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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 05892/2023

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n cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150);

3.2. la sentenza va dunque cassata ed in sede di rinvio la causa sarà decisa facendo applicazione, nel valutare il rilievo dell’anzianità pre-ruolo, del principio di cui a Cass. 23868/2016 e poi, per il periodo successivo, in ragione della natura (docenti o ATA) dei rapporti, dei successivi principi di cui a Cass. 31149/2019 e\o Cass.31150/2019; alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, in di

n cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150); 3.2. la sentenza va dunque cassata ed in sede di rinvio la causa sarà decisa facendo applicazione, nel valutare il rilievo dell’anzianità pre-ruolo, del principio di cui a Cass. 23868/2016 e poi, per il periodo successivo, in ragione della natura (docenti o ATA) dei rapporti, dei successivi principi di cui a Cass. 31149/2019 e\o Cass.31150/2019; alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, in di
Decreto Cassazione n. 05892/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris