CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 08511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa in data 26/04/2021 all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata, all'esito del giudizio di appello, per i seguenti reati: - reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di due confezioni di ovetti kinder (contenenti 48 ovetti) prelevandole dagli scaffali del bar [OSCURATO:PERSONA] presso l'area di servizio autostradale [OSCURATO:PERSONA], in Calcinato il 19 gennaio 2018 (capo c); - reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di due confezioni di kinder MAXI e di due confezioni di [OSCURATO:PERSONA] prelevandole dagli scaffali del bar [OSCURATO:PERSONA] presso l'area di servizio autostradale [OSCURATO:PERSONA], in Calcinato il 18 gennaio 2018 (capo d); - reato previsto e punito dagli artt.624 e 625 n.7 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di diversi capi di abbigliamento prelevandoli dagli scaffali del negozio Mondosofia, in Mazzano in data 8 febbraio 2018 (capo e); - reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata dell'autovettura Lancia Y di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sottraendola all'autoriparatore [OSCURATO:PERSONA], in Mazzano il 26 gennaio 2018 (capo f); - reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di 24 confezioni di biscotti Grisbì prelevandole dagli scaffali del bar [OSCURATO:PERSONA] presso l'area di servizio autostradale [OSCURATO:PERSONA], in Calcinato il 27 gennaio 2018 (capo g); - reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di due scatole di giochi prelevandole dagli scaffali del bar [OSCURATO:PERSONA] presso l'area di servizio autostradale [OSCURATO:PERSONA], in Calcinato il 30 gennaio 2018 (capo h); - reato previsto e punito dall'art.612 cod. pen. per aver minacciato [OSCURATO:PERSONA], in Calcinato il 25 gennaio 2018 (capo i); - reato previsto e punito dall'art.612 cod. pen. per aver minacciato [OSCURATO:PERSONA], in Molinetto di Mazzano l'8 febbraio 2018 (capo j). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 131 bis cod. pen. Nonostante la Corte abbia ritenuto trattarsi di condotte di furto commesse su beni di scarso valore, ha poi escluso l'applicazione della norma anche in considerazione del «notevole curriculum delinquenziale», dell'imputata; tale elemento era stato già valutato ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, specifica infraquinquennale per cui escludere la particolare tenuità del fatto in ragione della sola presenza di precedenti significa duplicare le conseguenze già valutate ai sensi dell'art. 99 cod. pen. La difesa evidenzia il minimo disvalore della condotta e la non ostatività della pluralità di fatti uniti dal vincolo della continuazione; - erronea applicazione dell'art. 625 comma 2 n.7 cod. pen., violazione dell'art. 337, comma 3, cod.proc. pen. per quanto concerne il punto e) del capo di imputazione, e dell'art. 529 cod. proc. pen. La motivazione offerta dalla Corte territoriale con riguardo all'aggravante contestata al capo e) secondo la difesa è meramente apparente; l'argomento secondo il quale l'imputata non sarebbe stata attenzionata dagli operatori del negozio è erronea e pretermette il fatto che i dipendenti la avessero attenzionata sin dal suo ingresso nell'esercizio commerciale, in quanto già nota per precedenti tentativi di furto; il negozio era altresì provvisto di sistema di videosorveglianza, dunque sorveglianza e controllo continuativi nel caso di specie sussistenti. Deduce, quindi, il difetto di valida querela in quanto proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica senza indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. Con riferimento a quanto contestato al capo f), l'accertamento della sussistenza dell'aggravante si fonda su un'erronea interpretazione del concetto di esposizione alla pubblica fede. Eccepisce il difetto di valida querela in quanto sporta da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore della ditta presso la quale era custodita l'autovettura, dunque soggetto non legittimato; - erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen. in quanto l'affermazione di responsabilità si fonda su una motivazione illogica, non essendo comprensibile come un timore «vago» e «indistinto» possa al contempo tradursi in un timore «concreto». Secondo la giurisprudenza, la minaccia, per integrare il reato di cui all'art. 612 cod. pen., non può essere vaga e indistinta ma deve essere seria ed effettiva e consiste nella prospettazione credibile di un male alla vittima. La minaccia va accertata con riguardo al tenore delle espressioni verbali e al contesto nel quale esse si collocano e il male minacciato deve necessariamente dipendere dalla volontà dell'agente. Secondo la difesa, nessuna delle frasi profferite dall'imputata aveva un grado di offensività tale da integrare il reato di minaccia. 3. Il difensore ha depositato memoria in data 10 febbraio 2022 insistendo per l'accoglimento del ricorso anche ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. in considerazione dell'intervenuta riforma di cui al d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure proposte non superano il vaglio di ammissibilità in quanto risultano pedissequamente reiterative di motivi di appello già ampiamente esaminati, con motivazione esente da vizi, dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, salvo quanto si dirà a proposito del reato contestato al capo f). 2. Con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha posto in evidenza a pag.11 la serialità e ripetizione dei fatti contestati, denotanti notevole spregiudicatezza e disprezzo verso le persone offese, solo avvalorati dal «notevole curriculum delinquenziale» dell'imputata, che non è stato assunto quale unico criterio di valutazione. I giudici di merito hanno, dunque, fatto riferimento a plurimi elementi ostativi all'applicazione della norma, non sindacabili dal giudice di legittimità. 2.1. Va premesso, anche alla luce della richiesta formulata dalla difesa con memoria depositata il 10 febbraio 2023, che non si pone nel caso in esame la questione dell'applicabilità della disciplina più favorevole dell'art.131 bis cod. pen. introdotta dall'art.1, comma 1, lett.c) d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, ove si consideri che il rigetto non è motivato dai limiti edittali di applicabilità del beneficio. Va, dunque, ricordato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) ha insegnato che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. Si richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite Tushaj hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. 2.2. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto. 2.3. Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.). 2.4. Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita e alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art.131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). 2.5. Pertanto, il ricorso non coglie il particolare rilievo che i giudici di merito hanno attribuito, nel descrivere la condotta spregiudicata e sprezzante, all'intensità dell'elemento soggettivo dei reati contestati all'imputata nel loro complesso. 3. Alle pagg.11-12 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha replicato al motivo di appello con il quale la difesa aveva allegato l'insussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti. 3.1. I giudici di appello hanno ritenuto, con riferimento al capo e), che tale aggravante sussistesse in quanto il sistema di videosorveglianza non può essere considerato presidio sufficiente ad escludere l'esposizione del bene alla pubblica fede e in quanto, nel caso concreto, la presenza di un complice all'esterno dell'esercizio commerciale aveva agevolato l'elusione della vigilanza, da considerare non connotata da continuatività ed efficacia tali da impedire la sottrazione dei beni. Tale motivazione è in linea con un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la presenza del sistema di videosorveglianza non costituisce presidio idoneo e sufficiente ad escludere l'aggravante, essendo necessario un sistema efficace a impedire la sottrazione della cosa mobile (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01). L'allegazione secondo la quale non corrisponderebbe al vero che difettasse un controllo continuativo ed efficace degli addetti al negozio rappresenta una deduzione in fatto tendente a ottenere una diversa valutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità. 3.2. L'esercizio del diritto di querela da parte del legale rappresentante della persona giuridica è stato specificamente valutato come valido, in linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il diritto di querela spetta a colui che è in una relazione di fatto con la cosa mobile sottratta, posto che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso inteso in senso penalistico, anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). 4. Con riferimento al capo f), la Corte ha qualificato il furto come aggravato ai sensi dell'art.625 n.7 cod. pen. evidenziando Che l'atto predatorio posto in essere dall'imputata fosse stato compiuto su un'autovettura momentaneamente parcheggiata non chiusa e con chiavi inserite in stretta prossimità all'officina, da ritenere per tale ragione esposta alla pubblica fede per prassi lavorative del settore. Occorre, tuttavia, ricordare che ai fini della configurabilità dell'aggravante in parola è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez. 2, n.42023 del 19/06/2019, Martino, Rv. 277046 - 01). La sentenza impugnata non risulta aver sufficientemente chiarito se il detentore avesse o meno mantenuto tale continua vigilanza, tanto più che a pag.6 della sentenza si è evidenziato che l'imputata si sarebbe impossessata del veicolo dopo aver chiesto al Metelli, autoriparatore che aveva in consegna l'auto, di prestarle un'autovettura e dopo continue sue insistenze e grida in strada e nonostante il rifiuto oppostole dall'uomo. Tale dinamica del fatto induce a ritenere insufficiente la motivazione offerta dai giudici di merito a sostegno della qualificazione del furto come aggravato ai sensi dell'art.625 n.7 cod. pen., non emergendo dalla sentenza impugnata se la sottrazione sia avvenuta in un momento in cui l'autoriparatore fosse o meno in condizione di esercitare una vigilanza continua sul veicolo. La sentenza andrà, quindi, annullata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame. Inesistente è la motivazione a sostegno della procedibilità dell'azione penale con riguardo alla querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], che dovrà pertanto essere esaminata dal giudice del rinvio. 5. La censura concernente i reati contestati ai capi L e J tende a ottenere dalla Corte di legittimità una nuova disamina del materiale istruttorio, senza tenere conto della replica fornita dalla Corte territoriale, con motivazione non contraddittoria ed esente da vizi, circa l'idoneità della minaccia a limitare la libertà morale delle vittime. I giudici di merito hanno ritenuto che l'intimidazione verbale posta in essere dall'imputata nei confronti delle vittime sia stata percepita come connotata da particolare virulenza sia per il contesto in cui i fatti sono maturati sia per l'atteggiamento di aggressività e per la capacità della prevenuta di incutere un vago, indistinto, ma concreto timore di possibili ritorsioni. Integra il delitto di minaccia anche la prospettazione di un male futuro che non abbia un significato univoco, quando il contesto e il momento in cui la condotta è posta in essere siano considerati idonei a intimidire il soggetto passivo. Tale giudizio di idoneità è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in fase di legittimità, ove non arbitrario o connotato da manifesta illogicità. Va, inoltre, rimarcato che ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740 - 01). 6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato contestato al capo f), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che provvederà eventualmente anche alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, per cui resta ferma e diviene irrevocabile, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., la statuizione sull'affermazione di responsabilità della ricorrente per i reati contestati ai capi c),d),e),g),h),i),j). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto aggravato contestato al capo f) con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che provvederà all'eventuale rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara