, qualora incompatibili con la sua natura,facendo discendere dalla situazione di fatto accertata l’urgenza di intervenireintegrante il requisito del periculum.5.3 A fronte di un tale apparato argomentativo il ricorso ripropone gli argomenti,già disattesi dal Tribunale, volti a dimostrare che verbali, informative edocumentazione fotografica tenuti in considerazione dal Tribunale integravanofalsi ideologici e materiali commessi dai pubblici ufficiali o proponendo unadifferente interpretazione di alcune circostanze di fatto, come l’umidità del terrenoriscontrata dalla PG.Si tratta, all’evidenza, di argomenti che attingono la validità e la persuasivitàdella motivazione contestata, attingendo, sostanzialmente, la decisione delTribunale del riesame di privilegiare “i verbali di sopralluogo e le informative”sull’assunto che facciano “piena prova fino a querela di falso di quanto riscontratodirettamente dai pubblici ufficiali”.Ancora una volta, quindi, si è al di fuori della violazione di legge in quanto lestesse censure difensive dimostrano che una motivazione che sorregge ilprovvedimento esiste ed è tutt’altro che apparente.5.4 E’ anche opportuno richiamare, stante la congerie di atti, documenti evicende rievocate nel ricorso, il consolidato principio secondo cui il vizio dimotivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive puòessere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascuratio disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel sensoche una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvointervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia oquella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2,n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013,dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep.2016, Rv. 267723-01).Requisito nel caso di specie non configurabile, non risultando alcuno degliargomenti difensivi che si assume pretermessi in grado di neutralizzare il valoreprobatorio assegnato ai verbali di p.g. dal Tribunale del riesame.6.

In conclusione, quindi, il provvedimento impugnato, sia in relazione al fumusdel reato sia con riferimento al periculum, che il Tribunale ha ritenuto strettamenteconnesso con le condizioni in cui versavano i cani al momento del sopralluogo, èsorretto da una motivazione che si sottrae alle censure difensive.7.

Appena un cenno merita “l’istanza urgente di sospensione di ogni efficacia diprovvedimento impugnato…” datata 11 maggio 2026.L’istanza mira a sollecitare l’esercizio di un potere che l’ordinamento nonassegna al giudice di legittimità, ossia di sospendere di un “ordine di esecuzione”collegato a un provvedimento di sequestro confermato dal Tribunale del Riesame.Va, infatti, ricordato, che, a norma dell’art. 325 c.p.p. comma 4, “il ricorso nonsospende l’esecuzione” del tribunale del riesame e che l’art. 612 c.p.p. prevede unpotere di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in relazionealla sola “condanna civile”.8.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitàdel ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il giorno 11/6/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
07/04/2026 del TRIBUNALE di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorsoinammissibile e dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rieti, in funzione di giudicedel riesame, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimoTribunale in data 4 marzo 2026, avente a oggetto 224 cani di razza [OSCURATO:PERSONA],in relazione al reato di cui all'art. 544-ter c.p.2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha propostoricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di gravame.2.1. Con un primo motivo, si deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. a), c.p.p., in relazione alla presunta illegittimità della procedura diproroga delle indagini preliminari. La difesa lamenta la mancata notifica diun'ordinanza motivata sulla richiesta di proroga, a fronte di una memoria difensivadepositata ai sensi dell'art. 406 c.p.p. Si sostiene che la richiesta di proroga fossetardiva e immotivata, poiché l'unico delitto che avrebbe consentito il superamentodel termine semestrale, ovvero l'art. 544-ter c.p., era stato "radicalmente escluso"dal personale veterinario della ASL già in data 18 febbraio 2025. Si contesta,inoltre, la legittimità della delega di indagini disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 370c.p.p. in data 10 ottobre 2025, in assenza di una valida proroga, e l'intervento,durante l'ispezione del 26 gennaio 2026, di personale delle Guardie ZoofileN.O.R.S.A.A., asseritamente prive di delega e competenza specifica. Infine, sidenunciano irregolarità nella notifica e nell'esecuzione del decreto di ispezione.2.2. Con un secondo motivo, si eccepisce “la violazione di legge, ex art. 606,comma 1, lett. a), sotto un secondo profilo, oltre che totale assenza dimotivazione, ex art. 606, comma 1, lett.) e, c.p.p.”.Il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame abbia ignorato leargomentazioni difensive volte a dimostrare l'insussistenza del fumus commissidelicti. In particolare, si ribadisce che il reato di maltrattamento era stato esclusodai veterinari ASL nel verbale del 18 febbraio 2025. Si contesta l'omessavalutazione delle denunce presentate dall'indagato per una campagna diffamatoriabasata su foto e video manipolati, che sarebbero stati indebitamente utilizzaticome fonte di prova. Si argomenta che l'umidità dei box, rilevata dalla P.G., eraprova della recente pulizia e non di una condizione insalubre permanente, comerilevato anche da un verbale ARPAL prodotto dalla difesa. Si critica la scelta delP.M. di procedere con un'ispezione urgente anziché con incidente probatorio,delegando enti (ASL e [OSCURATO:PERSONA]) che il ricorrente aveva già denunciato,e si adombrano ulteriori irregolarità procedurali da parte della Procura.2.3. Con un terzo motivo, si denuncia la totale mancanza di motivazione, aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con specifico riferimento allasussistenza del fumus boni juris. La difesa sostiene che il Tribunale del Riesameha omesso di rispondere a numerose e documentate contestazioni. Tra queste:la questione dell'incompatibilità della ASL a svolgere accertamenti, datal'esistenza di un contenzioso civile e amministrativo con l'indagato, e l'illegittimitàdell'intervento del N.O.R.S.A.A., non essendo intervenuta alcuna delega in favoredell’associazione;l'omessa valutazione di prove documentali quali la legittimità degli impiantiigienico-sanitari, le “ricette emesse”, i trattamenti vaccinali e vermifughi effettuati,e l'esistenza di un'assistenza veterinaria domiciliare costante”;la mancata considerazione delle cartelle cliniche dei cani prelevati durantel'ispezione, che dimostrerebbero l'assenza di patologie urgenti e il loro rapidoritorno in allevamento in buone condizioni;l'illogicità con cui sono state liquidate come irrilevanti le fatture prodotte,un'affermazione di denutrizione del 41% dei cani, ritenuta apodittica e nonsupportata da prove oggettive;la mancata ammissione e visione dei video depositati dalla difesa, cheavrebbero dimostrato inequivocabilmente le ottime condizioni di salute ebenessere degli animali.Il ricorrente conclude che i provvedimenti impugnati sono abnormi, adottati inassenza del periculum in mora, su cui il Tribunale non si era pronunciato, e fondatisu accertamenti illegittimi e non plausibili, determinati da un intento persecutorio.3. Con istanza urgente, datata 11 maggio 2026, la difesa ha anche chiesto disospendere l’efficacia del provvedimento impugnato così da paralizzare leoperazioni volte a trasferire in altre strutture gli animali ospitati nell’area insequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, articolandosi in motivi non consentitiin sede di legittimità, o perché tardivamente proposti o in quanto privi di uneffettivo confronto con la motivazione contestata o in quanto incentrati su unamera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata.2. Occorre, preliminarmente, ricordare che, in tema di riesame delle misurecautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge,secondo il disposto dell'art. 325, comma 1, c.p.p. In tale nozione rientrano sia glierrores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali darenderla del tutto mancante o meramente apparente, ovvero basata suun'argomentazione manifestamente illogica o contraddittoria, tale da nonconsentire il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento. È invece preclusa a questa Corte la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa.3. Tanto premesso, va rilevato che il primo motivo solleva, peraltro individuandoil vizio di eccesso di potere senza neppure indicare la funzione amministrativa olegislativa che sarebbe stata usurpata, questioni afferenti alla proroga delleindagini che non risultano essere state prospettate dinanzi al Tribunale delriesame, non facendo a esse cenno l’ordinanza impugnata e non avendo ilricorrente contestato la sintesi dei motivi di doglianza proposti esposta nelmedesimo provvedimento.3.1 Va, quindi, ricordato che, per il principio generale operante in materia diimpugnazioni, sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motividi impugnazione esposto nel provvedimento impugnato se ritenuto incompleto ocomunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 2014,Rv.259066; Sez. 3, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627; Sez. 4, n.17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 – 01 ).Non essendo stata sollevata alcuna contestazione nel riepilogo delle censureproposte dinanzi al Tribunale del Riesame, deve rilevarsi che l’argomento in esamerisulta inammissibile in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondocui “in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nellapeculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art.309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianzeprovocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle qualila Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanzadi tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte dilegittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza dicognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, inrelazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3,n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)” (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira,Rv. 288117 – 01).3.2 Venendo alle questioni relative alle modalità di svolgimento delle indagini,il ricorso non chiarisce quale specifica causa di nullità o di inutilizzabilità sarebberimasta integrata e a quali atti si riferirebbe.In particolare, in relazione all’intervento del N.O.R.S.A.A., il ricorso non precisaquale specifico atto di indagine sarebbe stato viziato dalla mancanza di delega el’incidenza del medesimo sul compendio probatorio tenuto in considerazione ai finidella misura cautelare. Né, peraltro, la partecipazione della predetta associazioneal sopralluogo del 26 gennaio 2026 integrerebbe di per sé alcuna causa di invaliditàdell’atto di indagine, risultando dalla stessa ricostruzione del ricorrente cheall’ispezione parteciparono personale dell’ASL e i [OSCURATO:PERSONA].In relazione alla partecipazione alle indagini del personale dell’Asl, le censuredel ricorrente sono state esaminate e respinte dal Tribunale con motivazione cheil ricorso semplicemente ignora, limitandosi a riproporre le censure disattese.4. Non consentite solo le censure esposte nel secondo motivo, non integrandoalcuno dei vizi denunciati.Il ricorrente, sotto la veste del vizio di usurpazione del potere e del viziomotivazionale, esprime pesanti censure in ordine all’operato della poliziagiudiziaria e dei magistrati che sono intervenuti nel provvedimento, richiamando4.1 La tecnica di redazione del motivo dimostra, già, di ignorare che il controllodella motivazione, da parte della Corte, deve essere esercitato sul fronte dellacoordinazione delle preposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa iltessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza possibilità per ilgiudice di legittimità di verificare se i risultati nell'interpretazione delle prove sianoeffettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti delprocesso (Sez. 1, n. 36860 del 28/4/2023, Gargano) e, ancor meno, di formulareuna nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione.4.2 L’ordinanza impugnata indica chiaramente gli elementi che integrano ilfumus del reato ipotizzato.A tale tessuto motivazionale il secondo motivo oppone che: il reato dimaltrattamenti era stato escluso “dal personale veterinario” che aveva partecipatoal sopralluogo del 18 gennaio 2025”; [OSCURATO:PERSONA] era stato vittima di una campagnaodio e diffamazione; il personale di polizia giudiziaria aveva commesso dei falsi,disvelati dal verbale redatto dai funzionari ARPAL che avevano partecipatoall’ispezione del 26 gennaio 2026; l’ispezione era stata fissata in “un’orarioassurdo”; “i box erano stati in maniera perfetta” ed erano “umidi” in quanto “lavatida poco”; l’allevamento era stato più volte controllato in passato senza che fosseriscontrato nessuna violazione; era intervenuta un’ordinanza di sospensioneemessa dal Consiglio di Stato; si sarebbe dovuto procedere con incidenteprobatorio; al PM procedente era stato censurato dal CSM ed aveva emesso“deleghe di indagini illegittime”; era ravvisabile “il desiderio di distruggere aprescindere”; il provvedimento del Tribunale del riesame, come gli “atti a monte”erano provvedimenti “completamente abnormi”.Le censure, molte delle quali dirette a colpire direttamente i soggetti intervenutinel procedimento al fine di screditarne l’operato, attraverso la contestazione dellavalenza dimostrativa degli indizi considerati dal Tribunale del riesame mediante lavalorizzazione di diverse fonti di prova, ritenute più significative, mirano a ottenereuna nuova valutazione del compendio probatorio che, però, per quanto detto,esula dai compiti del giudice di legittimità.4.3 Le censure sintetizzate e altre che si fatica a comprendere, come quellaincentrata sull’ “omicidio gravissimo di un autista di pullman della squadra di calciodi Pistoia”, richiamano, inoltre, atti di indagine, documenti, provvedimentigiurisdizionali che non risultano allegati al ricorso.Va, allora ricordato che “allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione,un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc.pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puòaccedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013,Rv. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene unelemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantementeaffermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dallagiurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché èonere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completatrascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti diquanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudicedi legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto nonemerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del18/03/2008, Rv. 240123)” (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv.276432 – 01).5. Non maggior concretezza risulta avere il terzo motivo del ricorso, che giànella rubrica, denunciando la “totale mancanza di motivazione…in relazione: agliÈ vero, infatti, che “anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamentodel fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, sitraduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile conricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez.3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.). In tal caso, però, è onere del ricorrente:a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omessoesame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunaledel riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c)spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice delriesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilitàdi chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai finidel sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi dicolpevolezza (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508).5.1 Il ricorrente non assolve a nessuno di questi oneri, non spiegando né ladecisività degli argomenti che si assumono ignorati né allegando gli atti di indaginee la documentazione sui quali le censure si fondano.5.2 Va anche rilevato che, contrariamente da quanto dedotto, il Tribunale hapreso in considerazione molte delle questioni oggetto gli argomenti difensivi chesi assumono pretermessi, ritenendole irrilevanti a fronte delle circostanze di fattovalorizzate nel decreto di sequestro.L'ordinanza impugnata presenta, infatti, una motivazione congrua e, comunque,non apparente, che dà conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il fumusdel reato di cui all'art. 544-ter c.p. valorizzando una pluralità di elementiconvergenti, desunti dai verbali di sopralluogo, dalle relazioni tecniche e dalladocumentazione fotografica in atti. In particolare, il giudice del riesame haconsiderato:il sovraffollamento della struttura, ritenendo che le modifiche arbitrariamenteapportate ai box, anche a prescindere dalla metratura formale, avesserocompromesso le condizioni di benessere degli animali, privando alcuni di luce eaerazione e altri di un riparo adeguato dalle intemperie;le precarie condizioni igienico-sanitarie, lo stato di manutenzione delle strutture,le carenze nell'approvvigionamento idrico e alimentare, che avrebbero generatocompetizione e stress tra gli animali;lo stato di salute di un numero significativo di cani, con riscontro di denutrizionenel 41,52% degli esemplari, disidratazione, lesioni cutanee e altre patologie, oltread anomalie comportamentali.Ha, quindi, valutato che tali convergenti circostanze, rilevate da pubblici ufficialie, quindi, da atti di indagini ritenuti attendibili, integrassero il fumus del reatocontestato, richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità secondo cuila detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze può essereintegrata anche da condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale,comprese le sole condizioni ambientali, qualora incompatibili con la sua natura,facendo discendere dalla situazione di fatto accertata l’urgenza di intervenireintegrante il requisito del periculum.5.3 A fronte di un tale apparato argomentativo il ricorso ripropone gli argomenti,già disattesi dal Tribunale, volti a dimostrare che verbali, informative edocumentazione fotografica tenuti in considerazione dal Tribunale integravanofalsi ideologici e materiali commessi dai pubblici ufficiali o proponendo unadifferente interpretazione di alcune circostanze di fatto, come l’umidità del terrenoriscontrata dalla PG.Si tratta, all’evidenza, di argomenti che attingono la validità e la persuasivitàdella motivazione contestata, attingendo, sostanzialmente, la decisione delTribunale del riesame di privilegiare “i verbali di sopralluogo e le informative”sull’assunto che facciano “piena prova fino a querela di falso di quanto riscontratodirettamente dai pubblici ufficiali”.Ancora una volta, quindi, si è al di fuori della violazione di legge in quanto lestesse censure difensive dimostrano che una motivazione che sorregge ilprovvedimento esiste ed è tutt’altro che apparente.5.4 E’ anche opportuno richiamare, stante la congerie di atti, documenti evicende rievocate nel ricorso, il consolidato principio secondo cui il vizio dimotivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive puòessere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascuratio disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel sensoche una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvointervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia oquella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2,n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013,dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep.2016, Rv. 267723-01).Requisito nel caso di specie non configurabile, non risultando alcuno degliargomenti difensivi che si assume pretermessi in grado di neutralizzare il valoreprobatorio assegnato ai verbali di p.g. dal Tribunale del riesame.6. In conclusione, quindi, il provvedimento impugnato, sia in relazione al fumusdel reato sia con riferimento al periculum, che il Tribunale ha ritenuto strettamenteconnesso con le condizioni in cui versavano i cani al momento del sopralluogo, èsorretto da una motivazione che si sottrae alle censure difensive.7. Appena un cenno merita “l’istanza urgente di sospensione di ogni efficacia diprovvedimento impugnato…” datata 11 maggio 2026.L’istanza mira a sollecitare l’esercizio di un potere che l’ordinamento nonassegna al giudice di legittimità, ossia di sospendere di un “ordine di esecuzione”collegato a un provvedimento di sequestro confermato dal Tribunale del Riesame.Va, infatti, ricordato, che, a norma dell’art. 325 c.p.p. comma 4, “il ricorso nonsospende l’esecuzione” del tribunale del riesame e che l’art. 612 c.p.p. prevede unpotere di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in relazionealla sola “condanna civile”.8. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitàdel ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il giorno 11/6/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris