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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38706/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di C 300 di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo il Giudice fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni delle pp.00., costituite parti civili e quindi portatrici di un interesse.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto svolge motivi non consentiti in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato riporta gli elementi emersi a carico del ricorrente, costituiti dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute credibili ed attendibili; esse inoltre, secondo il giudicante, si riscontravano reciprocamente e risultavano confermate dalle fotografie allegate alla denuncia querela e prodotte in atti.

Premesso che va data continuità al principio di diritto sancito da questo Corte secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017 Rv. 271623 - 01), va osservato che, pur prospettando una contraddizione della motivazione, il ricorso è del tutto aspecifico e generico, giacché si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie, concordemente ricostruite dai Giudici di merito.

Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez.

Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..t P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di C 300 di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo il Giudice fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni delle pp.00., costituite parti civili e quindi portatrici di un interesse. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto svolge motivi non consentiti in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato riporta gli elementi emersi a carico del ricorrente, costituiti dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute credibili ed attendibili; esse inoltre, secondo il giudicante, si riscontravano reciprocamente e risultavano confermate dalle fotografie allegate alla denuncia querela e prodotte in atti. Premesso che va data continuità al principio di diritto sancito da questo Corte secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017 Rv. 271623 - 01), va osservato che, pur prospettando una contraddizione della motivazione, il ricorso è del tutto aspecifico e generico, giacché si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie, concordemente ricostruite dai Giudici di merito. Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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