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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03172/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18776-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -:OZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato -[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. l presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 921/2016 della CORTE-'APPELLO di ROMA, depositata il 24/2/2016 R.G.N. -7'1/2013; _-a la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18776/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto il ricorso del dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] e condannato l'Azienda al pagamento della somma di € 13.904,18 richiesta a titolo di indennità di pronta disponibilità;

2. il giudice d'appello ha premesso che l'originario ricorrente aveva agito in giudizio chiedendo l'adempimento dell'obbligo assunto dalla ASL con la leliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999 che aveva quantificato in C 41,32 l'indennità in luogo del minor importo di C 20,66 previsto dalla contrattazione nazionale;

3. ha richiamato i CCNL succedutisi nel tempo, rilevando che alla contrattazione integrativa aziendale era stato consentito di rideterminare l'importo unitario dell'indennità in parola, sicché ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle norme di settore nel pervenire alla decisione impugnata;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA];

5. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] lor il primo motivo, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», l'Azienda ricorrente deduce che la Corte territoriale contraddittoriamente ha affermato, da un lato, che le parti collettive hanno perseguito l'intento di garantire una corretta ed essenziale utilizzazione dell'istituto della pronta reperibilità, finalizzata al risparmio ed alla gestione flessibile del fondo di pertinenza, dall'altro che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione delle norme di settore, sebbene il primo giudice non avesse in alcun modo tenuto conto dell'indisponibilità delle risorse;

1.1. aggiunge che la normativa contrattuale succedutasi nel tempo, integralmente trascritta nel motivo, non è stata correttamente applicata dalla Corte territoriale perché le disposizioni che disciplinano le modalità di costituzione dei fondi prevedono la irreversibilità solo del finanziamento della retribuzione di posizione;R.G. 18776/2016

2. la seconda censura intitolata «omessa insufficiente e contraddittoria lotivazione circa un punto decisivo della controversia; abrogazione dell'art. 20 -CNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]» addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la disapplicazione della clausola contrattuale richiamata in rubrica disposta dall'art. 17, comma 9, del CCNL 2002/2005 ha comportato anche il venir meno della contrattazione integrativa che della disposizione contrattuale costituiva attuazione;

3. il terzo motivo denuncia ex art. 112 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. perché non poteva il giudice d'appello ritenere fondata la domanda sulla base di argomenti e di fatti mai allegati dall'originario ricorrente che aveva agito in giudizio assumendo il carattere meramente potestativo della condizione e senza mai contestare che la stessa non si fosse realizzata;

4. è infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;

4.1. questa Corte ha già precisato che non induce inammissibilità il solo inserimento di documenti nel contesto dell'atto, finalizzato ad assolvere all'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché la sanzione dell'inammissibilità colpisce solo il ricorso che si esaurisca nella trascrizione di una serie di documenti e di atti processuali, integralmente riprodotti, e manchi dell'esposizione sommaria dei fatti o dell'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni espresse mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi (Cass. n.26837/2020);

4.2. in altri termini la sanzione dell'inammissibilità è circoscritta all'ipotesi in cui facciano difetto i requisiti richiesti dalla norma sopra richiamata e ciò si realizza solo qualora il ricorso, espunti gli atti ed i documenti, finisca per essere privo di una delle parti essenziali ( cfr. Cass. n. 12641/2017; Cass. n. 8245/2018), evenienza, questa, che non ricorre nella fattispecie;

5. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione Dgica e giuridica, meritano accoglimento giacché il Collegio intende dare continuità ai principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 5417/2020 che ha ritenuto infondata analoga domanda di adeguamento dell'indennità di pronta disponibilità proposta da dirigenti medici in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone;

5.1. l'art. 110 del d.P.R. n. 384 del 1990, nell'affermare la perdurante vigenza delle indennità previste dall'art. 82 del d.P.R. n. 270 del 1987, al comma 6 fissava in £. 40.000 lorde l'importo di quella di pronta disponibilità;R.G. 18776/2016

5.2. il CCNL 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del [OSCURATO:PERSONA], all'art.20, disciplinava il servizio di pronta disponibilità, prevedendo, al comma 5, che lo stesso desse diritto alla corresponsione, per ogni dodici ore, di un'indennità, della quale non quantificava l'ammontare, precisando solo, al comma 6, che al pagamento del compenso si doveva provvedere con il fondo disciplinato dall'art. 62 dello stesso contratto ( ...

La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. ...

Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 62);

5.3. quest'ultima disposizione, oltre ad indicare le modalità di costituzione del sondo e le finalità dello stesso (...

Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto: della indennità di pronta disponibilità di cui all'art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall'art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990...) stabiliva, al comma 6, che «la misura dell'indennità di pronta disponibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 5, viene rideterminata - rispetto al valore indicato nell'art. 110 comma 6 del d.P.R. 384/1990 - in sede di contrattazione decentrata in base ai modelli organizzativi adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale di cui al comma 1»;

5.4. in questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999 con la quale la ASL di Frosinone, nell'adottare il regolamento per l'Area della .irigenza medica e veterinaria, all'art. 49 ha previsto che «ai sensi del 6° comma dell'art. 62 del CCNL il compenso per ogni turno di disponibilità intero viene stabilito nella misura minima di E. 80.000 purchè sia compatibile l'onere complessivo con le disponibilità del relativo fondo cui fa carico»;

5.5. successivamente con il CCNL 8.6.2000, art. 51, le parti collettive hanno confermato il fondo previsto dal richiamato art. 62, fissandone l'ammontare in quello consolidato al 31.12.1997, ed al quarto comma hanno previsto che «la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro, servizi di guardia medica e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all'art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di E. 40.000»;

5.6. sulla materia della pronta disponibilità è, poi, intervenuto il CCNL 3.11.2005 che, all'art. 17, ha rivisto la disciplina "sostanziale" dell'istituto, disapplicando 'art. 20 del CCNL 5.12.1996, ed ha stabilito che al pagamento dell'indennità si dovesse provvedere con il fondo per il trattamento accessorio legato alle R.G. 18776/2016 7ondizioni di lavoro disciplinato dall'art. 55, che a sua volta rinvia all'art. 51 del _ richiamato CCNL 8.6.2000, di cui conferma, in particolare, il comma 4 e.lativo all'ammontare della indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa ( Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell' 8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità.

Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.

2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1);

5.7. il contratto collettivo del 2005, quindi, non ha superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato i'esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere; ,.8. chiaro in tal senso è l'art. 62, comma 6, del CCNL 5.12.1996, al quale l'art.51 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente «nell'ammontare consolidato al [OSCURATO:DATA_NASCITA]» ( CCNL 6.6.2000) ed al 31.12.2001 (CCNL 3.11.2005);

6. va, poi, evidenziato che la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell'importo dell'indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un'efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3.11.2005; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e iuriennale dell'amministrazione;

6.1. tanto basterebbe per escludere che il diritto a percepire l'indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, possa essere fondato su un atto deliberativo risalente all'anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell'atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili;

6.2. va ricordato, infatti, che nell'impiego pubblico contrattualizzato l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti R.G. 18776/2016 collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste sicché l'adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 32367/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);

7. a detto rilievo, già assorbente, si deve aggiungere che qualora l'acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l'adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l'onere di provare l'avveramento dell'evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 cod. civ., grava su colui che intende far valere quel diritto (Cass.n.25597/2016);

8. infine vanno disattese le deduzioni del controricorrente quanto al carattere meramente potestativo della condizione, perché da tempo questa Corte ha affermato che la condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (Cass. n. 8390/2000; Cass. 20290/2005; Cass.n. 11774/2007; Cass. n. 18239/2014; Cass. n. 30143/2019);

8.1. è evidente che quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, dipende da una pluralità di fattori, e principalmente dall'ammontare complessivo delle risorse poste a disposizione dell'Azienda, e non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico; in via conclusiva il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. _i84, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originaria domanda di 18776/2016 dagamento dell'indennità di pronta disponibilità nell'importo fissato dalla richiamata delibera n. 1873/1999;

11. la complessità della questione giuridica, sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi e questa Corte si è pronunciata solo dopo la notifica del ricorso, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo; 11:. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda.

Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.

Josì deciso nella Adunanza camerale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18776-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -:OZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato -[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. l presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 921/2016 della CORTE-'APPELLO di ROMA, depositata il 24/2/2016 R.G.N. -7'1/2013; _-a la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18776/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto il ricorso del dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] e condannato l'Azienda al pagamento della somma di € 13.904,18 richiesta a titolo di indennità di pronta disponibilità; 2. il giudice d'appello ha premesso che l'originario ricorrente aveva agito in giudizio chiedendo l'adempimento dell'obbligo assunto dalla ASL con la leliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999 che aveva quantificato in C 41,32 l'indennità in luogo del minor importo di C 20,66 previsto dalla contrattazione nazionale; 3. ha richiamato i CCNL succedutisi nel tempo, rilevando che alla contrattazione integrativa aziendale era stato consentito di rideterminare l'importo unitario dell'indennità in parola, sicché ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle norme di settore nel pervenire alla decisione impugnata; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] lor il primo motivo, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», l'Azienda ricorrente deduce che la Corte territoriale contraddittoriamente ha affermato, da un lato, che le parti collettive hanno perseguito l'intento di garantire una corretta ed essenziale utilizzazione dell'istituto della pronta reperibilità, finalizzata al risparmio ed alla gestione flessibile del fondo di pertinenza, dall'altro che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione delle norme di settore, sebbene il primo giudice non avesse in alcun modo tenuto conto dell'indisponibilità delle risorse; 1.1. aggiunge che la normativa contrattuale succedutasi nel tempo, integralmente trascritta nel motivo, non è stata correttamente applicata dalla Corte territoriale perché le disposizioni che disciplinano le modalità di costituzione dei fondi prevedono la irreversibilità solo del finanziamento della retribuzione di posizione;R.G. 18776/2016 2. la seconda censura intitolata «omessa insufficiente e contraddittoria lotivazione circa un punto decisivo della controversia; abrogazione dell'art. 20 -CNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]» addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la disapplicazione della clausola contrattuale richiamata in rubrica disposta dall'art. 17, comma 9, del CCNL 2002/2005 ha comportato anche il venir meno della contrattazione integrativa che della disposizione contrattuale costituiva attuazione; 3. il terzo motivo denuncia ex art. 112 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. perché non poteva il giudice d'appello ritenere fondata la domanda sulla base di argomenti e di fatti mai allegati dall'originario ricorrente che aveva agito in giudizio assumendo il carattere meramente potestativo della condizione e senza mai contestare che la stessa non si fosse realizzata; 4. è infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ.; 4.1. questa Corte ha già precisato che non induce inammissibilità il solo inserimento di documenti nel contesto dell'atto, finalizzato ad assolvere all'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché la sanzione dell'inammissibilità colpisce solo il ricorso che si esaurisca nella trascrizione di una serie di documenti e di atti processuali, integralmente riprodotti, e manchi dell'esposizione sommaria dei fatti o dell'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni espresse mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi (Cass. n.26837/2020); 4.2. in altri termini la sanzione dell'inammissibilità è circoscritta all'ipotesi in cui facciano difetto i requisiti richiesti dalla norma sopra richiamata e ciò si realizza solo qualora il ricorso, espunti gli atti ed i documenti, finisca per essere privo di una delle parti essenziali ( cfr. Cass. n. 12641/2017; Cass. n. 8245/2018), evenienza, questa, che non ricorre nella fattispecie; 5. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione Dgica e giuridica, meritano accoglimento giacché il Collegio intende dare continuità ai principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 5417/2020 che ha ritenuto infondata analoga domanda di adeguamento dell'indennità di pronta disponibilità proposta da dirigenti medici in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone; 5.1. l'art. 110 del d.P.R. n. 384 del 1990, nell'affermare la perdurante vigenza delle indennità previste dall'art. 82 del d.P.R. n. 270 del 1987, al comma 6 fissava in £. 40.000 lorde l'importo di quella di pronta disponibilità;R.G. 18776/2016 5.2. il CCNL 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del [OSCURATO:PERSONA], all'art.20, disciplinava il servizio di pronta disponibilità, prevedendo, al comma 5, che lo stesso desse diritto alla corresponsione, per ogni dodici ore, di un'indennità, della quale non quantificava l'ammontare, precisando solo, al comma 6, che al pagamento del compenso si doveva provvedere con il fondo disciplinato dall'art. 62 dello stesso contratto ( ... La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. ... Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 62); 5.3. quest'ultima disposizione, oltre ad indicare le modalità di costituzione del sondo e le finalità dello stesso (... Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto: della indennità di pronta disponibilità di cui all'art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall'art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990...) stabiliva, al comma 6, che «la misura dell'indennità di pronta disponibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 5, viene rideterminata - rispetto al valore indicato nell'art. 110 comma 6 del d.P.R. 384/1990 - in sede di contrattazione decentrata in base ai modelli organizzativi adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale di cui al comma 1»; 5.4. in questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999 con la quale la ASL di Frosinone, nell'adottare il regolamento per l'Area della .irigenza medica e veterinaria, all'art. 49 ha previsto che «ai sensi del 6° comma dell'art. 62 del CCNL il compenso per ogni turno di disponibilità intero viene stabilito nella misura minima di E. 80.000 purchè sia compatibile l'onere complessivo con le disponibilità del relativo fondo cui fa carico»; 5.5. successivamente con il CCNL 8.6.2000, art. 51, le parti collettive hanno confermato il fondo previsto dal richiamato art. 62, fissandone l'ammontare in quello consolidato al 31.12.1997, ed al quarto comma hanno previsto che «la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro, servizi di guardia medica e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all'art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di E. 40.000»; 5.6. sulla materia della pronta disponibilità è, poi, intervenuto il CCNL 3.11.2005 che, all'art. 17, ha rivisto la disciplina "sostanziale" dell'istituto, disapplicando 'art. 20 del CCNL 5.12.1996, ed ha stabilito che al pagamento dell'indennità si dovesse provvedere con il fondo per il trattamento accessorio legato alle R.G. 18776/2016 7ondizioni di lavoro disciplinato dall'art. 55, che a sua volta rinvia all'art. 51 del _ richiamato CCNL 8.6.2000, di cui conferma, in particolare, il comma 4 e.lativo all'ammontare della indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa ( Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell' 8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001. 2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1); 5.7. il contratto collettivo del 2005, quindi, non ha superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato i'esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere; ,.8. chiaro in tal senso è l'art. 62, comma 6, del CCNL 5.12.1996, al quale l'art.51 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente «nell'ammontare consolidato al [OSCURATO:DATA_NASCITA]» ( CCNL 6.6.2000) ed al 31.12.2001 (CCNL 3.11.2005); 6. va, poi, evidenziato che la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell'importo dell'indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un'efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3.11.2005; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e iuriennale dell'amministrazione; 6.1. tanto basterebbe per escludere che il diritto a percepire l'indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, possa essere fondato su un atto deliberativo risalente all'anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell'atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili; 6.2. va ricordato, infatti, che nell'impiego pubblico contrattualizzato l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti R.G. 18776/2016 collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste sicché l'adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 32367/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 7. a detto rilievo, già assorbente, si deve aggiungere che qualora l'acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l'adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l'onere di provare l'avveramento dell'evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 cod. civ., grava su colui che intende far valere quel diritto (Cass.n.25597/2016); 8. infine vanno disattese le deduzioni del controricorrente quanto al carattere meramente potestativo della condizione, perché da tempo questa Corte ha affermato che la condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (Cass. n. 8390/2000; Cass. 20290/2005; Cass.n. 11774/2007; Cass. n. 18239/2014; Cass. n. 30143/2019); 8.1. è evidente che quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, dipende da una pluralità di fattori, e principalmente dall'ammontare complessivo delle risorse poste a disposizione dell'Azienda, e non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico; in via conclusiva il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. _i84, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originaria domanda di 18776/2016 dagamento dell'indennità di pronta disponibilità nell'importo fissato dalla richiamata delibera n. 1873/1999; 11. la complessità della questione giuridica, sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi e questa Corte si è pronunciata solo dopo la notifica del ricorso, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo; 11:. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228 per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Josì deciso nella Adunanza camerale
Sentenza Cassazione n. 03172/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris