Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31157/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani del 17 settembre 2015 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si invocava l'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle relative disposizioni e ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali il nuovo fatto di reato, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato, costituisce manifestazione della maggiore e più spiccata pericolosità sociale del Pantaleo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani del 17 settembre 2015 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si invocava l'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle relative disposizioni e ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali il nuovo fatto di reato, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato, costituisce manifestazione della maggiore e più spiccata pericolosità sociale del Pantaleo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 31157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris