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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12206/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fe'/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 26 aprile 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del 10 novembre 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte dal 2011 al 2019, in posizione apicale, dell'associazione di tipo mafioso riferibile al sodalizio camorristico riconducibile alla famiglia Moccia.

La Corte di cassazione, con sentenza del 15 luglio 2022, aveva annullato la precedente ordinanza del 9 aprile 2022 — oggi confermata dal provvedimento impugnato — ravvisando una violazione di legge nella omessa motivazione sulla questione preliminare dell'esistenza o meno di una preclusione derivante dal principio del ne bis in idem.

2.1. Il ricorrente evidenzia che la Corte di cassazione, con la sentenza oggi impugnata, avrebbe commesso un errore di fatto nella parte in cui ha affermato che la precedente sentenza del 15 luglio 2022 aveva annullato l'ordinanza cautelare per mero vizio di motivazione, senza aver stabilito alcun principio di diritto a cui il giudice del rinvio si sarebbe dovuto conformare.

Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice rescindente aveva richiamato la sequela delle pronunzie della Corte di cassazione già intervenute nella medesima vicenda cautelare, richiamandone per relationem i principi di diritto attraverso il richiamo testuale dei vari provvedimenti.

Il giudice del rinvio, pertanto, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto integrare la motivazione del provvedimento annullato all'interno della cornice dei principi di diritto evidenziati dalla Corte di cassazione, circostanza non avvenuta nel caso in esame.

2.2. Con memoria difensiva del 24 novembre 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova in diritto premettere che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790).

La giurisprudenza di legittimità, quindi, insistendo sul carattere straordinario e valorizzando il fatto che l'impugnazione può operare a senso unico, cioè a favore del condannato, ha circoscritto il ricorso per errore di fatto a quelle decisioni che consentono il passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna.

Conseguentemente, sin dalle prime decisioni sui limiti di applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha affermato che le disposizioni di cui al citato articolo non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge.

In questo modo, insistendo sulla natura derogatoria della nuova normativa e sul suo carattere tassativo, si è escluso che il ricorso straordinario per errore di fatto sia proponibile contro le decisioni adottate nei procedimenti incidentali de libertate, in cui non si pronuncia alcuna condanna, che è la situazione assunta a presupposto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Si è, infatti, affermato che il ricorso straordinario può avere ad oggetto soltanto le sentenze di condanna e che l'estensione a provvedimenti emessi all'esito di procedimenti incidentali è preclusa dal divieto di interpretazione analogica, precisando - in particolare - che le decisioni con cui la Cassazione definisce le procedure incidentali costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità.

In applicazione dei sopra evidenziati principi, la giurisprudenza di legittimità ha negato la ricorribilità straordinaria per errore di fatto, oltre che ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione (cfr. Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772) e di confisca (cfr. Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv. 245090), nonché a quelli che dichiarano inammissibile una istanza di rimessione del processo (cfr. Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030); alle decisioni di consegna per un mandato di arresto europeo e in genere ai provvedimenti in materia di estradizione (cfr. Sez.

F, n. 34819 del 02/09/2008, Mandaglio, Rv. 240717).2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fe'/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 26 aprile 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del 10 novembre 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte dal 2011 al 2019, in posizione apicale, dell'associazione di tipo mafioso riferibile al sodalizio camorristico riconducibile alla famiglia Moccia. La Corte di cassazione, con sentenza del 15 luglio 2022, aveva annullato la precedente ordinanza del 9 aprile 2022 — oggi confermata dal provvedimento impugnato — ravvisando una violazione di legge nella omessa motivazione sulla questione preliminare dell'esistenza o meno di una preclusione derivante dal principio del ne bis in idem. 2.1. Il ricorrente evidenzia che la Corte di cassazione, con la sentenza oggi impugnata, avrebbe commesso un errore di fatto nella parte in cui ha affermato che la precedente sentenza del 15 luglio 2022 aveva annullato l'ordinanza cautelare per mero vizio di motivazione, senza aver stabilito alcun principio di diritto a cui il giudice del rinvio si sarebbe dovuto conformare. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice rescindente aveva richiamato la sequela delle pronunzie della Corte di cassazione già intervenute nella medesima vicenda cautelare, richiamandone per relationem i principi di diritto attraverso il richiamo testuale dei vari provvedimenti. Il giudice del rinvio, pertanto, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto integrare la motivazione del provvedimento annullato all'interno della cornice dei principi di diritto evidenziati dalla Corte di cassazione, circostanza non avvenuta nel caso in esame. 2.2. Con memoria difensiva del 24 novembre 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790). La giurisprudenza di legittimità, quindi, insistendo sul carattere straordinario e valorizzando il fatto che l'impugnazione può operare a senso unico, cioè a favore del condannato, ha circoscritto il ricorso per errore di fatto a quelle decisioni che consentono il passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna. Conseguentemente, sin dalle prime decisioni sui limiti di applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha affermato che le disposizioni di cui al citato articolo non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge. In questo modo, insistendo sulla natura derogatoria della nuova normativa e sul suo carattere tassativo, si è escluso che il ricorso straordinario per errore di fatto sia proponibile contro le decisioni adottate nei procedimenti incidentali de libertate, in cui non si pronuncia alcuna condanna, che è la situazione assunta a presupposto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Si è, infatti, affermato che il ricorso straordinario può avere ad oggetto soltanto le sentenze di condanna e che l'estensione a provvedimenti emessi all'esito di procedimenti incidentali è preclusa dal divieto di interpretazione analogica, precisando - in particolare - che le decisioni con cui la Cassazione definisce le procedure incidentali costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità. In applicazione dei sopra evidenziati principi, la giurisprudenza di legittimità ha negato la ricorribilità straordinaria per errore di fatto, oltre che ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione (cfr. Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772) e di confisca (cfr. Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv. 245090), nonché a quelli che dichiarano inammissibile una istanza di rimessione del processo (cfr. Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030); alle decisioni di consegna per un mandato di arresto europeo e in genere ai provvedimenti in materia di estradizione (cfr. Sez. F, n. 34819 del 02/09/2008, Mandaglio, Rv. 240717).2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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