CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pescara, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso in Pescara il 31 dicembre 2018 in danno dell'esercizio commerciale OVS. L'esponente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizi di motivazione. Lamenta in particolare: che il fatto sia stato qualificato come delitto consumato piuttosto che tentato; che non sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; in subordine, che non siano state ritenute applicabili, insieme alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., anche le attenuanti generiche e le attenuanti non siano state ritenute prevalenti sulla ritenuta aggravante. Rilevato che la Corte territoriale ha motivatamente escluso che il fatto possa essere riqualificato come furto tentato sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] non fu osservato e seguito durante tutte le fasi del furto né dagli addetti alla vigilanza, né dal personale del negozio, ma fu occasionalmente visto da una cliente nell'atto della sottrazione. Rilevato che egli fu inseguito e fermato a qualche metro dal negozio e i giudici di merito hanno valorizzato questo dato affermando che, sia pure per breve tempo, ebbe autonoma disponibilità della merce sottratta. Rilevato, quanto alla aggravante di cui all'art. 625 n. 7, che la Corte territoriale l'ha ritenuta sussistente in ragione del fatto che nel magazzino non vi era sistema di videosorveglianza e solo la vigilanza continua sul bene da parte del proprietario è idonea ad escludere tale circostanza. Ritenuto che i motivi di ricorso non si confrontino con le motivazioni della sentenza impugnata e si limitino a reiterare gli argomenti già spesi nell'atto di gravame prospettando una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali e chiedendo a questa Corte di legittimità una inammissibile «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Rilevato, quanto all'applicazione delle attenuanti generiche che, per ritenerle o escluderle, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione dello stesso può risultare sufficiente (di recente: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Rilevato che, per giurisprudenza costante, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (per tutte: Sez. 2, Sentenza n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473). Considerato che la concessione delle attenuanti generiche è stata esclusa per la «negativa personalità desumibile dai numerosi precedenti penali» e, per le stesse ragioni, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata valutata equivalente alla ritenuta aggravante. Ritenuto, pertanto, che tutti i motivi di ricorso siano inammissibili. Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicemb