CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 07784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17173-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO n. 47 ([OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17173/2018 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 114/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/04/2018 R.G.N. 599/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 20 aprile 2018, la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli e rigettava la domanda proposta, con separati ricorsi, successivamente riuniti, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e litisconsorti nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Piemonte e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Vercelli, avente ad oggetto il riconoscimento, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di presentare domanda di inserimento pleno iurenella III fascia delle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti che, come tutte le istanti, avevano conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 nonché previa disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia e della classe concorsuale [OSCURATO:PERSONA], del diritto ad essere inserite nella III fascia delle suddette graduatorie ad esaurimento , con decorrenza dal giorno delle pubblicazione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non sussistere il diritto soggettivo delle istanti all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento indipendentemente dal costituire il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 titolo abilitante, atteso che, ove tale qualificazione fosse derivata dal DPR n. 7464 del 25 marzo 2014, legittimamente le istanti non sarebbero state all’epoca inserite nelle predette graduatorie, mentre, ove il DPR citato avesse avuto valore meramente dichiarativo di quella qualificazione sussistente ab origine, le istanti avrebbero dovuto all’epoca presentare domanda per l’inserimento dapprima nelle graduatorie permanenti e successivamente in quelle ad esaurimento; - che per la cassazione di tale decisione ricorreva la [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il solo MIUR mentre le altre Amministrazioni pur intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva; - che nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che comporta l’estinzione del presente giudizio senza che si debba pronunciare sulle relative spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizi