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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 43410/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione dell'errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza-decisione della Corte di cassazione, Sezione settima penale, del 09/06/2022, sul ricorso n. 10442/2022 Reg.

Gen. ricorsi, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza-decisione pronunciata il 9 giugno 2022, all'esito della udienza svoltasi in camera di consiglio in pari data, la Corte di cassazione, Sezione Settima penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 10442/2022 Reg. gen. ricorsi.

2. L'intestazione della predetta ordinanza-decisione indica, per mero errore materiale, quale data di nascita del ricorrente il 5 agosto 1988, anziché il 5 novembre 1988.

3. In data 7 luglio 2022 è stato promosso d'ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella redazione dell'ordinanza-documento.

4. A tale correzione può procedersi ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e de plano, atteso il contenuto della rettifica.

Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza emessa dalla Settima sezione penale di questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che la data di nascita del ricorrente deve intendersi 05/11/1988, anziché 05/08/1988.

Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione dell'errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza-decisione della Corte di cassazione, Sezione settima penale, del 09/06/2022, sul ricorso n. 10442/2022 Reg. Gen. ricorsi, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza-decisione pronunciata il 9 giugno 2022, all'esito della udienza svoltasi in camera di consiglio in pari data, la Corte di cassazione, Sezione Settima penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 10442/2022 Reg. gen. ricorsi. 2. L'intestazione della predetta ordinanza-decisione indica, per mero errore materiale, quale data di nascita del ricorrente il 5 agosto 1988, anziché il 5 novembre 1988. 3. In data 7 luglio 2022 è stato promosso d'ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella redazione dell'ordinanza-documento. 4. A tale correzione può procedersi ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e de plano, atteso il contenuto della rettifica. Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza emessa dalla Settima sezione penale di questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che la data di nascita del ricorrente deve intendersi 05/11/1988, anziché 05/08/1988. Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così decis
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