CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10402/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa,giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via VitoGiuseppe Galati n. 101, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calceal controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2238/2018 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA,pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 17/02/2008, Maria ConcettaCece convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lanciano, FlorianoTrivisonno, per ottenere, ex art. 2932 cod. civ., una sentenzacostitutiva del trasferimento della proprietà di un appartamento e ungarage, a lei promesso in vendita dal convenuto con contrattopreliminare del 26/4/2007, con contestuale versamento di caparra paria euro 15.000,00; in subordine, chiese la risoluzione del contratto perinadempimento del promittente venditore e la dichiarazione dilegittimità del suo recesso con condanna del convenuto acorrisponderle il doppio della caparra versata; chiese, inoltre, ilrisarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, perl’inadempimento dell’obbligo a concludere il contratto e daresponsabilità precontrattuale, per non averla informata chel’appartamento era stato realizzato in regime di edilizia pubblicaconvenzionata, con conseguenti limiti sulla piena proprietàdell’immobile, sul suo prezzo di vendita e sulla sua libera circolazione;in particolare, rappresentò che il promittente venditore non l’avevainformata sul fatto che aveva conseguito la proprietà dell’immobile inquanto socio della COCEA, che sussisteva un diritto di prelazione infavore del Comune di Lanciano, che gli immobili erano stati edificati suun terreno concesso unicamente in superficie per 90 anni e che ilprezzo di alienazione era già stato prefissato in minor misura dallaconvenzione con l’ente.1.2. Costituendosi, [OSCURATO:PERSONA] negò la violazione degliobblighi informativi, rappresentando di aver consegnato al maritodell’attrice una copia dell’atto di assegnazione e di aver indicato unmaggior prezzo rispetto a quello stabilito autoritativamente inRic. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -2-Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026buonafede, nella convinzione fosse liberamente determinabile, tantoche, conosciuti i limiti normativi, aveva manifestato la disponibilità avendere al minor prezzo ritenuto congruo dal Comune; l’attrice,tuttavia, non aveva accettato il nuovo prezzo e aveva adottatocomportamenti dilatori.Pertanto, in riconvenzionale, chiese l’esecuzione in formaspecifica del preliminare al prezzo di euro 160.481,93, senza riduzioni,oltre al risarcimento del danno per inadempimento di Cece o, insubordine, la risoluzione del preliminare per inadempimento dell’attricee l’accertamento del suo diritto a trattenere la caparra.2. Con sentenza n. 61/2011, il Tribunale di Lanciano determinò ilcorrispettivo della vendita dell’appartamento in euro 155.984,05, inapplicazione dei criteri di legge richiamati dall’art. 9 della Convenzionedel 23/10/2000, in sostituzione ex lege della clausola con cui le partiavevano concordato il prezzo, trattandosi di contratto preliminare dicompravendita di immobile in regime di edilizia residenzialeconvenzionata; dispose il trasferimento della proprietà ex art. 2932cod. civ., subordinandolo al previo versamento, da parte dell’attrice,del prezzo residuo dovuto, detratti euro 48.820,39 di accollo di mutuoe la caparra già versata.Rigettò le altre domande proposte dalle parti, compensò le spesedi lite e pose a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese di c.t.u.In particolare, pur ritenendo sussistente la responsabilitàprecontrattuale del convenuto, per violazione del dovere diinformazione e di chiarezza sullo stato giuridico del bene oggetto delcontratto, escluse che la parte attrice avesse compiutamente allegatoe provato i pretesi danni patrimoniali subiti; escluse, quindi, laresponsabilità contrattuale del convenuto atteso che la mancata stipuladel definitivo era imputabile anche allo «stallo», dopo la manifestazionedi disponibilità a ridurre il prezzo, da parte dell’attrice; tuttavia e infine,Ric. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -3-Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026escluse comunque un comportamento inadempiente da parte diquest’ultima, perché in ogni caso il preliminare risultava nullo quantoalla determinazione del prezzo.2. Contro tale sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA],deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto determinare il prezzo degliimmobili in misura uguale al prezzo pagato da [OSCURATO:PERSONA] in sede diassegnazione, che tale prezzo non avrebbe potuto essere determinatosulla base della c.t.u. fondata su presupposti sbagliati, che il prezzonon poteva essere aumentato per l’adozione di un piano di qualità eper comfort ambientale e, infine, che era errata la parzialecompensazione delle spese di giudizio, in quanto la domanda era statacomunque accolta con riduzione del prezzo concordato.Nel corso del giudizio di appello, l’appellante Cece rinunciò alladomanda principale di esecuzione in forma specifica del preliminare econcluse insistendo soltanto in quella subordinata, consistente nelladomanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento edi accertamento della legittimità del suo recesso per inadempimento diTrivisonno, con condanna di quest’ultimo al pagamento della somma dieuro 30.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre accessori espese.3. Con sentenza n. 2238/2018, la Corte di appello di L’Aquila,preso atto della rinuncia della domanda di esecuzione in forma specificae della limitazione della pretesa alla sola dichiarazione di legittimità delrecesso, rilevò che la statuizione del Tribunale sulla sussistenza di uninadempimento bilaterale non era stata specificamente censuratadall’appellante ed era perciò passata in giudicato.In conseguenza, rigettò la domanda di dichiarazione dilegittimità del recesso o di risoluzione per inadempimento comeproposta da parte attrice appellante e dichiarò risolto il contrattopreliminare per reciproco inadempimento delle parti, con condannaRic. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -4-Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’appellato [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di soli euro 15.000,00;compensò per intero le spese dei due giudizi, comprese quelle diconsulenza, per reciproca soccombenza.4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi; FlorianoTrivisonno ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato lanullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. edell’art. 111 della Costituzione, non avendo reso la Corte d’appelloalcuna motivazione – o comunque avendo reso una motivazionemeramente apparente - sul rigetto della domanda diretta a sentirdichiarare la legittimità del recesso e condannare il promittentevenditore al pagamento del doppio della caparra. Sul punto, infatti, laCorte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto intervenuta laformazione del giudicato, atteso che il Tribunale aveva statuito sulreciproco inadempimento soltanto in riferimento alla domanda dirisarcimento del danno per mancato godimento del bene e non alladomanda di recesso, non esaminata in primo grado in quanto formulatain via subordinata e ritenuta assorbita dall’accoglimento della domandaprincipale.Peraltro, la statuizione della Corte risulterebbe contraddittoria, inquanto avrebbe comunque confermato che il suo inadempimento fossegiustificato dal precedente inadempimento degli obblighi diinformazione del promittente venditore.1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato laviolazione dell’art. 346 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appelloRic. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -5-Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026ritenuta coperta da giudicato la statuizione sulla sussistenzadell’inadempimento di entrambe le parti, sebbene pronunciata dalTribunale su domanda diversa rispetto a quella sottoposta all’esamedella Corte e non trattata in primo grado, laddove il giudicato internopresuppone che la domanda sia stata esaminata.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., Cece ha prospettato la violazione dell’art.1385 cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto accertata conefficacia di giudicato la sussistenza della sua inadempienza sebbene ladecisione del Tribunale sul punto fosse riferita alla domanda delrisarcimento dei danni e non alla domanda di recesso; la Corte, invece,avrebbe dovuto accertare l’inadempimento conformemente all’art.1385 cod. civ. e a quanto stabilito dalla giurisprudenza, ovvero in baseal criterio di proporzionalità, effettuando una valutazione complessivae comparativa del comportamento delle parti, dalla quale potesseemergere chi si fosse reso responsabile delle trasgressionimaggiormente rilevanti e avesse fatto venir meno, con il propriocomportamento, l’interesse dell’altro al mantenimento del negozio. Nelcaso di specie, come ha riscontrato il Tribunale, la controparte avrebbetenuto un comportamento contrario alla buona fede ai sensi dell’art.1337 cod. civ., ledendo la libertà negoziale dell’attrice, inducendola asottoscrivere un accordo senza fornirle un’informazione compiuta sullostatus giuridico del bene; pertanto, si sarebbe resa inadempiente a unaobbligazione principale ed essenziale del venditore, quella di faracquistare al compratore la piena proprietà dell’immobile.2. I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono fondati.La Corte d’appello, dopo aver riportato, per quel che qui ancorarileva, che l’appellante Cece aveva riproposto in subordine la domandadi condanna di controparte al pagamento del doppio della caparra perRic. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -6-Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026la sussistenza di una legittima causa di recesso, ha dichiarato«rinunciata la domanda di esecuzione in forma specifica del contrattonon concluso» e ha ritenuto, quindi, infondata la domanda diaccertamento della legittimità dell’esercizio del recesso; ha, perciò,«risolto il contratto preliminare stipulato tra le parti per reciprocoinadempimento» condannando [OSCURATO:PERSONA], in favore di Cece, alla solarestituzione dell’importo ricevuto a titolo di caparra e non del suodoppio.Nella fattispecie, dunque, si discute ancora e soltanto delladomanda di accertamento della legittimità dell’esercizio del diritto direcesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] per sussistenza di una giustacausa e del suo conseguente diritto alla corresponsione del doppio dellacaparra a titolo di liquidazione forfettaria del danno da inadempimento.Per principio consolidato, infatti, la domanda di risoluzione delcontratto per inadempimento con condanna al pagamento del doppiodella caparra versata è certamente diretta a ottenere la declaratoriadella legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della sommaricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato,perché assume rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra,inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo direcesso e incompatibile con la domanda ex art. 1453 cod. civ. dirisoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali (Cass.Sez. 2, n. 22657 del 27/09/2017).Ciò precisato, la Corte d’appello ha argomentato il rigetto diquesta domanda dapprima condividendo la motivazione del Tribunale:secondo il primo Giudice, «la situazione di inadempimento, di fatto, èstata comune ad entrambe le parti, essendosi verificata, da unmomento in poi, una situazione di ‘stallo’ dovuta alla mancataaccettazione da parte dell’attrice del prezzo come determinato dallacontroparte e dal Comune»; allo stesso tempo, tuttavia, ha affermatoRic. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -7-Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026nella sentenza che la mancata accettazione del prezzo era «peraltrogiustificata dal precedente inadempimento degli obblighi diinformazione»; infine ha aggiunto che «non si vede come, da un puntodi vista logico e giuridico, potrebbe affermarsi la sussistenza di uncomportamento inadempiente rispetto ad un contratto preliminare che,quanto meno, era nullo con riferimento alla clausola determinatrice delprezzo».Riportata questa motivazione, la Corte d’appello ha quindiconcluso che questa statuizione adottata dal Tribunale «nel respingeretutte le domande proposte dalle parti, comprese quelle risarcitorie,costituisce un’affermazione di sussistenza dell’inadempimento dientrambe le parti che non è stata specificamente censuratadall’appellante, sicché deve ritenersi in giudicato».È evidente, allora, innanzitutto che la motivazione non èconforme al principio consolidato secondo cui il giudicato interno nonsi determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza,costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto,suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito dellacontroversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltantodegli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'interaquestione che essa identifica, così espandendo nuovamente il poteredel giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agliaspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano statisingolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame(Cass. Sez. 2, n. 10760 del 17/04/2019; Cass. Sez. 3, n. 30728 del19/10/2022; Cass. Sez. 3, n. 32563 del 14/12/2024). Nella specie, ilTribunale, con la sentenza appellata, aveva accolto la domanda diesecuzione in forma specifica, escludendo la sussistenza di uncomportamento inadempiente sia del promittente venditore che delpromissario acquirente ai fini risarcitori; così decidendo, non avevaRic. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -8-Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026affatto esaminato l’inadempimento in riferimento alla questione dellalegittimità del recesso e al conseguente diritto ad ottenere il doppiodella caparra e, soprattutto, non aveva pronunciato sulla relativadomanda il cui scrutinio è stato poi devoluto da Cece al Giudiced’appello.2.1. A ciò si aggiunga che anche la motivazione sulla sussistenzadi un reciproco inadempimento come riproposta nella sentenzaimpugnata risulta irrimediabilmente contraddittoria: è stato, infatti,affermato un reciproco inadempimento nonostante la mancataaccettazione del prezzo da parte di Cece sia stata dapprima comunque«giustificata» dalla violazione degli obblighi di informazione commessada [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, sia stata poi ritenuta a priori non rilevanteper la nullità del contratto «con riferimento alla clausola determinatricedel prezzo» diverso da quello calmierato.Sul punto, secondo questa Corte, l’attuale formulazione del n. 5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. prevede quale vizio dilegittimità non più il semplice difetto di sufficienza della motivazione,ma la sua irriducibile contraddittorietà per la presenza diargomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprenderela ratio decidendi che sorregge il decisum adottato (per tutte, Cass.,Sez. Un., n. 8053 del 7/4/2014): è quel che è accaduto nella sentenzaimpugnata in cui non è dato comprendere in che cosa sia consistitol’inadempimento di Cece sebbene sia stato ritenuto giustificatodall’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi di informazione e,addirittura, escluso in radice per la nullità della clausola dideterminazione del prezzo diverso da quello imposto.2.2. Per principio consolidato, il Giudice del merito, per valutarel’inadempimento, deve tenere conto di tutte le circostanze, oggettive esoggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazionedell’equilibrio contrattuale e, in caso di inadempienze reciproche,Ric. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -9-Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026procedere alla loro valutazione unitaria per stabilire quale contraenteabbia, con il proprio comportamento prevalente, alterato il nesso diinterdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contrattoe perciò abbia dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte(Cass. Sez. 2, n. 13627 del 30/05/2017); in particolare, per scrutinareil diritto al doppio della caparra come richiesto, il Giudice deveverificare se il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso exart. 1385 c.c. non sia a sua volta inadempiente; l'indagine circa il suoinadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della partedell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di uncriterio di proporzionalità, occorrendo all'uopo verificare, a seguito diuna valutazione complessiva e globale del comportamento delle partise, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata aidanni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibriocontrattuale o se, invece, tale alterazione non dipendadall'inadempimento della controparte (Cass. Sez. 2, n. 13241 del16/05/2019; Cass. Sez. 2, n. 19246 del 12/07/2024).La Corte d’appello non ha effettuato alcuna di queste valutazioni.2.3. In tal senso i tre motivi devono essere accolti, conconseguente logico assorbimento del quarto motivo, con cui laricorrente Cece ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma Idell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. peravere la Corte ritenuto una parziale soccombenza reciproca inveceinsussistente.3. Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione perché provveda all’esame della domanda, proposta da[OSCURATO:PERSONA], di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del doppio dellacaparra, previa valutazione dei contrapposti comportamenti delle partie della legittimità del recesso della ricorrente.Ric. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -10-Numero registro generale 2868/2020Numero sezionale 579/2025Numero di raccolta generale 10402/2026Data pubblicazione 20/04/2026Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spesedi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, indiversa composizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 2868 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -11-