CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglia di L'Aquila udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo irrogatagli per reati ostativi all'ammissione ai benefici penitenziari ai sensi dell'art. 4 -bis, comma 1, Ord. pen. - volta ad ottenere l'accertamento delle condizioni dell'impossibilità o dell'inesigibilità della collaborazione ai fini della concessione di un permesso premio. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Carlo 'Berti, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 4 -bis e 30 -ter, Ord. pen., nonché vizi della motivazione, in forza di censure che si rivolgono alla rilevanza assegnata nel provvedimento all'accertamento dell'impossibilità o dell'inesigibilità della collaborazione nel caso in trattazione, pur a fronte del quadro normativo derivante dall'intervento della sentenza della Corte cost. n. 253 del 2019. Al riguardo, la difesa osserva che, per effetto di tale pronuncia, anche i condannati per reati "ostativi" per i quali non sia stata accertata la collaborazione, possono accedere al beneficio del permesso premio, qualora siano stati acquisiti elementi tali da fare escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e la possibilità del loro ripristino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. In tema di concessione di benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento incidentale della collaborazione impossibile, devoluto al tribunale di sorveglianza, non investe anche la valutazione in ordine all'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, costituendo questa un profilo del tutto distinto, da apprezzarsi soltanto all'atto della delibazione principale sul richiesto beneficio penitenziario, anche quando trattasi di beneficio di competenza del medesimo tribunale (Sez. 1, n. 48717 del 17/09/2019, Caterino, Rv. 277792). 3. Dalla lettura del provvedimento impugnato e dalla stessa esposizione delle doglianze mosse in questa sede, emerge che era stato richiesto l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile. Il Tribunale di sorveglianza ne ha motivatamente escluso le condizioni. Il ricorso non contesta specificatamente la correttezza della verifica al riguardo, ma muove rilievi aventi ad oggetto il diverso profilo dell'accertamento dei collegamenti con la criminalità organizzata che, come sopra rilevato, afferisce invece alla decisione da assumere nella diversa sede relativa alla pronunzia sulla richiesta di concessione del beneficio del permesso premio. Nel fare ciò la difesa, oltre a chiamare in causa una verifica su un tema estraneo a quello che poteva propriamente riguardare il provvedimento impugnato, contesta in sé la rilevanza, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, della decisione intervenuta che, così come precedentemente richiesta al Tribunale di sorveglianza, non poteva che avere ad oggetto unicamente il diverso accertamento della collaborazione impossibile ovvero inesigibile. Seguendo tale ultima prospettazione, la decisione dunque dovrebbe risultare priva di effetti. 4. Alla stregua di tali osservazioni, le doglianze risultano, per un verso, manifestamente infondate e, per altro verso, prive di interesse alla decisione secondo la loro stessa articolazione. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C