CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 37022/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, che ha confermato la sentenza emessa dal giudice di Pace di Crotone in data 18 marzo 2021, con la quale l'imputato veniva condannato per il delitto di minaccia alla pena di euro 500,00 di multa e al risarcimento in favore della costituita parte civile; Ritenuto che i quattro motivi di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di mancanza di motivazione in relazione, rispettivamente, all'accertamento della responsabilità penale dello stesso, alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, alla mancata disposizione di una nuova perizia per valutare la presenza di un vizio totale di mente e, infine, alla quantificazione del risarcimento, sono inammissibili, in quanto deducono vizi di motivazione in ricorso ammesso per la sola violazione di legge; Ritenuto infatti che i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibilitil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso [OSCURATO:PERSONA], in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] restensore bit [OSCURATO:PERSONA]