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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23069/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 614 cod. pen. (capo A della rubrica) per mancanza della condizione di procedibilità, ha riqualificato il fatto di cui al capo B sub specie dell'art. 494 cod. pen. e rideterminato la pena; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 606, comma q, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 43 cod. pen. per mancanza degli elementi costitutivi del reato, ivi compreso dell'elemento soggettivo, nonché all'art. 56 cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttaviacensurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della penale e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena -, lungi dal contenere rituali censure di legittimità, prospetta con asserti patentemente generici un alternativo apprezzamento di merito, e - quanto alla sospensione condizionale - è manifestamene infondato in quanto l'imputata ha già fruito due volte del benefico (cfr. certificato penale); -il terzo motivo - che adduce la violazione dell'art. 131 bis, cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma appena richiamata - si affida a enunciati patentemente assertivi, inidonei a costituire una censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichia P.Q.MGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 614 cod. pen. (capo A della rubrica) per mancanza della condizione di procedibilità, ha riqualificato il fatto di cui al capo B sub specie dell'art. 494 cod. pen. e rideterminato la pena; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 606, comma q, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 43 cod. pen. per mancanza degli elementi costitutivi del reato, ivi compreso dell'elemento soggettivo, nonché all'art. 56 cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttaviacensurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della penale e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena -, lungi dal contenere rituali censure di legittimità, prospetta con asserti patentemente generici un alternativo apprezzamento di merito, e - quanto alla sospensione condizionale - è manifestamene infondato in quanto l'imputata ha già fruito due volte del benefico (cfr. certificato penale); -il terzo motivo - che adduce la violazione dell'art. 131 bis, cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma appena richiamata - si affida a enunciati patentemente assertivi, inidonei a costituire una censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichia P.Q.MGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 2
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