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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24503/2023

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onunciato la seguente -Consigliere relatore - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6128 d el ruo l o generale dell’anno 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, domiciliatopresso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] del medesimo difensore; - r icorrente principale - contro Oggetto: dazi –revisione dell’accertamento –proroga –presupposti - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Liguria, n. 975/5/2018, depositata in data11 luglio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva emesso un avviso di rettifica per il recupero delmaggior dazio dovuto in relazione a nove bollette doganali risalenti ad un periodo compreso tra il 20 febbraio 2002 ed il 5febbraio 2005; avverso i suddetti atti impositivi il contribuente aveva proposto ricorso, contestando l’intervenuta prescrizione del potere di rettifica, che era stato dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale di Genova per tardività;avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuenteaveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: il ricorso non era tardivo; ma era infondata la questione relativa alla intervenuta prescrizione; avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso principale per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a d un unico motivo di censura; considerato che:con il primo motivo di ricorso principale il contribuente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.,per violazione dell’art.84, commi 2 e 3, d.P.R. n. 43/1973, per non avere rilevato, nel caso di specie, la mancanza delle condizioni richieste per la proroga del termine dell’accertamento doganale; evidenzia parte ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, il termine di tre anni per l’accertamento doganale può essere prorogato solo se entro il suddetto periodo sia stata, quantomeno, formulata una notitia criminis relativa alle importazioni contestate, non essendo sufficiente la circostanza, valorizzata dal giudice del gravame, dell’esistenza di un fatto penalmente rilevante incidente sul presupposto dell’imposta; in particolare, la comunicazione della notizia di reato, dalla quale è derivato il procedimento penale a carico del ricorrente, era stata trasmessa oltre il triennio previsto, a nulla rilevando il fatto che era pendente altro procedimento penale, poiché questo aveva ad oggetto l’accertamento e la rilevanza penale di fatti diversi da quelli costituenti la fonte dell’obbligazione doganale; il motivo è infondato; la giurisprudenza di questa Corte, malgrado alcune pronunzie di segno contrario, è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che, in tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, a prescindere dall'esito del giudizio ( di condanna o assolutorio), purché sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la notitia criminis, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto-reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale (Cass. n. 5384/2012; Cass.n. 14016/2012, Cass. n. 8046/13; Cass. n.8322/2013; Cass. n. 8708/2013; Cass. n. 7562 / 2015; Cass.n. 24674/15); quel che, dunque, è richiesto al giudice di accertare, nel caso in cui sia stata posta la questione della decorrenza del termine di prescrizione della pretesa dell’amministrazione doganale, è se, durante il termine di prescrizione, sia stata trasmessa una notitia criminis che abbia comportato il prolungamento del suddetto termine, e, in tale ambito di verifica,se la fattispecie di reato ipotizzata con la suddetta notizia di reato sia strettamente correlata alla pretesa impositiva contestata, poiché è la realizzazione della condotta illecita e penalmente rilevante che ha reso giustificabile il riconoscimento normativo in favore dell’amministrazione doganale di un più lungo termine per l’accertamento; tale ragione giustificativa del maggior termine di accertamento ha la sua fonte nell’art. 221, n. 4 , del codice doganale (Reg.

CEE del Consiglio n. 2913 del 1992, come modificato dal Reg.

CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2700 del 2000, applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis), secondo cui , alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, le autorità doganali possono procedere alla comunicazione dopo la scadenza del termine qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto "perseguibile penalmente"; ciò precisato, va osservato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del gravame ha accertato che durante il tempo del decorso del termine di prescrizione ordinario era intervenuto un procedimento penale che aveva riguardato il ricorrente, “il quale avrebbe lucrato sull’Iva evasa dalle cartiere di [OSCURATO:PERSONA].Nell’annotazione si fa riferimento a sottofatturazione finalizzata ad evadere i dazi all’importazione”; in sostanza, viene posta specifica attenzione alla sussistenza di un meccanismo fraudolento operato mediante società cartiere che avevano come finalità non solo vantaggi economici in materia di iva, ma anche in materia di dazi da versare, attesa la sottofatturazione del valore delle mercisicché, conclusivamente, il giudice del gravame ha precisato che: “È pertanto smentito quanto affermato dal contribuente per cui tale procedimento avrebbe riguardato fatti diversi”: in sostanza, è stato compiuto uno specifico accertamento in fatto in ordine alla riconducibilità anche al contribuente della condotta fraudolenta, finalizzata ad evadere i dazi, per la quale era stato iniziato il procedimento penale; la linea difensiva di parte ricorrentesi fonda sulla considerazione che la notitia criminische lo ha riguardato sarebbe stata trasmessa solo in data 2009, quindi oltre il triennio previsto e sul fatto che non sareb be stato individuato il fatto penalmente rilevante incidente, al contempo, sul presupposto dell’imposta; tuttavia, va osservato che, al fine dell’applicabilità del principio della estensione del termine di prescrizione ordinario nel caso in cui il fatto assume connotati di rilevanza penale, quel che rileva è la riferibilità della condotta illecita al contribuente, a prescindere dal fatto che il procedimento penale abbia riguardato o meno il contribuente; questa Corte ha già avuto modo di precisare, a tale riguardo, che ciò che rileva "non è l'evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, bensì l'ipotesi delittuosa che sta alla base della notitia criminis" onde "l'ulteriore conseguenza della irrilevanza, ai fini della configurabilità dell'atto passibile di azione giudiziaria, dell'identità degli imputati" (Cass.civ., 23 aprile 2010, n. 9773; Cass. civ., 30 dicembre 2011, n. 30710; Cass. civ., 8 marzo 2013 n. 5898 ; Cass. civ., 22 gennaio 2020, n. 1309); sicché, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'amministrazionedoganale deve emettere un atto nel quale venga formulata una notitia criministale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta, ma non necessariamente deve individuare fin da quel momento l'autore materiale dell'illecito (Cass. 26 novembre 2019, n. 30773 e 19 dicembre 2019, n. 34090Cass. civ., 5 novembre 2020, n. 24716); le considerazioni difensive espresse dal ricorrente, dunque, non sono in linea con l’orientamento di questa Corte e, inoltre, non tengono conto dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame che si mostra chiaramente, contrastante con la prospettazione del ricorrente; con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle dogane censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 142, cod. proc. civ., e degli artt. 37, 76, 78, d.lgs. n. 71/2011, in combinato disposto dell’art. 2697, cod. civ., per avere erroneamente ritenuto tempestiva la presentazione del ricorso originario; il rigetto del motivo di ricorso principale comporta l’assorbimento del presente motivo; in conclusione, va rigettato il ricorso principale e va assorbito quello incidentale, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite; si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso principale, assorbit o quello incidentale, co ndanna il ricorrenteprincipale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente -Consigliere relatore - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6128 d el ruo l o generale dell’anno 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, domiciliatopresso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] del medesimo difensore; - r icorrente principale - contro Oggetto: dazi –revisione dell’accertamento –proroga –presupposti - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Liguria, n. 975/5/2018, depositata in data11 luglio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva emesso un avviso di rettifica per il recupero delmaggior dazio dovuto in relazione a nove bollette doganali risalenti ad un periodo compreso tra il 20 febbraio 2002 ed il 5febbraio 2005; avverso i suddetti atti impositivi il contribuente aveva proposto ricorso, contestando l’intervenuta prescrizione del potere di rettifica, che era stato dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale di Genova per tardività;avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuenteaveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: il ricorso non era tardivo; ma era infondata la questione relativa alla intervenuta prescrizione; avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso principale per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a d un unico motivo di censura; considerato che:con il primo motivo di ricorso principale il contribuente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.,per violazione dell’art.84, commi 2 e 3, d.P.R. n. 43/1973, per non avere rilevato, nel caso di specie, la mancanza delle condizioni richieste per la proroga del termine dell’accertamento doganale; evidenzia parte ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, il termine di tre anni per l’accertamento doganale può essere prorogato solo se entro il suddetto periodo sia stata, quantomeno, formulata una notitia criminis relativa alle importazioni contestate, non essendo sufficiente la circostanza, valorizzata dal giudice del gravame, dell’esistenza di un fatto penalmente rilevante incidente sul presupposto dell’imposta; in particolare, la comunicazione della notizia di reato, dalla quale è derivato il procedimento penale a carico del ricorrente, era stata trasmessa oltre il triennio previsto, a nulla rilevando il fatto che era pendente altro procedimento penale, poiché questo aveva ad oggetto l’accertamento e la rilevanza penale di fatti diversi da quelli costituenti la fonte dell’obbligazione doganale; il motivo è infondato; la giurisprudenza di questa Corte, malgrado alcune pronunzie di segno contrario, è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che, in tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, a prescindere dall'esito del giudizio ( di condanna o assolutorio), purché sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la notitia criminis, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto-reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale (Cass. n. 5384/2012; Cass.n. 14016/2012, Cass. n. 8046/13; Cass. n.8322/2013; Cass. n. 8708/2013; Cass. n. 7562 / 2015; Cass.n. 24674/15); quel che, dunque, è richiesto al giudice di accertare, nel caso in cui sia stata posta la questione della decorrenza del termine di prescrizione della pretesa dell’amministrazione doganale, è se, durante il termine di prescrizione, sia stata trasmessa una notitia criminis che abbia comportato il prolungamento del suddetto termine, e, in tale ambito di verifica,se la fattispecie di reato ipotizzata con la suddetta notizia di reato sia strettamente correlata alla pretesa impositiva contestata, poiché è la realizzazione della condotta illecita e penalmente rilevante che ha reso giustificabile il riconoscimento normativo in favore dell’amministrazione doganale di un più lungo termine per l’accertamento; tale ragione giustificativa del maggior termine di accertamento ha la sua fonte nell’art. 221, n. 4 , del codice doganale (Reg. CEE del Consiglio n. 2913 del 1992, come modificato dal Reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2700 del 2000, applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis), secondo cui , alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, le autorità doganali possono procedere alla comunicazione dopo la scadenza del termine qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto "perseguibile penalmente"; ciò precisato, va osservato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del gravame ha accertato che durante il tempo del decorso del termine di prescrizione ordinario era intervenuto un procedimento penale che aveva riguardato il ricorrente, “il quale avrebbe lucrato sull’Iva evasa dalle cartiere di [OSCURATO:PERSONA].Nell’annotazione si fa riferimento a sottofatturazione finalizzata ad evadere i dazi all’importazione”; in sostanza, viene posta specifica attenzione alla sussistenza di un meccanismo fraudolento operato mediante società cartiere che avevano come finalità non solo vantaggi economici in materia di iva, ma anche in materia di dazi da versare, attesa la sottofatturazione del valore delle mercisicché, conclusivamente, il giudice del gravame ha precisato che: “È pertanto smentito quanto affermato dal contribuente per cui tale procedimento avrebbe riguardato fatti diversi”: in sostanza, è stato compiuto uno specifico accertamento in fatto in ordine alla riconducibilità anche al contribuente della condotta fraudolenta, finalizzata ad evadere i dazi, per la quale era stato iniziato il procedimento penale; la linea difensiva di parte ricorrentesi fonda sulla considerazione che la notitia criminische lo ha riguardato sarebbe stata trasmessa solo in data 2009, quindi oltre il triennio previsto e sul fatto che non sareb be stato individuato il fatto penalmente rilevante incidente, al contempo, sul presupposto dell’imposta; tuttavia, va osservato che, al fine dell’applicabilità del principio della estensione del termine di prescrizione ordinario nel caso in cui il fatto assume connotati di rilevanza penale, quel che rileva è la riferibilità della condotta illecita al contribuente, a prescindere dal fatto che il procedimento penale abbia riguardato o meno il contribuente; questa Corte ha già avuto modo di precisare, a tale riguardo, che ciò che rileva "non è l'evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, bensì l'ipotesi delittuosa che sta alla base della notitia criminis" onde "l'ulteriore conseguenza della irrilevanza, ai fini della configurabilità dell'atto passibile di azione giudiziaria, dell'identità degli imputati" (Cass.civ., 23 aprile 2010, n. 9773; Cass. civ., 30 dicembre 2011, n. 30710; Cass. civ., 8 marzo 2013 n. 5898 ; Cass. civ., 22 gennaio 2020, n. 1309); sicché, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'amministrazionedoganale deve emettere un atto nel quale venga formulata una notitia criministale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta, ma non necessariamente deve individuare fin da quel momento l'autore materiale dell'illecito (Cass. 26 novembre 2019, n. 30773 e 19 dicembre 2019, n. 34090Cass. civ., 5 novembre 2020, n. 24716); le considerazioni difensive espresse dal ricorrente, dunque, non sono in linea con l’orientamento di questa Corte e, inoltre, non tengono conto dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame che si mostra chiaramente, contrastante con la prospettazione del ricorrente; con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle dogane censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 142, cod. proc. civ., e degli artt. 37, 76, 78, d.lgs. n. 71/2011, in combinato disposto dell’art. 2697, cod. civ., per avere erroneamente ritenuto tempestiva la presentazione del ricorso originario; il rigetto del motivo di ricorso principale comporta l’assorbimento del presente motivo; in conclusione, va rigettato il ricorso principale e va assorbito quello incidentale, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite; si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale, assorbit o quello incidentale, co ndanna il ricorrenteprincipale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,